← Torna a Legge Fallimentare
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 186 L. Fall. disciplina risoluzione e annullamento del concordato preventivo omologato.
  • Risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza, su richiesta dei creditori, entro un anno dall'inadempimento.
  • Annullamento per scoperta di dolo (false attività o omissioni di passivita'), entro sei mesi dalla scoperta.
  • Effetti: revoca dell'esdebitazione, riapertura delle azioni dei creditori, eventuale conversione in liquidazione giudiziale.
  • Sostituito dall'art. 119 CCII che ne riprende l'impianto.
  • Continua ad applicarsi ai concordati pendenti al 15 luglio 2022.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 186 L. Fall. – Risoluzione e annullamento del concordato

Risoluzione e annullamento del concordato

L'art. 186 della Legge Fallimentare disciplina la risoluzione e l'annullamento del concordato preventivo omologato: i due rimedi che, rispettivamente per inadempimento sopravvenuto e per vizio originario di consenso, possono caducare gli effetti del concordato già omologato.

Risoluzione per inadempimento

Il comma 1 prevede la risoluzione del concordato omologato in caso di inadempimento del debitore agli obblighi assunti col piano. L'inadempimento deve essere non di scarsa importanza (richiamo all'art. 1455 c.c.): non basta un ritardo o una violazione marginale, occorre un'inadempienza che comprometta la causa concreta del concordato. La risoluzione è chiesta da ciascun creditore al tribunale che ha omologato il concordato.

Termine per la richiesta di risoluzione

La richiesta di risoluzione deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Il termine è perentorio. Decorso il termine senza richiesta di risoluzione, il concordato si stabilizza definitivamente e gli effetti esdebitatori divengono irreversibili.

Annullamento per dolo

Il comma 2 prevede l'annullamento del concordato omologato quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell'attivo è stata dolosamente sottratta o dissimulata. Il rimedio tutela contro vizi originari di consenso: comportamenti dolosi del debitore che hanno indotto i creditori a votare un piano che, se fossero stati a conoscenza dei dati reali, avrebbero respinto.

Termine per l'annullamento

L'annullamento deve essere chiesto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine per l'ultimo adempimento. La giurisprudenza ha precisato che la «scoperta» presuppone conoscenza certa, non semplici sospetti, e che la prova del dolo grava sul creditore istante.

Effetti della risoluzione e dell'annullamento

Sia la risoluzione sia l'annullamento producono effetti retroattivi: revocano l'esdebitazione del debitore per la parte falcidiata; i creditori riacquistano i diritti originari per la parte non soddisfatta; il debitore può essere dichiarato fallito (oggi sottoposto a liquidazione giudiziale) se sussiste lo stato di insolvenza. Gli atti compiuti in esecuzione del concordato restano efficaci e non sono soggetti a revocatoria (art. 67, comma 3, lett. e, L. Fall.).

Conversione in liquidazione

Dopo la risoluzione o l'annullamento, lo stesso tribunale può dichiarare con sentenza il fallimento (liquidazione giudiziale) del debitore, a istanza di un creditore o del PM, se sussistono i presupposti. Si tratta di un raccordo procedurale fondamentale che evita duplicazioni di accertamenti.

Sostituzione con l'art. 119 CCII

Il CCII ha trasferito la disciplina nell'art. 119 CCII, che riprende l'impianto dell'art. 186 L. Fall. con alcune precisazioni: estensione della legittimazione attiva al commissario giudiziale (oltre ai creditori); rafforzamento del controllo di proporzionalita' dell'inadempimento; coordinamento con la liquidazione giudiziale (art. 121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale dopo risoluzione). La disciplina dell'annullamento per dolo è invariata nella sostanza.

Disciplina transitoria

I concordati omologati prima del 15 luglio 2022 restano regolati dall'art. 186 L. Fall. (art. 390 CCII): le azioni di risoluzione e annullamento seguono la disciplina previgente, anche se promosse dopo l'entrata in vigore del CCII. I termini perentori (un anno e sei mesi) si calcolano secondo la legge applicabile al concordato.

Profili pratici

Il creditore che valuta la richiesta di risoluzione deve: (i) accertare l'effettivo inadempimento (mancato pagamento di rate, cessione beni non eseguita, mancato apporto di risorse esterne); (ii) valutare la gravita' dell'inadempimento (non di scarsa importanza); (iii) verificare il rispetto del termine annuale; (iv) considerare la convenienza concreta della risoluzione rispetto alla prosecuzione del piano. Per il commercialista del debitore, è cruciale monitorare il rispetto degli obblighi concordatari per evitare scenari di risoluzione che spalancherebbero le porte alla liquidazione giudiziale.

Massime di Cassazione

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Domande frequenti

Quando si può chiedere la risoluzione del concordato?

In caso di inadempimento del debitore agli obblighi del piano, purchè non di scarsa importanza (art. 1455 c.c.). La richiesta va proposta entro un anno dalla scadenza del termine per l'ultimo adempimento.

Cos'è l'annullamento per dolo?

Si chiede quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o l'attivo dolosamente sottratto/dissimulato. Termine di sei mesi dalla scoperta, comunque non oltre due anni dall'ultimo adempimento.

Cosa succede dopo la risoluzione?

Il debitore perde l'esdebitazione, i creditori riacquistano i diritti originari per la parte non pagata, il tribunale può dichiarare il fallimento (oggi liquidazione giudiziale).

L'art. 186 L. Fall. si applica ancora?

Si', ai concordati omologati prima del 15 luglio 2022. Per i nuovi concordati si applica l'art. 119 CCII, di contenuto sostanzialmente analogo.

Chi può chiedere risoluzione e annullamento?

Ciascun creditore concorsuale. Il CCII ha esteso la legittimazione anche al commissario giudiziale (art. 119 CCII).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.