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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate – Direzioni Provinciali) sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative agli atti che importano trasferimenti di beni immobili o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e per le trascrizioni di certificati di successione.
  • Gli uffici dei registri immobiliari (oggi Servizi di Pubblicità Immobiliare) sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità (iscrizioni, rinnovazioni, annotazioni).
  • Dopo la riforma 2012 entrambe le funzioni sono accentrate nell'Agenzia delle Entrate.
  • Per le successioni la voltura catastale è gestita dall'ufficio del registro / Catasto, le iscrizioni di ipoteca giudiziale dai Servizi di Pubblicità Immobiliare.
  • Norma di organizzazione amministrativa con riflessi su accertamenti e contenzioso.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 Ipot. Cat. – Uffici competenti

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

1. Gli uffici del registro sono competenti per l’imposta catastale e per l’imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

L'art. 12 distribuisce la competenza amministrativa tra gli uffici. Sebbene formuli categorie nominate prima della riforma 2012 (incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate ex art. 23-quater D.L. 95/2012, conv. L. 135/2012), il riparto funzionale resta vivo nell'organizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate e ha riflessi pratici sulla notifica degli atti, sulle competenze territoriali del contenzioso e sulle modalità di richiesta dei rimborsi.

L'evoluzione amministrativa: dal SNS all'Agenzia delle Entrate unica

Storicamente, gli «uffici del registro» erano gli uffici fiscali competenti per l'imposta di registro, di successione e per le imposte connesse (incluse ipo/cat «da trasferimento»); i «registri immobiliari» (conservatorie) erano organi della pubblicità immobiliare retti dai conservatori. Con la legge di delega 358/1991 nasce il Servizio Nazionale del Successivo (SNS), poi Agenzia del Territorio (D.Lgs. 300/1999) e infine, dal 1° dicembre 2012, l'Agenzia del Territorio è incorporata nell'Agenzia delle Entrate (D.L. 95/2012). Oggi l'Agenzia delle Entrate accorpa entrambe le funzioni: le Direzioni Provinciali (DP) gestiscono registro/successioni/ipo-cat «da trasferimento», i Servizi di Pubblicità Immobiliare (SPI) gestiscono iscrizioni/rinnovazioni/annotazioni e tengono i registri immobiliari.

Competenza degli uffici del registro (oggi DP)

Il comma 1 attribuisce alle DP la competenza per: 1) imposta catastale relativa agli atti che importano trasferimenti di immobili o costituzione/trasferimento di diritti reali; 2) imposta ipotecaria relativa agli stessi atti; 3) trascrizioni dei certificati di successione (oggi il «certificato di successione» è la dichiarazione di successione telematica con voltura automatica). L'idea è che, per i trasferimenti immobiliari, l'ufficio competente è lo stesso del registro/TUS: unico atto, unica liquidazione, unico ufficio.

Competenza dei registri immobiliari (oggi SPI)

I SPI restano competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità: iscrizioni di ipoteca volontaria, giudiziale, legale; rinnovazioni; annotazioni di cancellazione, restrizione, surrogazione. La logica è che queste formalità non sono incorporate in un atto di trasferimento (potrebbero esserlo, ma seguono il proprio binario tecnico). Per il professionista significa: per liquidare un'ipoteca giudiziale ottenuta in sentenza, si paga il tributo direttamente al SPI al momento della richiesta di iscrizione; per la successione con immobili, si paga in autoliquidazione contestualmente alla dichiarazione telematica gestita dalla DP.

Coordinamento con la competenza territoriale

La competenza territoriale segue regole proprie. Per gli atti notarili registrati telematicamente con MUI, la competenza è dell'ufficio della provincia in cui il notaio ha lo studio. Per le successioni, la dichiarazione si presenta all'ufficio della provincia dell'ultima residenza del de cuius (art. 28 TUS). Per i registri immobiliari, la competenza è del SPI nella cui circoscrizione si trova l'immobile (regola del «luogo del bene»). Nei casi multi-territoriali (immobili in province diverse) si applica l'art. 4 (unica imposta proporzionale).

Notificazione degli atti e contenzioso

Le contestazioni in materia di ipo/catastali si dividono per competenza. Avvisi di liquidazione e di accertamento «da trasferimento» (compravendite, successioni) sono emessi dalla DP territorialmente competente e impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado della stessa provincia. Atti relativi a iscrizioni/cancellazioni autonome (es. avviso di liquidazione di restrizione di ipoteca insufficiente) sono emessi dal SPI competente per il bene. La proposizione del ricorso va attentamente coordinata, perché un errore di destinatario è sanabile ma costoso in termini di tempi.

Pratica operativa

1) Per le ipo/cat «da trasferimento» (compravendite, successioni, donazioni) il riferimento è la DP della provincia del notaio rogante o della residenza del de cuius. 2) Per le ipo/cat «da iscrizione» (ipoteche volontarie e giudiziali, surrogazioni, cancellazioni) il riferimento è il SPI competente per il bene. 3) Per le volture catastali è competente il Servizio Catasto della DP. 4) Per i ricorsi in autotutela, l'istanza va indirizzata all'ufficio che ha emanato l'atto (DP o SPI). 5) Negli accertamenti complessi (successioni con immobili pluriprovinciali) può rendersi necessario il coordinamento fra più DP/SPI: il modello SuccessioniWeb centralizza la pratica nell'ufficio di residenza del defunto.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

A quale ufficio mi rivolgo per le ipo/catastali sulla successione?

Alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate della provincia di ultima residenza del de cuius (art. 28 TUS). Con SuccessioniWeb la dichiarazione si trasmette telematicamente e include in autoliquidazione le ipo/cat; non occorre ufficio fisico salvo per integrazioni o ricorsi.

Per iscrivere un'ipoteca giudiziale dove pago l'imposta?

Al Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex registri immobiliari) della provincia in cui si trova l'immobile su cui si iscrive l'ipoteca. Il pagamento è contestuale alla richiesta della formalità ex art. 13 c. 2 D.Lgs. 347/1990.

Per le compravendite il notaio dove versa?

Con il MUI (Modello Unico Informatico) il versamento telematico è centralizzato sull'ufficio della provincia in cui il notaio ha lo studio. Il sistema smista automaticamente ai SPI competenti per i beni le formalità di trascrizione e voltura.

Posso fare istanza di rimborso a qualsiasi ufficio?

No: va indirizzata all'ufficio che ha riscosso o accertato l'imposta (DP per ipo/cat da trasferimento, SPI per ipo da iscrizione). Termine: 3 anni dal pagamento (art. 77 TUR richiamato) o dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Cosa è cambiato dopo l'accorpamento del 2012?

Dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è confluita nell'Agenzia delle Entrate. Le funzioni sono accentrate in un unico ente, ma il riparto interno fra Direzioni Provinciali (registro/successioni) e Servizi di Pubblicità Immobiliare (registri immobiliari/iscrizioni) resta vivo per ragioni operative.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.