← Torna a T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'articolo raccoglie norme finali e di raccordo che salvaguardano regimi speciali e competenze settoriali rispetto al TUPI.
  • Sono fatte salve le competenze della Valle d'Aosta e di Bolzano in materia di bilinguismo, attuazione e riserva proporzionale di posti.
  • Per gli enti locali il rapporto di lavoro resta regolato dai contratti collettivi del TUPI e dal TUEL (D.Lgs. 267/2000), con disciplina ad hoc per segretari e polizia municipale.
  • Dal 23 aprile 1998 le competenze gestionali un tempo attribuite agli organi di governo sono devolute ai dirigenti, in coerenza con l'art. 4 TUPI.
  • Le disposizioni si applicano al personale scolastico, fatte salve le specifiche di reclutamento e contrattazione del comparto.
  • Numerose previsioni di vecchie leggi su enti e aziende pubbliche restano in vigore con adeguamento al titolo I del TUPI.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 70

In vigore dal 9/5/2001

Norme finali ( Art. 73, commi 1 , 3 , 4 , 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , come modificati dall' art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993 , successivamente sostituiti dall' art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall' art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997 , dall' art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall' art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998 ; art. 45, commi 1 , 2 , 7 , 10 , 11 , 21 , 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998 , come modificati dall' art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998 , dall' art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall' art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000 )

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale dì posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi gli articoli 10 e 13 – sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall' art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 .

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 , e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio

1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .

5. Le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 .

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 . Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (72) ((79))

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma sì applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in posizione di comando, dì fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

L'art. 70 del D.Lgs. 165/2001 costituisce il classico «articolo cerniera» dei testi unici di riordino: una norma di chiusura, eterogenea per contenuto ma decisiva per la tenuta sistematica del Testo Unico sul Pubblico Impiego. La sua funzione è duplice: da un lato salvaguardare regimi speciali preesistenti (regionali, di comparto, di categoria) la cui abrogazione tacita avrebbe creato vuoti normativi inaccettabili; dall'altro confermare alcuni principi di matrice riformista entrati in vigore con la riforma Bassanini del 1998 e con il D.Lgs. 80/1998.

Inquadramento normativo e ratio

La norma riflette la struttura compilativa del TUPI, che incorpora circa un decennio di riforme (D.Lgs. 29/1993, D.Lgs. 80/1998, D.Lgs. 387/1998) senza poter cancellare di colpo tutto il pregresso. La tecnica del legislatore è duplice: clausola di salvaguardia generale (commi 1, 2, 4, 8) per regimi territoriali e settoriali; norma interpretativa autentica (commi 5, 6, 7) per chiarire come leggere il diritto previgente alla luce dei nuovi principi di separazione fra politica e amministrazione.

Ambito applicativo: regioni speciali, enti locali, scuola

Il comma 1 cristallizza un punto delicato del federalismo amministrativo: la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano mantengono le proprie competenze in materia di pubblico impiego, le norme di attuazione statutaria e la disciplina del bilinguismo. Si tratta di una scelta coerente con gli statuti speciali e con l'art. 116 Cost.: il TUPI è cornice generale, ma non può comprimere riserve costituzionali. Il comma 2 fa salva la disciplina dei segretari comunali e provinciali (Titolo IV, Capo II, TUEL) e della polizia municipale (L. 65/1986). Sono ambiti che, pur dentro l'area del pubblico impiego, hanno tradizioni regolatorie autonome che il legislatore non ha voluto sacrificare. Il comma 8 estende il TUPI al personale della scuola, ma con un'avvertenza importante: restano ferme le specifiche procedure di reclutamento del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scuola). Operativamente significa che la contrattazione di comparto, il rapporto di lavoro, la mobilità seguono il TUPI; il reclutamento dei docenti resta governato dalla disciplina speciale.

Enti e aziende pubbliche: adeguamento al titolo I

Il comma 4 elenca una serie di enti storici (Cassa depositi e prestiti, vari enti pubblici economici e non economici) e impone l'adeguamento ai principi del titolo I del TUPI. È una norma di armonizzazione: il legislatore non riscrive le discipline interne, ma ne pretende la conformità ai principi cardine (separazione politica/gestione, contrattazione collettiva, dirigenza). I rinvii agli artt. 2, 8 e 60 indicano gli ancoraggi sistematici: ambito di applicazione, fonti, controllo del costo del lavoro.

La regola di separazione politica/dirigenza (commi 6 e 7)

Il comma 6 contiene una delle interpretazioni autentiche più importanti della riforma del pubblico impiego: dal 23 aprile 1998 ogni norma che attribuiva agli organi di governo «atti di gestione» o «atti o provvedimenti amministrativi» (ai sensi dell'art. 4, comma 2, TUPI) si intende riferita ai dirigenti. Si tratta di un caposaldo del modello costituzionale di amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.): gli organi politici fissano obiettivi e indirizzi, i dirigenti gestiscono e rispondono dei risultati. Il comma 7 chiarisce, in parallelo, che i riferimenti ai «dirigenti generali» pre-1998 vanno letti come riferimenti ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, conservando la coerenza terminologica delle nuove qualifiche.

Operatività pratica

Per il responsabile HR o per il dirigente che deve applicare una norma settoriale anteriore al 2001, l'art. 70 è la mappa di lettura: occorre verificare se la disposizione speciale è espressamente salvaguardata (commi 1, 2, 4, 5, 8) oppure se va riletta alla luce dei commi 6 e 7. Esempi tipici: i) atti di affidamento di incarichi (l'organo politico non può adottarli direttamente, salvo eccezioni espresse di legge); ii) provvedimenti disciplinari (competono al dirigente o all'UPD, non al sindaco/assessore); iii) gestione del personale scolastico (segue D.Lgs. 297/1994 per reclutamento, TUPI per rapporto di lavoro e contrattazione).

Rischi e responsabilità

L'errata interpretazione dell'art. 70 espone l'amministrazione a un duplice rischio: i) annullabilità degli atti per incompetenza, se l'organo politico adotta atti gestionali in violazione del comma 6; ii) responsabilità erariale e dirigenziale qualora la deroga al riparto politica/gestione si traduca in danno alla finanza pubblica o nella mancata applicazione di norme di salvaguardia (con riflessi anche sull'art. 21 TUPI). Il rinvio sistematico ai commi 6 e 7 vale come canone interpretativo costante: in caso di dubbio sull'imputazione di una funzione, va privilegiata la lettura coerente con la separazione politica/amministrazione.

In sintesi, l'art. 70 è la chiave di volta che permette al TUPI di convivere con le numerose discipline speciali stratificatesi nel tempo: dal punto di vista pratico, va sempre consultato quando una norma anteriore al 2001 sembra in conflitto con il Testo Unico, perché spesso fornisce direttamente la regola di coordinamento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

L'art. 70 TUPI si applica ai dipendenti regionali della Valle d'Aosta?

Solo nei limiti compatibili con lo statuto speciale. Il comma 1 fa espressamente salve le competenze della regione in materia di pubblico impiego, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo, che prevalgono sul TUPI nella misura in cui sono coperte da riserva costituzionale.

Chi adotta gli atti di gestione del personale negli enti locali dopo l'entrata in vigore del TUPI?

In forza del comma 6, dal 23 aprile 1998 la competenza appartiene ai dirigenti, non più agli organi di governo (sindaco, giunta, consiglio), salvo eccezioni espressamente previste dalla legge. La giurisprudenza amministrativa è consolidata sul punto.

Il personale della scuola è soggetto al TUPI?

Sì, ma con riserve. Il comma 8 estende il TUPI al personale scolastico, fatte salve le procedure di reclutamento di cui al D.Lgs. 297/1994 e altre norme speciali. Contrattazione collettiva e disciplina del rapporto seguono però il TUPI.

Cosa succede se una vecchia norma attribuisce a un assessore l'adozione di un atto amministrativo?

Va riletta alla luce del comma 6: la competenza si intende trasferita al dirigente competente per materia. L'atto adottato dall'organo politico sarebbe affetto da incompetenza e annullabile in sede giurisdizionale.

I segretari comunali rientrano nel TUPI?

In parte. Il comma 2 fa salva la disciplina speciale del Titolo IV, Capo II, del TUEL (D.Lgs. 267/2000) per i segretari comunali e provinciali. Il trattamento economico e normativo è definito nella contrattazione collettiva prevista dal TUPI.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.