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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 40 TUPI disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel pubblico impiego privatizzato, distinguendo materie contrattabili e materie escluse.
  • Sono escluse dalla contrattazione l'organizzazione degli uffici, le prerogative dirigenziali, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e le materie ex art. 2 L. 421/1992.
  • I comparti di contrattazione sono massimo quattro, con corrispondenti aree dirigenziali e sezione speciale per la dirigenza sanitaria SSN.
  • La contrattazione integrativa di amministrazione assicura efficienza e produttività entro i limiti del CCNL e dei vincoli di bilancio.
  • Una quota prevalente delle risorse del trattamento accessorio è destinata al collegamento con la performance organizzativa e individuale.
  • In caso di mancato accordo integrativo, l'amministrazione può provvedere in via provvisoria su materie il cui ritardo pregiudichi la funzionalità.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 40

In vigore dal 9/5/2001

Contratti collettivi nazionali e integrativi ( Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall' art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998 )

1. ((La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .))

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita ((area o)) sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati)) ai sensi dell'articolo 45, comma

3. ((La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. ((

3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo

40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. ))

3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) .

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto ((degli obiettivi di finanza pubblica)) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile . ((In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.)) Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma

1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. ((

4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. ))

Inquadramento sistematico

L'art. 40 TUPI è la disposizione cardine del sistema della contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato. La norma, più volte riscritta dal D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta) e dal D.Lgs. 75/2017 (riforma Madia), governa il delicato equilibrio tra autonomia negoziale delle parti sociali (ARAN e organizzazioni sindacali rappresentative) e riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, in attuazione degli artt. 39 e 97 della Costituzione.

Materie contrattabili e materie escluse

Il comma 1 enuclea il perimetro oggettivo: la contrattazione disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali secondo le modalità previste dal TUPI. Per sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini del trattamento accessorio e mobilità la contrattazione è ammessa solo nei limiti delle norme di legge. Sono espressamente escluse dalla contrattazione: l'organizzazione degli uffici (riserva di legge ex art. 97 Cost.), le materie oggetto di sola partecipazione sindacale (art. 9 TUPI), le prerogative dirigenziali (artt. 5, comma 2, 16 e 17 TUPI), il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, e le materie indicate dall'art. 2, comma 1, lett. c), L. 421/1992 (responsabilità penale e disciplinare, libertà di opinione, organizzazione della prestazione lavorativa nei suoi profili pubblicistici).

Il confine è cruciale: la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite ha più volte affermato la nullità delle clausole di CCNL che invadano materie sottratte, con riespansione della disciplina legale (art. 1419 c.c. richiamato dall'art. 2, comma 3 bis, TUPI). Il datore pubblico deve quindi vigilare in sede negoziale ed evitare di accettare clausole che esorbitino dal perimetro contrattabile.

Comparti e aree dirigenziali

Il comma 2 fissa il tetto massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro aree dirigenziali separate. L'attuale assetto è quello del CCNQ 13 luglio 2016: Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici), Funzioni locali (Regioni, Comuni, Province, Camere di commercio), Istruzione e ricerca (scuola, università, enti pubblici di ricerca, AFAM), Sanità (SSN). Per ciascun comparto vi è un'area dirigenziale separata, e per la dirigenza del ruolo sanitario è prevista una sezione contrattuale specifica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 (riforma sanitaria).

Contrattazione integrativa

Il comma 3 bis disciplina la contrattazione integrativa di amministrazione, autonomo livello negoziale che insiste sulle materie demandate dal CCNL nazionale entro i vincoli di bilancio della singola amministrazione. La norma impone che una quota prevalente delle risorse del trattamento accessorio sia destinata al collegamento con la performance organizzativa e individuale (cd. premialità), in coerenza con il sistema di valutazione introdotto dal D.Lgs. 150/2009.

L'integrativa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni (es. CCDI di area metropolitana per Regioni, Province e Comuni capoluogo). I CCNL nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, scaduto il quale le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

Provvedimento provvisorio in caso di mancato accordo

Il comma 3 ter introduce un'importante novità: in caso di mancato accordo per la stipulazione dell'integrativo, se il protrarsi delle trattative determina un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Si tratta di un potere unilaterale temperato, attivabile a condizioni stringenti, che evita lo stallo amministrativo ma deve essere esercitato con prudenza per evitare contestazioni sindacali e contenzioso.

Considerazioni operative

Per il dirigente pubblico responsabile di trattativa integrativa, la verifica di compatibilità con i CCNL nazionali, i vincoli di spesa di personale (art. 23 D.Lgs. 75/2017 e disposizioni di finanza pubblica) e gli orientamenti del comitato di settore è indispensabile. La certificazione dei costi del CCDI da parte del Collegio dei revisori dei conti o degli organi di controllo interno costituisce passaggio obbligato ai sensi dell'art. 40 bis TUPI. Eventuali clausole nulle producono effetti recuperatori in capo all'amministrazione e configurano responsabilità erariale del dirigente firmatario.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Quali materie sono escluse dalla contrattazione collettiva nel pubblico impiego?

Sono escluse l'organizzazione degli uffici (riserva di legge ex art. 97 Cost.), le materie oggetto di partecipazione sindacale ex art. 9 TUPI, le prerogative dirigenziali (artt. 5, comma 2, 16 e 17), il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, e le materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), L. 421/1992.

Quanti sono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego?

Massimo quattro, ai sensi del comma 2 dell'art. 40. L'assetto attuale prevede Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, Sanità, ciascuno con corrispondente area dirigenziale. Per la dirigenza del ruolo sanitario è prevista una sezione contrattuale specifica.

La contrattazione integrativa di amministrazione può aumentare gli stipendi rispetto al CCNL?

Solo entro i limiti previsti dal CCNL nazionale e dei vincoli di bilancio ex art. 23 D.Lgs. 75/2017. Le risorse del trattamento accessorio devono essere destinate in quota prevalente al collegamento con la performance organizzativa e individuale (premialità).

Cosa accade se le parti non raggiungono l'accordo sull'integrativo aziendale?

L'art. 40, comma 3 ter, consente all'amministrazione di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, quando il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa.

Una clausola di CCNL che invada le materie escluse è valida?

No. La giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite ha sancito la nullità delle clausole che esorbitino dal perimetro contrattabile, con riespansione della disciplina legale ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, TUPI e dell'art. 1419 c.c. Il dirigente firmatario può rispondere a titolo di responsabilità erariale.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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