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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 223 L. Fall. estende le fattispecie di bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite.
  • Bancarotta impropria patrimoniale e documentale (comma 1): stesse pene dell'art. 216 (3-10 anni).
  • Bancarotta da reato societario (comma 2, n. 1): cagionato fallimento mediante false comunicazioni sociali, operazioni dolose o altri reati societari.
  • Bancarotta da operazioni dolose (comma 2, n. 2): cagionato fallimento con operazioni intenzionalmente pregiudizievoli.
  • Sostituito dall'art. 329 CCII con identico impianto.
  • Continua ad applicarsi ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 223 L. Fall. – Fatti di bancarotta fraudolenta

Fatti di bancarotta fraudolenta

L'art. 223 della Legge Fallimentare disciplina la bancarotta impropria: l'estensione delle fattispecie di bancarotta fraudolenta agli organi delle società dichiarate fallite. Tutela il patrimonio sociale, garanzia dei creditori, e la regolarita' della gestione concorsuale societaria. È una delle norme penali più applicate nella prassi giudiziaria, considerato che la maggior parte dei fallimenti riguarda società di capitali.

Bancarotta fraudolenta impropria (comma 1)

Il comma 1 punisce con la pena della bancarotta fraudolenta (art. 216) gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite che hanno commesso uno dei fatti previsti dall'art. 216 stesso. Si applicano integralmente le tre forme: bancarotta patrimoniale (distrazione, dissipazione), documentale (sottrazione/falsificazione scritture), preferenziale (pagamenti preferenziali ai creditori).

Bancarotta da reato societario (comma 2, n. 1)

Il comma 2, n. 1, punisce gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, commettendo uno dei reati societari previsti dagli artt. 2621 ss. c.c. (false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita ripartizione di utili, operazioni in pregiudizio dei creditori, illegale ripartizione delle riserve, formazione fittizia del capitale). Si tratta di una fattispecie a struttura complessa: deve sussistere il nesso causale tra il reato societario presupposto e il dissesto sfociato nel fallimento.

Bancarotta da operazioni dolose (comma 2, n. 2)

Il comma 2, n. 2, punisce chi ha cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. È la fattispecie più ampia e dibattuta: ricomprende operazioni gestionali pregiudizievoli che, anche se non integrano singoli reati societari, sono dirette o idonee a determinare lo squilibrio economico-finanziario e l'insolvenza. Esempi tipici: omesso versamento di ritenute e contributi (Cass. SU 24468/2017), pagamenti infragruppo non giustificati, finanziamenti dei soci postergati ma rimborsati indebitamente, distribuzione di dividendi non realizzati.

Distinzione fra n. 1 e n. 2

Il discrimine è la sussistenza di uno specifico reato societario presupposto: nel n. 1 la condotta deve integrare un reato societario tipico (es. false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.); nel n. 2 è sufficiente un'operazione dolosa, anche atipica, idonea a cagionare il fallimento. La giurisprudenza ha precisato che il dolo richiesto al n. 2 è generico (consapevolezza della pericolosita' dell'operazione per la società).

Nesso causale

Per entrambe le ipotesi del comma 2 è necessario il nesso causale tra la condotta dell'organo sociale e il fallimento: la giurisprudenza richiede che la condotta sia stata determinante o concausa rilevante del dissesto. Non basta una generica responsabilita' degli amministratori per il fallimento; serve un legame eziologico specifico.

Sindaci e liquidatori

I sindaci rispondono di bancarotta impropria per omesso controllo doloso o connivenza con le condotte distrattive degli amministratori (responsabilita' omissiva ex art. 40, comma 2, c.p.). La giurisprudenza richiede prova specifica del dolo: la mera negligenza nei controlli non basta. I liquidatori sono soggetti attivi nella fase di liquidazione, con responsabilita' analoga a quella degli amministratori per gli atti distrattivi compiuti dopo la nomina.

Sostituzione con l'art. 329 CCII

Il CCII ha trasferito la disciplina nell'art. 329 CCII, che riprende l'impianto dell'art. 223 L. Fall.: bancarotta impropria patrimoniale e documentale (richiamo all'art. 322 CCII); bancarotta da reato societario; bancarotta da operazioni dolose. Le pene sono identiche. È stato aggiornato il riferimento alle procedure (liquidazione giudiziale in luogo del fallimento) e introdotti raccordi con la composizione negoziata e il concordato semplificato. Gli atti esecutivi di piani attestati, accordi omologati, concordati omologati e composizioni negoziate sono esenti da punibilita' (art. 324 CCII).

Disciplina transitoria e favor rei

I fatti di bancarotta impropria commessi prima del 15 luglio 2022 restano puniti dall'art. 223 L. Fall., salvo favor rei (art. 2, comma 4, c.p.). Considerato che le pene e la struttura della fattispecie sono identiche fra art. 223 L. Fall. e art. 329 CCII, in concreto si applica la norma vigente al momento del fatto. Le esenzioni dell'art. 324 CCII (atti esecutivi di piani/accordi/composizione negoziata) si applicano retroattivamente se più favorevoli.

Profili pratici per amministratori e sindaci

Per ridurre il rischio penale, gli amministratori e i sindaci dovrebbero: (i) monitorare costantemente gli indicatori di crisi (art. 3 CCII) e attivare per tempo la composizione negoziata; (ii) documentare con verbali del CdA e relazioni del collegio sindacale le decisioni gestionali, in particolare quelle assunte in stato di crisi; (iii) evitare pagamenti preferenziali ai creditori con dolo selettivo; (iv) verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni infragruppo; (v) consultare professionisti qualificati nelle fasi critiche. La relazione del collegio sindacale e la relazione del revisore costituiscono difese fondamentali in eventuali procedimenti penali successivi al fallimento.

Massime di Cassazione

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Domande frequenti

Cos'è la bancarotta impropria?

È l'estensione delle fattispecie di bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite. Stesse pene dell'art. 216 (3-10 anni).

Differenza fra n. 1 e n. 2 del comma 2?

Il n. 1 richiede uno specifico reato societario presupposto (false comunicazioni sociali, ecc.); il n. 2 punisce le operazioni dolose anche atipiche che hanno cagionato il fallimento.

I sindaci possono essere imputati di bancarotta?

Si', per omesso controllo doloso o connivenza con le condotte distrattive degli amministratori (responsabilita' omissiva ex art. 40, c.p.). Serve prova specifica del dolo, non basta la negligenza.

Si applica ancora l'art. 223?

Si', ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022. Per i fatti nuovi si applica l'art. 329 CCII, con identico impianto strutturale.

L'omesso versamento di ritenute è bancarotta?

Si', secondo Cass. SU 24468/2017, l'omesso versamento sistematico di ritenute e contributi può integrare bancarotta da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, se ha contribuito causalmente al dissesto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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