In sintesi
- L'art. 184 L. Fall. disciplina gli effetti del concordato preventivo omologato verso i creditori.
- Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, anche se non aderenti.
- Esdebitazione automatica del debitore per la parte falcidiata, salvo il caso di revoca o annullamento.
- I creditori conservano le azioni verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
- Sostituito dall'art. 117 CCII che ne riprende l'impianto.
- Continua ad applicarsi ai concordati pendenti al 15 luglio 2022.
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Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato per i creditori
Effetti del concordato per i creditori
Stesso numero, altri codici
- Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso
- Articolo 184 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 184 Codice della Strada: Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
- Articolo 184 Codice di Procedura Civile: Udienza di assunzione dei mezzi di prova
- Articolo 184 Codice di Procedura Penale: Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni
- Articolo 184 Codice Penale: Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 184 della Legge Fallimentare regola gli effetti del concordato preventivo omologato nei confronti dei creditori anteriori alla procedura. È la norma che produce l'effetto più rilevante del concordato: l'obbligatorietà del piano omologato per tutti i creditori, anche quelli dissenzienti o non votanti, e la conseguente esdebitazione del debitore per la parte falcidiata.
Obbligatorietà verso tutti i creditori anteriori
Il comma 1 stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura. Si applica il principio maggioritario: la volonta' della maggioranza esprime, attraverso il voto in adunanza e l'omologazione del tribunale, una regola di gruppo che vincola anche i creditori dissenzienti, secondo il principio della par condicio creditorum.
Esdebitazione del debitore
Per effetto dell'omologazione, il debitore è liberato dalla parte di debito eccedente la percentuale concordataria. Si tratta di un'esdebitazione di natura sostanziale, che opera ex lege e non richiede pronuncia separata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione (art. 186 L. Fall.), i creditori riacquistano i diritti originari per la parte falcidiata.
Limiti dell'effetto esdebitativo
Il comma 2 (precisato dalla giurisprudenza) limita l'esdebitazione al debitore: i coobbligati solidali, i fideiussori, gli obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. È una regola di favore per il ceto creditorio (consente di rivalersi sui garanti) ma può essere derogata da specifica clausola del piano accettata dalle parti.
Creditori privilegiati non pagati integralmente
Quando il piano prevede la falcidia di creditori privilegiati (art. 160, comma 2, L. Fall.), questi sono vincolati al pagamento concordatario solo se hanno votato favorevolmente o se la falcidia è contenuta nei limiti del valore di mercato del bene oggetto del privilegio (attestato dal professionista). Per i privilegiati dissenzienti il piano deve assicurare almeno la soddisfazione realizzabile in alternativa liquidatoria.
Crediti tributari e contributivi
Il trattamento dei crediti fiscali e contributivi è regolato dall'art. 182-ter L. Fall. (transazione fiscale). Il D.L. 125/2020 ha introdotto il cram-down fiscale: il tribunale può omologare il concordato anche senza l'adesione dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Disciplina poi rafforzata dagli artt. 63 e 88 CCII.
Sostituzione con l'art. 117 CCII
Il CCII ha trasferito la disciplina degli effetti del concordato nell'art. 117 CCII, che riprende l'impianto dell'art. 184 L. Fall. con alcune precisazioni: maggiore tutela dei creditori dissenzienti delle minoranze nelle classi; rafforzamento del controllo di convenienza in sede di omologazione (art. 112 CCII); raccordo con la transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII).
Disciplina transitoria
I concordati preventivi omologati prima del 15 luglio 2022 e quelli in corso di esecuzione restano disciplinati dall'art. 184 L. Fall. (art. 390 CCII). L'esdebitazione già acquisita non è revocata; la disciplina dei coobbligati e dei fideiussori per le obbligazioni anteriori continua a operare secondo la legge previgente. I creditori non esecutati possono agire verso il debitore anche dopo l'omologazione se la procedura viene poi risolta o annullata.
Profili pratici
Per il commercialista che assiste il debitore o un creditore in concordato, l'art. 184 è cardine per: (i) calcolare l'effettivo onere finanziario del piano (tenendo conto della liberazione del debitore per la parte falcidiata); (ii) valutare le azioni esperibili verso garanti e coobbligati; (iii) gestire correttamente le scritture contabili post-omologazione (cancellazione passivita' falcidiata, sopravvenienze attive da concordato, profili IRES ex art. 88, comma 4-ter, TUIR).
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Il concordato omologato vincola tutti i creditori?
Si', tutti i creditori anteriori al decreto di apertura sono vincolati al piano omologato, anche se hanno votato contro o non hanno votato (art. 184, comma 1, L. Fall.).
Il debitore è liberato dai debiti falcidiati?
Si', l'omologazione produce esdebitazione automatica per la parte falcidiata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione, i creditori riacquistano i diritti originari.
I fideiussori sono liberati?
No, coobbligati solidali, fideiussori e obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. La regola è di favore per il ceto creditorio.
L'art. 184 L. Fall. si applica ancora?
Si', ai concordati omologati o pendenti prima del 15 luglio 2022. Per i nuovi concordati si applica l'art. 117 CCII, di contenuto sostanzialmente analogo.
Cosa cambia con il cram-down fiscale?
Il D.L. 125/2020 ha introdotto la possibilita' di omologare il concordato anche senza l'adesione di Agenzia Entrate o enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria.