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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

In sintesi: l’art. 63 c.p.c. impone al consulente tecnico iscritto all’albo del tribunale di accettare l’incarico conferito dal giudice, salvo che ricorra una giusta causa di astensione. Le parti, dal canto loro, possono ricusare il consulente d’ufficio negli stessi casi previsti per il giudice (art. 51 c.p.c.), proponendo istanza nei termini di legge. Conoscere i confini di obbligo, astensione e ricusazione consente di gestire correttamente la fase di nomina, evitare nullità e tutelare il principio di terzietà dell’ausiliario.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’art. 63 c.p.c. regola due profili speculari: da un lato l’obbligo del consulente tecnico d’ufficio (CTU) iscritto all’albo di prestare il proprio ufficio, dall’altro la possibilità per le parti processuali di chiederne la sostituzione qualora sussistano motivi che, se riferiti al giudice, ne imporrebbero l’astensione. La norma fa sistema con l’art. 61 c.p.c., che definisce la figura dell’ausiliario, e con gli artt. 191 e ss. c.p.c. in tema di nomina e operazioni peritali.

Il rinvio operato dall’art. 63 agli articoli 51 e 52 c.p.c. è centrale: i motivi di astensione e di ricusazione del CTU coincidono con quelli previsti per il giudice. Ciò comporta che il consulente deve dichiarare la propria impossibilità a procedere quando ricorrono, per esempio, vincoli di parentela con le parti o i difensori, interesse personale alla causa, rapporti di credito o debito, inimicizia grave o consulenze pregresse sui medesimi fatti.

Il sistema completa la tutela con le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplinano la formazione e la tenuta dell’albo dei consulenti presso ciascun tribunale, la rotazione degli incarichi e i criteri di scelta dei nominativi. L’iscrizione all’albo è, per il consulente, il presupposto stesso dell’obbligo previsto dall’art. 63: solo chi è iscritto può essere chiamato a prestare l’ufficio in via coercitiva, mentre il professionista esterno all’albo può sempre rifiutare senza addurre motivazioni specifiche.

Quando scatta l’obbligo di accettare

L’obbligo di accettazione opera nel momento in cui il giudice, con ordinanza, individua il consulente nell’elenco dell’albo e gli comunica la nomina. Da quel momento il CTU deve presentarsi all’udienza fissata per il giuramento, salvo presentare per tempo una istanza di astensione motivata. L’inottemperanza ingiustificata espone il consulente a conseguenze disciplinari presso il comitato dell’albo e, nei casi più gravi, alla cancellazione dall’elenco.

La giusta causa di astensione è ricalcata sui motivi dell’art. 51 c.p.c.: dal coniugio o convivenza con una parte, all’aver prestato consulenza stragiudiziale sui medesimi fatti, fino alla pendenza di una causa con la parte o con il suo difensore. Il consulente ha il dovere di valutare con onestà la propria posizione: la dichiarazione tardiva o omessa, se emersa in corso di operazioni, può determinare la sostituzione del perito e il rinnovo delle attività compiute.

I motivi e i tempi della ricusazione

La ricusazione del CTU è proposta dalla parte con istanza scritta, depositata entro tre giorni dalla nomina (o dalla conoscenza del motivo, se sopravvenuto), indicando in modo specifico i fatti dai quali deriva il dubbio di imparzialità. L’istanza è decisa dal giudice che ha conferito l’incarico, sentito il consulente; se accolta, si procede a nuova nomina, se respinta, le operazioni proseguono e la decisione potrà essere riesaminata in sede di impugnazione della sentenza.

I motivi tipici riguardano la parentela entro il quarto grado, l’affinità entro il secondo, l’interesse economico nella causa, i rapporti di lavoro o di consulenza in atto con una delle parti, l’inimicizia grave o un’amicizia che superi il piano della mera conoscenza. Non sono invece motivi di ricusazione le semplici critiche al metodo del consulente o il dissenso tecnico sulle premesse del quesito: tali aspetti vanno fatti valere in sede di osservazioni del consulente di parte e con le note critiche alla bozza di elaborato.

Caso Scenario 1 — Il CTU che ha già consigliato una delle parti

In una causa di responsabilità contrattuale per vizi di costruzione, il giudice nomina come consulente d’ufficio un ingegnere iscritto all’albo del tribunale. L’attore, leggendo l’ordinanza, riconosce nel nominativo il tecnico che, due anni prima, aveva redatto per il convenuto una relazione stragiudiziale sulle stesse opere oggetto di causa. La situazione configura un classico motivo di astensione/ricusazione perché l’imparzialità è compromessa da un pregresso rapporto professionale sui medesimi fatti.

Il consulente avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l’astensione al ricevimento della comunicazione di nomina. Non avendolo fatto, è la parte processuale a doversi attivare con un’istanza di ricusazione tempestiva, allegando la relazione stragiudiziale come prova del precedente incarico.

Come si legge l’art. 63: il rinvio all’art. 51 n. 4 c.p.c. include espressamente il caso del soggetto che abbia “dato consiglio” sulla causa; per il CTU questo si traduce nell’obbligo di non accettare incarichi su materie già trattate in via stragiudiziale per una delle parti.

Documenti/azioni: istanza di ricusazione depositata entro tre giorni dalla nomina, copia della relazione stragiudiziale, richiesta al giudice di sospensione delle operazioni e di nuova nomina dell’ausiliario.

Caso Scenario 2 — Parentela con il difensore di una parte

In un giudizio di separazione, viene nominato come consulente psicologico un professionista iscritto all’albo. Successivamente alla nomina, una delle parti scopre che il consulente è cugino di primo grado del difensore della controparte. Il vincolo rientra nel quarto grado di parentela e costituisce motivo di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 n. 1 c.p.c., richiamato dall’art. 63.

La parte processuale può proporre ricusazione anche dopo i tre giorni canonici, purché entro tre giorni dalla scoperta del motivo: il termine decorre dalla conoscenza effettiva del fatto e va dimostrato in giudizio (ad esempio con la stampa del nucleo familiare comune o con dichiarazioni anagrafiche).

Come si legge l’art. 63: l’obbligo di accettare cede di fronte a un motivo di astensione obbligatoria; il consulente che lo ignora si espone a responsabilità disciplinare oltre che alla sostituzione.

Documenti/azioni: istanza motivata con prova del rapporto di parentela, eventuale richiesta di rinnovo delle operazioni svolte fino a quel momento, segnalazione al comitato dell’albo.

Caso Scenario 3 — Inimicizia grave manifestata sui social

In una controversia tra due società del settore edile, il giudice nomina un perito iscritto all’albo. L’amministratore della convenuta segnala al proprio legale di aver avuto in passato un acceso scambio pubblico con il consulente sui social network, con espressioni offensive reciproche e una querela poi rimessa. La situazione integra un’ipotesi di “inimicizia grave” ai sensi dell’art. 51 n. 3 c.p.c.

Per ottenere la ricusazione occorre allegare prove concrete: screenshot autenticati, copia degli atti della pregressa querela, eventuali testimonianze. Il giudice valuterà se l’inimicizia ha intensità tale da incidere sull’imparzialità del consulente o se si tratta di un episodio isolato superato dal tempo.

Come si legge l’art. 63: non ogni dissapore rileva, ma solo l’inimicizia “grave” e attuale; spetta alla parte istante fornire elementi che dimostrino la persistenza del conflitto personale.

Documenti/azioni: istanza con allegati documentali, richiesta di sospensione delle operazioni peritali, indicazione di un termine ragionevole per la nuova nomina.

Caso Scenario 4 — Interesse economico nella causa

In una controversia tra due imprese fornitrici di macchinari industriali, il consulente nominato risulta socio di minoranza, attraverso una holding familiare, di una delle parti. Pur non avendo ruoli operativi, il consulente detiene una partecipazione che lo rende portatore di un interesse economico, sia pur indiretto, nell’esito della causa. L’art. 51 n. 1 c.p.c. richiede l’astensione in caso di interesse nella controversia.

Il CTU avrebbe dovuto rifiutare l’incarico al momento della nomina dichiarando il conflitto. Non avendolo fatto, la parte avversa, una volta scoperta la partecipazione dalla visura camerale della holding, può chiedere la ricusazione. Anche un interesse mediato attraverso società controllanti rileva ai fini dell’art. 63.

Come si legge l’art. 63: l’imparzialità del consulente è messa a rischio da qualunque interesse economico, diretto o indiretto, che possa orientare le valutazioni tecniche.

Documenti/azioni: visure camerali aggiornate, prospetto delle partecipazioni, istanza di ricusazione e contestuale richiesta di acquisizione documentale dal registro imprese.

Caso Scenario 5 — Mancata accettazione senza giustificato motivo

Un consulente iscritto all’albo, nominato per una perizia contabile, non si presenta all’udienza fissata per il giuramento e non deposita istanza di astensione. Il giudice, dopo aver verificato l’avvenuta comunicazione della nomina, deve attivare i meccanismi previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: segnalazione al comitato dell’albo per le valutazioni disciplinari e nuova nomina di altro consulente.

Il consulente assente ingiustificato non ha rispettato l’obbligo previsto dall’art. 63 c.p.c.: la sanzione tipica è la cancellazione o sospensione dall’albo, secondo le procedure interne, ed eventualmente la condanna alle spese del procedimento inutile.

Come si legge l’art. 63: l’obbligo di accettare non è una raccomandazione ma un dovere giuridico la cui violazione attiva conseguenze disciplinari concrete.

Documenti/azioni: verbale di udienza con attestazione dell’assenza, ordinanza di segnalazione al comitato dell’albo, comunicazione alla parte istante della nuova udienza per il giuramento del consulente sostituto.

Quando e come agire

Per la parte processuale interessata a far valere un motivo di ricusazione, la regola fondamentale è la tempestività: tre giorni dalla nomina sono pochi e impongono una verifica immediata del nominativo del consulente, anche tramite consultazione dell’albo del tribunale e visure dei rapporti professionali. È utile costruire fin dalla fase introduttiva del giudizio un elenco dei consulenti potenzialmente in conflitto, soprattutto nei procedimenti che coinvolgono mercati ristretti o territori limitati.

Per il consulente d’ufficio, la prudenza impone di verificare al ricevimento della nomina: presenza di parti o difensori conosciuti, precedenti consulenze stragiudiziali sui medesimi fatti, rapporti economici, parentela e affinità. Una dichiarazione tempestiva di astensione tutela tanto la propria reputazione quanto la validità del procedimento: rilevare il conflitto a operazioni già avviate comporta nullità degli atti e perdita di tempo per tutte le parti.

Norme e fonti

Domande frequenti

Un consulente non iscritto all’albo può rifiutare la nomina?

Sì. L’obbligo previsto dall’art. 63 c.p.c. riguarda i consulenti iscritti all’albo del tribunale. Il professionista che il giudice intenda nominare al di fuori dell’albo, in casi eccezionali e con motivazione specifica, può sempre rifiutare l’incarico senza addurre giustificazioni e senza esporsi a conseguenze disciplinari.

Quanto tempo ho per proporre la ricusazione del CTU?

L’istanza deve essere depositata entro tre giorni dalla nomina, oppure dalla conoscenza del motivo se questo è emerso successivamente. Il termine è perentorio e va dimostrato con precisione il momento della scoperta del fatto rilevante.

Il dissenso tecnico con il consulente è motivo di ricusazione?

No. Il dissenso sul metodo o sulle conclusioni tecniche del consulente non costituisce motivo di ricusazione: deve essere fatto valere con osservazioni alla bozza di elaborato e con il deposito di una relazione del consulente di parte. La ricusazione presuppone un vizio attinente all’imparzialità, non al merito tecnico delle valutazioni.

Cosa succede se la ricusazione viene accolta dopo l’inizio delle operazioni?

Il giudice procede alla sostituzione del consulente e dispone se rinnovare integralmente le operazioni peritali o utilizzare le risultanze già acquisite, sentite le parti. Nei casi più gravi, gli atti compiuti dal consulente ricusato possono essere dichiarati nulli e rinnovati ex novo dal sostituto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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