In sintesi
- L'art. 217 L. Fall. punisce la bancarotta semplice dell'imprenditore fallito.
- Fattispecie a struttura colposa o di mera condotta: spese eccessive, operazioni manifestamente imprudenti, aggravamento del dissesto per non aver chiesto il fallimento.
- Pena: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
- Bancarotta documentale semplice: tenuta irregolare delle scritture senza dolo.
- Sostituita dall'art. 323 CCII con identico impianto.
- Continua ad applicarsi ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 217 L. Fall. – Bancarotta semplice
Bancarotta semplice
Stesso numero, altri codici
- Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni
- Articolo 217 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 217 Codice della Strada: Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
- Articolo 217 Codice di Procedura Civile: Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
- Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizioni
- Articolo 217 Codice Penale: Durata minima
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 217 della Legge Fallimentare punisce la bancarotta semplice: fattispecie meno grave rispetto alla bancarotta fraudolenta (art. 216), caratterizzata da una struttura tendenzialmente colposa o di mera condotta. Tutela gli stessi beni giuridici (garanzia patrimoniale e regolarita' della gestione concorsuale) ma sanziona condotte espressive di imprudenza, leggerezza, omissione di doveri di diligenza.
Bancarotta semplice patrimoniale (comma 1)
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni l'imprenditore fallito che ha: (n. 1) consumato in spese personali o familiari eccessive una parte rilevante del patrimonio; (n. 2) consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; (n. 3) compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; (n. 4) aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; (n. 5) non soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
Tardiva richiesta di fallimento (n. 4)
La fattispecie più applicata è la tardiva richiesta del proprio fallimento: l'imprenditore che, conosciuto lo stato di insolvenza, prosegue l'attività aggravando il dissesto in danno dei creditori, è punito anche se non ha distratto beni o falsificato scritture. La norma fonda un vero e proprio dovere di tempestiva emersione della crisi, anticipato sul piano civilistico dall'art. 2086 c.c. e dagli artt. 12-25 CCII (composizione negoziata e doveri di emersione).
Bancarotta documentale semplice (comma 2)
È punito l'imprenditore fallito che, durante i tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento o dall'inizio dell'impresa se inferiore, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. La fattispecie è di natura colposa: a differenza della bancarotta documentale fraudolenta (art. 216), non richiede il dolo specifico nè la finalita' di pregiudicare i creditori, ma solo la negligenza nella tenuta contabile.
Distinzione fra bancarotta fraudolenta e semplice
Il discrimine fondamentale è l'elemento soggettivo: il dolo (specifico o generico) per la fraudolenta, la colpa o il dolo generico per la semplice. Sul piano oggettivo, la bancarotta semplice patrimoniale è caratterizzata da condotte di spreco, imprudenza, omissione, non di vera e propria distrazione o occultamento; la bancarotta semplice documentale è tipica della «cattiva tenuta» senza intento fraudolento.
Sostituzione con l'art. 323 CCII
Il CCII ha trasferito la disciplina nell'art. 323 CCII, mantenendo invariata la struttura della fattispecie e le pene. Sono stati aggiornati i riferimenti procedurali (liquidazione giudiziale in luogo del fallimento; composizione negoziata; concordato semplificato). La condizione obiettiva di punibilita' resta la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o procedura equivalente). Le esenzioni dell'art. 324 CCII si applicano anche alla bancarotta semplice.
Disciplina transitoria
I fatti di bancarotta semplice commessi prima del 15 luglio 2022 restano puniti dall'art. 217 L. Fall., salvo favor rei. Considerata la sostanziale identita' strutturale fra art. 217 L. Fall. e art. 323 CCII, nella pratica il regime sanzionatorio non muta. Le esenzioni del CCII si applicano retroattivamente se più favorevoli.
Rapporti con la procedura concorsuale
La sentenza dichiarativa di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è presupposto per la procedibilita': senza dichiarazione, non c'è reato. La pena può essere applicata anche con sentenza di patteggiamento; la sospensione condizionale è frequentemente accordata. La condanna comporta interdizione legale, incapacita' di esercitare uffici direttivi nelle imprese e di assumere cariche pubbliche.
Profili pratici e di compliance
Il commercialista che assiste un imprenditore in difficolta' deve: (i) richiamare costantemente i doveri di emersione tempestiva della crisi (art. 2086 c.c.) per prevenire profili di bancarotta semplice per tardiva richiesta di fallimento; (ii) verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la conservazione dei libri obbligatori per i 10 anni richiesti (art. 2220 c.c.); (iii) documentare le decisioni gestionali con verbali e relazioni, in modo da poter dimostrare che le scelte (anche infruttuose) sono state prese con diligenza e non con grave imprudenza. La composizione negoziata (artt. 12-25 CCII) è oggi il principale strumento di prevenzione della bancarotta semplice per tardiva richiesta.
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Cos'è la bancarotta semplice?
Il reato del fallito che ha aggravato il dissesto con spese eccessive, operazioni imprudenti, tardiva richiesta di fallimento, o ha tenuto le scritture contabili in modo irregolare. Pena da 6 mesi a 2 anni.
Differenza con la bancarotta fraudolenta?
La fraudolenta richiede dolo (distrazione, falsificazione, preferenza intenzionale); la semplice è fattispecie colposa o di mera condotta (imprudenza, omissione, irregolare tenuta contabile).
Si applica ancora l'art. 217 L. Fall.?
Si', ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022. Per i fatti nuovi si applica l'art. 323 CCII, con identica struttura.
Quando c'è bancarotta per tardiva richiesta di fallimento?
Quando l'imprenditore, conosciuto lo stato di insolvenza, prosegue l'attività aggravando il dissesto invece di chiedere la liquidazione giudiziale tempestivamente.
Come si previene la bancarotta semplice?
Tempestiva emersione della crisi (composizione negoziata ex art. 12 CCII), corretta tenuta delle scritture contabili, documentazione delle decisioni gestionali, consultazione di professionisti qualificati.