- L’indipendenza è il pilastro etico-deontologico della revisione: senza indipendenza il giudizio professionale perde valore segnaletico.
- L’incarico dura nove esercizi per le società di revisione e sette per i revisori persone fisiche; è vietato il rinnovo se non sono trascorsi quattro esercizi.
- La Consob definisce con regolamento le situazioni che compromettono l’indipendenza per gli EIP e le misure di rimedio.
- Si applicano i divieti dell’art. 5 del Reg. UE 537/2014 in materia di servizi non-audit a tutta la rete del revisore.
- Il responsabile chiave non può esercitare l’incarico per più di sette esercizi; cooling-off di tre anni.
- Vige un cooling-in di due anni per amministratori/dirigenti che vogliano diventare revisori e viceversa.
Art. 17 Rev. Leg. – Indipendenza
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonchè le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo. 3 bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell’attestazione dai soggetti di cui all’articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all’ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all’interno dell’Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante: a) il lasso di tempo compreso tra l’inizio del periodo oggetto dell’attestazione e l’emissione della relazione di attestazione; e b) l’esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014. 3 ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all’ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall’attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un’adeguata valutazione dei rischi potenziali per l’indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis. 3 quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un’impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall’ente di interesse pubblico oggetto dell’incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell’articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.
4. L’incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di revisione legale. 5 bis. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l’attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di attestazione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di attestazione.
6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell’ente nè delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
7. Il divieto previsto dall’articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l’incarico e al responsabile dell’incarico e al responsabile chiave della revisione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 17 Codice Civile: Acquisto di immobili e accettazione di
- Articolo 17 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 17 Codice del Consumo: Sanzioni
- Articolo 17 Codice della Strada: Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
- Articolo 17 Codice di Procedura Civile: Cause relative all’esecuzione forzata
- Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi
L’art. 17 del D.Lgs. 39/2010 è una delle norme più commentate del decreto: insieme all’art. 10 (etica e indipendenza in generale) costruisce il quadro di indipendenza del revisore. La qualità della revisione, riconosciuta dagli stakeholder, dipende dal grado di terzietà sostanziale e percepita del revisore rispetto all’ente sottoposto a controllo. La disciplina italiana ha recepito la direttiva 2006/43/CE come modificata dalla 2014/56/UE e si raccorda con il Reg. UE 537/2014 sugli EIP.
Durata dell’incarico e cooling-off
Il comma 1 fissa la durata massima dell’incarico: nove esercizi per la società di revisione, sette per il revisore persona fisica. L’incarico non può essere rinnovato né conferito ex novo prima del decorso di quattro esercizi dalla cessazione. Rotazione esterna obbligatoria che mira a evitare il consolidarsi di un rapporto di familiarità o di interesse economico. Per gli EIP, l’art. 17, comma 4 del Reg. UE 537/2014 consente proroghe massime di 24 esercizi (in caso di gara pubblica) o 20 (joint audit), ma il tetto più stringente del decreto italiano resta applicabile.
Regolamento Consob sull’indipendenza degli EIP
Il comma 2 attribuisce alla Consob il potere regolamentare di definire le situazioni che possono compromettere l’indipendenza per gli EIP, individuando misure correttive (safeguards) e divieti aggiuntivi. La disciplina di dettaglio è contenuta nei regolamenti Consob attuativi e nelle comunicazioni interpretative, che recepiscono anche il Codice etico IESBA.
Divieti dell’art. 5 Reg. UE 537/2014
Il comma 3 estende esplicitamente i divieti dell’art. 5 del Reg. UE 537/2014 a revisori, società di revisione, entità della rete, soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti. Tra i servizi non-audit vietati: consulenza fiscale che incida sul bilancio, valutazioni rilevanti, tenuta della contabilità, payroll, servizi legali strategici, due diligence finanziarie sul cliente di revisione. Il divieto si estende anche alle società controllate dall’EIP nella UE.
Sostenibilità e attestazione
Il comma 3-bis estende le regole di indipendenza al revisore della sostenibilità e a tutta la sua rete quando è incaricato dell’attestazione di conformità per soggetti EIP. La ratio è evitare arbitraggi tra attestazione finanziaria e attestazione di sostenibilità CSRD: stessi divieti, stesse rotazioni.
Rotazione del responsabile chiave
Il comma 4 disciplina la rotazione del responsabile chiave: il partner persona fisica non può firmare per più di sette esercizi consecutivi e non può riassumere l’incarico (nemmeno per altra società di revisione) prima di tre anni. La regola è indipendente dalla rotazione della società di revisione e mira a evitare che la familiarità personale eroda l’indipendenza sostanziale.
Cooling-off post-revisione
I commi 5 e 6 introducono i periodi di raffreddamento: il revisore o il responsabile chiave non possono ricoprire cariche sociali nell’ente revisionato o svolgere funzioni dirigenziali in suo favore se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dell’incarico. Specularmente, chi sia stato amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente preposto presso un EIP non può esercitare la revisione legale di quell’ente o di società del gruppo per un biennio. Disposizione anti «porta girevole» (revolving door).
Estensione del divieto ex art. 2372 c.c.
Il comma 7 estende il divieto dell’art. 2372, comma 5, c.c. al revisore e al responsabile chiave: è vietato il conferimento di deleghe assembleari a tali soggetti da parte degli azionisti dell’ente revisionato. Norma di chiusura che impedisce ogni commistione di interesse anche occasionale.
Profili sanzionatori e prassi
La violazione delle regole di indipendenza espone il revisore a sanzioni amministrative (artt. 24-26 D.Lgs. 39/2010), eventualmente penali per le ipotesi più gravi, e a responsabilità civile ex art. 15. La Consob ha sanzionato a più riprese network per violazioni dei divieti non-audit; il MEF, per i non-EIP, ha sviluppato prassi articolata su rotazione e cumulo di cariche. In sede di accettazione e mantenimento dell’incarico il revisore deve formalmente documentare l’analisi delle minacce all’indipendenza e le misure di salvaguardia adottate, ai sensi di ISA Italia 220 e del Codice etico professionale.
Le cinque minacce all’indipendenza
Il framework tradizionale del Codice etico IESBA — recepito anche in ISA Italia 220 — classifica le minacce all’indipendenza in cinque categorie: (i) autointeresse (self-interest threat): es. dipendenza economica dal cliente, partecipazione finanziaria; (ii) autoriesame (self-review threat): es. revisione di operazioni a cui il network ha partecipato come consulente; (iii) advocacy: es. assunzione di posizione difensiva rispetto al cliente; (iv) familiarità: es. rapporti personali o di lungo periodo che riducono lo scetticismo professionale; (v) intimidazione: es. pressioni del cliente o di terzi sul revisore. Per ciascuna minaccia il revisore deve identificare misure di salvaguardia (rotazione del team, secondo socio, revisione qualità interna, rifiuto dell’incarico).
Dipendenza economica e tetti ai corrispettivi
Una delle minacce più concrete è la dipendenza economica: il Reg. UE 537/2014 fissa un tetto al 15% dei corrispettivi totali della società di revisione provenienti da un singolo EIP per tre anni consecutivi. Oltre soglia scattano misure rafforzate (revisione qualità da partner indipendente, comunicazione al comitato per il controllo interno, eventuale cessazione dell’incarico). Anche per i non-EIP la dipendenza economica significativa è valutata in sede di accettazione e mantenimento, secondo i criteri del Codice etico.
Rotazione interna del team
Oltre alla rotazione del partner firmatario (responsabile chiave), il Reg. UE 537/2014 impone la rotazione interna del key audit partner e dei membri senior del team. La società di revisione deve adottare politiche interne che assicurino, ad esempio, la rotazione del partner responsabile della quality review, del partner tecnico di settore, dei senior manager. La quality assurance interna (ISQM 1) include il monitoraggio delle rotazioni programmate.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itAgenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.normattiva.itAgenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.mef.gov.itDomande frequenti
Quanto dura un incarico di revisione legale?
Nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori persone fisiche; non è rinnovabile prima di quattro esercizi dalla cessazione.
Quanti anni può firmare il responsabile chiave dell’incarico?
Massimo sette esercizi sociali consecutivi, con un periodo di cooling-off di tre anni prima di poter riassumere l’incarico, anche per conto di altra società di revisione.
Quali servizi non-audit sono vietati per gli EIP?
I servizi elencati nell’art. 5 del Reg. UE 537/2014: alcune consulenze fiscali, valutazioni rilevanti, tenuta della contabilità, payroll, servizi legali strategici e altre attività che minano l’indipendenza.
Un ex amministratore può diventare revisore della stessa società?
No, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dell’incarico di amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente preposto, ai sensi del comma 6.
Chi vigila sull’indipendenza dei revisori?
La Consob per gli enti di interesse pubblico e gli enti sottoposti a regime intermedio; il MEF per i revisori dei soggetti diversi.