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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 184 L. Fall. disciplina gli effetti del concordato preventivo omologato verso i creditori.
  • Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, anche se non aderenti.
  • Esdebitazione automatica del debitore per la parte falcidiata, salvo il caso di revoca o annullamento.
  • I creditori conservano le azioni verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
  • Sostituito dall'art. 117 CCII che ne riprende l'impianto.
  • Continua ad applicarsi ai concordati pendenti al 15 luglio 2022.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato per i creditori

Effetti del concordato per i creditori

L'art. 184 della Legge Fallimentare regola gli effetti del concordato preventivo omologato nei confronti dei creditori anteriori alla procedura. È la norma che produce l'effetto più rilevante del concordato: l'obbligatorietà del piano omologato per tutti i creditori, anche quelli dissenzienti o non votanti, e la conseguente esdebitazione del debitore per la parte falcidiata.

Obbligatorietà verso tutti i creditori anteriori

Il comma 1 stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura. Si applica il principio maggioritario: la volonta' della maggioranza esprime, attraverso il voto in adunanza e l'omologazione del tribunale, una regola di gruppo che vincola anche i creditori dissenzienti, secondo il principio della par condicio creditorum.

Esdebitazione del debitore

Per effetto dell'omologazione, il debitore è liberato dalla parte di debito eccedente la percentuale concordataria. Si tratta di un'esdebitazione di natura sostanziale, che opera ex lege e non richiede pronuncia separata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione (art. 186 L. Fall.), i creditori riacquistano i diritti originari per la parte falcidiata.

Limiti dell'effetto esdebitativo

Il comma 2 (precisato dalla giurisprudenza) limita l'esdebitazione al debitore: i coobbligati solidali, i fideiussori, gli obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. È una regola di favore per il ceto creditorio (consente di rivalersi sui garanti) ma può essere derogata da specifica clausola del piano accettata dalle parti.

Creditori privilegiati non pagati integralmente

Quando il piano prevede la falcidia di creditori privilegiati (art. 160, comma 2, L. Fall.), questi sono vincolati al pagamento concordatario solo se hanno votato favorevolmente o se la falcidia è contenuta nei limiti del valore di mercato del bene oggetto del privilegio (attestato dal professionista). Per i privilegiati dissenzienti il piano deve assicurare almeno la soddisfazione realizzabile in alternativa liquidatoria.

Crediti tributari e contributivi

Il trattamento dei crediti fiscali e contributivi è regolato dall'art. 182-ter L. Fall. (transazione fiscale). Il D.L. 125/2020 ha introdotto il cram-down fiscale: il tribunale può omologare il concordato anche senza l'adesione dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Disciplina poi rafforzata dagli artt. 63 e 88 CCII.

Sostituzione con l'art. 117 CCII

Il CCII ha trasferito la disciplina degli effetti del concordato nell'art. 117 CCII, che riprende l'impianto dell'art. 184 L. Fall. con alcune precisazioni: maggiore tutela dei creditori dissenzienti delle minoranze nelle classi; rafforzamento del controllo di convenienza in sede di omologazione (art. 112 CCII); raccordo con la transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII).

Disciplina transitoria

I concordati preventivi omologati prima del 15 luglio 2022 e quelli in corso di esecuzione restano disciplinati dall'art. 184 L. Fall. (art. 390 CCII). L'esdebitazione già acquisita non è revocata; la disciplina dei coobbligati e dei fideiussori per le obbligazioni anteriori continua a operare secondo la legge previgente. I creditori non esecutati possono agire verso il debitore anche dopo l'omologazione se la procedura viene poi risolta o annullata.

Profili pratici

Per il commercialista che assiste il debitore o un creditore in concordato, l'art. 184 è cardine per: (i) calcolare l'effettivo onere finanziario del piano (tenendo conto della liberazione del debitore per la parte falcidiata); (ii) valutare le azioni esperibili verso garanti e coobbligati; (iii) gestire correttamente le scritture contabili post-omologazione (cancellazione passivita' falcidiata, sopravvenienze attive da concordato, profili IRES ex art. 88, comma 4-ter, TUIR).

Massime di Cassazione

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Il concordato omologato vincola tutti i creditori?

Si', tutti i creditori anteriori al decreto di apertura sono vincolati al piano omologato, anche se hanno votato contro o non hanno votato (art. 184, comma 1, L. Fall.).

Il debitore è liberato dai debiti falcidiati?

Si', l'omologazione produce esdebitazione automatica per la parte falcidiata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione, i creditori riacquistano i diritti originari.

I fideiussori sono liberati?

No, coobbligati solidali, fideiussori e obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. La regola è di favore per il ceto creditorio.

L'art. 184 L. Fall. si applica ancora?

Si', ai concordati omologati o pendenti prima del 15 luglio 2022. Per i nuovi concordati si applica l'art. 117 CCII, di contenuto sostanzialmente analogo.

Cosa cambia con il cram-down fiscale?

Il D.L. 125/2020 ha introdotto la possibilita' di omologare il concordato anche senza l'adesione di Agenzia Entrate o enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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