- L'art. 34-ter istituisce presso il Dipartimento Funzione Pubblica il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici e il fascicolo elettronico del dipendente.
- L'iniziativa attua la missione M1C1 del PNRR su digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.
- Si avvale della base dati del personale gia presso il MEF, ampliata in attuazione del Piano triennale per l'informatica nella PA.
- Le modalita di funzionamento sono disciplinate con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata.
- Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del Codice privacy nazionale (D.Lgs. 196/2003).
- L'attuazione avviene a costo zero per la finanza pubblica con risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 34 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione
In vigore dal 9/5/2001
1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del ((Ministero dell'economia e delle finanze)) , strumentale all'erogazione dei servizi di cui all' articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , ((e del codice di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196 . Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa ((in sede di Conferenza unificata)) di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ((del presente decreto)) e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'art. 34-ter del TUPI, introdotto dall'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e una norma strumentale chiave per la modernizzazione amministrativa: avvia il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici e il completamento del fascicolo elettronico del dipendente. La disposizione si colloca al crocevia tra riforma della PA, attuazione del PNRR e tutela dei dati personali.
Inquadramento normativo
La gestione del personale pubblico ha tradizionalmente sofferto di una frammentazione informativa: dati sparsi su sistemi diversi (paghe, presenze, formazione, fascicolo personale cartaceo), con duplicazioni, errori e impossibilita di policy basate sui dati. L'art. 34-ter risponde a tale frammentazione mediante un sistema centralizzato che si avvale della base dati del personale del MEF (Sistema PerlaPA, NoiPA, e relativi sistemi di rilevazione), ampliata in attuazione del Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019. La norma e strettamente collegata alla missione M1C1 del PNRR («Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA») che destina risorse ingenti alla trasformazione digitale dell'amministrazione.
Strumenti: censimento e fascicolo elettronico
Il censimento permanente e qualcosa di piu di una semplice anagrafica statica: e un'attività continuativa di rilevazione, aggiornamento e integrazione dei dati sul personale di tutte le PA di cui all'art. 1, comma 2, TUPI e degli enti pubblici economici. L'obiettivo e disporre in tempo reale di dati su numerosita, qualifica, profili, mobilita, formazione, assenze. Il fascicolo elettronico del dipendente, gia previsto da numerose disposizioni precedenti (in particolare dal CAD, D.Lgs. 82/2005, e dall'art. 55 D.Lgs. 33/2013), trova qui il proprio completamento: contiene dati anagrafici, curriculum, contratti, valutazioni, certificazioni, formazione, provvedimenti disciplinari, in formato digitale e interoperabile.
Modalita di funzionamento (rinvio al DM)
La norma rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina concreta: emanato dal Ministro per la PA e dal MEF, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni, previa intesa in Conferenza unificata. Tale rinvio garantisce la flessibilita tecnica necessaria per adattare il sistema all'evoluzione tecnologica, e al contempo il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali, i cui dipendenti sono parte rilevante del censimento. Il decreto disciplina modalita di funzionamento e di comunicazione dei dati, formati, frequenze, eventuali validazioni.
Tutela della privacy
La norma e particolarmente cauta sul versante della protezione dei dati personali: il trattamento e espressamente subordinato al rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018). Si tratta di un richiamo doveroso, dato che i dati trattati includono categorie particolari di dati (assenze per malattia, eventuali invalidita, dati anagrafici familiari, valutazioni). L'amministrazione titolare del trattamento (Dipartimento Funzione Pubblica e singole PA) deve garantire: i) basi giuridiche corrette (art. 6 e art. 9 GDPR); ii) informativa adeguata; iii) misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 32 GDPR); iv) valutazione d'impatto (DPIA, art. 35 GDPR) per trattamenti ad alto rischio; v) minimizzazione e finalita.
Profili operativi per le PA
Le amministrazioni dovranno: i) alimentare il sistema centrale con i dati richiesti, secondo i formati e i tempi del decreto attuativo; ii) verificare la qualita dei dati (un censimento basato su dati sporchi produce policy errate); iii) integrare i propri sistemi gestionali con il sistema centrale (interoperabilita); iv) aggiornare le proprie informative privacy e i registri dei trattamenti; v) nominare i responsabili del trattamento per i fornitori che gestiscono porzioni del sistema. Per le piccole amministrazioni l'onere puo essere significativo, anche se la norma richiede attuazione «senza nuovi o maggiori oneri».
Profili pratici e governance
Il successo dell'iniziativa dipende dalla governance: serve un coordinamento stabile tra DFP, MEF, Dipartimento Innovazione, Garante privacy. La Corte dei conti, in sede di referto al Parlamento, ha gia evidenziato come l'efficacia del censimento dipenda dalla qualita dei dati alimentati dalle PA. Anche in chiave di gestione strategica delle risorse umane, l'anagrafe e strumento abilitante per: mobilita inter-amministrativa, fabbisogni di personale (art. 6 TUPI), programmazione formativa, monitoraggio degli equilibri di genere e di carriera, contrasto al lavoro irregolare nelle PA.
Rischi e responsabilita
I rischi principali sono: i) data breach con esposizione di dati personali sensibili (assenze, malattia, valutazioni), che impone notifica al Garante entro 72 ore (art. 33 GDPR); ii) errori di duplicazione o omissione che inficiano l'attendibilita del sistema; iii) mancata interoperabilita per resistenze interne. Le sanzioni per violazioni del GDPR possono raggiungere il 4% del fatturato (per le PA, e prevista una commisurazione specifica). La responsabilita della corretta alimentazione del sistema ricade sui dirigenti competenti per il personale, con possibili profili di responsabilita dirigenziale ex art. 21 TUPI in caso di omissioni reiterate.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cosa contiene l'anagrafe dei dipendenti pubblici?
Dati anagrafici, qualifica, profilo professionale, contratti, valutazioni, formazione, assenze, mobilita. E un sistema dinamico, alimentato in modo continuativo dalle singole PA tramite la base dati del personale gestita dal MEF.
Quali PA sono tenute a fornire i dati?
Tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, TUPI e gli enti pubblici economici. La copertura e dunque ampia: Stato, regioni, enti locali, enti del SSN, universita, enti pubblici di ricerca, agenzie fiscali.
Come e tutelata la privacy dei dipendenti?
Il trattamento avviene nel pieno rispetto del GDPR e del Codice privacy nazionale (D.Lgs. 196/2003). E necessaria base giuridica, informativa, sicurezza, minimizzazione e per trattamenti ad alto rischio una valutazione d'impatto (DPIA).
Cos'e il fascicolo elettronico del dipendente?
E il dossier digitale del dipendente pubblico, contenente in formato strutturato e interoperabile dati anagrafici, contratti, valutazioni, certificazioni e provvedimenti. Sostituisce il fascicolo cartaceo, semplificando la gestione del rapporto.
Chi disciplina concretamente il funzionamento del sistema?
Un decreto interministeriale (Ministro per la PA e MEF, di concerto con il Ministro per l'innovazione), previa intesa in Conferenza unificata. Il decreto definisce formati, frequenze di alimentazione e modalita di comunicazione dei dati.