- L'art. 23 bis TUPI consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti pubblici o privati, anche internazionali.
- Sono ammessi al beneficio dipendenti civili delle PA, magistrati, avvocati dello Stato e personale delle carriere diplomatica e prefettizia.
- L'amministrazione può negare l'aspettativa solo per motivate preminenti esigenze organizzative.
- Per attività presso soggetti privati la durata massima è 5 anni rinnovabili una sola volta, non computabili ai fini di quiescenza e previdenza.
- L'aspettativa è preclusa se nei due anni precedenti il dipendente ha svolto funzioni di vigilanza, controllo o ha stipulato contratti con il soggetto presso cui intende lavorare (anti-pantouflage).
- Per i due anni successivi è vietato l'esercizio di funzioni che configurino conflitto di interessi (cooling-off period).
Art. 23 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ((i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,)) e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. (25)
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni ((, è rinnovabile per una sola volta)) e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile ; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. ((6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5))
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
Inquadramento e ratio
L'art. 23 bis TUPI introduce nel pubblico impiego italiano un istituto di flessibilità del rapporto di lavoro orientato a favorire la circolazione di competenze tra pubblico e privato e tra pubblico nazionale e organismi internazionali, in deroga all'art. 60 del DPR 3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) che limita le incompatibilità del dipendente pubblico. L'istituto è stato introdotto dal D.Lgs. 387/1998 e più volte rimodellato, da ultimo per integrare misure anticorruzione e di prevenzione dei conflitti di interesse.
La ratio è duplice: da un lato consentire ai dipendenti pubblici qualificati di acquisire esperienze nel settore privato o internazionale (con beneficio anche per la PA di rientro), dall'altro evitare che tale circolazione si traduca in scambi opportunistici o in fenomeni di porte girevoli (revolving doors) tra controllori e controllati.
Ambito soggettivo
Il comma 1 individua quattro categorie di beneficiari: dipendenti delle PA in regime privatizzato (ex art. 1, comma 2, TUPI), compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia; magistrati ordinari, amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) e contabili (Corte dei conti); avvocati e procuratori dello Stato; dirigenti ex art. 19, comma 10 (dirigenti incaricati di funzioni esecutive ma non titolari di ufficio dirigenziale generale). Per magistrati e avvocati dello Stato l'aspettativa è limitata agli incarichi pubblici.
Procedura di collocamento
L'aspettativa è concessa salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza per preminenti esigenze organizzative. Si tratta di una valutazione discrezionale ampia ma sindacabile in sede giurisdizionale (giudice amministrativo per il personale in regime pubblicistico, giudice del lavoro per il personale privatizzato), che deve confrontarsi con i parametri della motivazione adeguata (continuità del servizio, profili infungibili, pianificazione del fabbisogno). Il dirigente che voglia opporsi all'aspettativa deve fornire elementi concreti e specifici, non bastando il richiamo generico a esigenze di servizio.
Per i magistrati e gli avvocati dello Stato il comma 3 attribuisce agli organi di autogoverno (CSM, Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, Consiglio dell'Avvocatura dello Stato) la valutazione delle ragioni ostative.
Durata, trattamento previdenziale e ricongiunzione
L'aspettativa è senza assegni: il trattamento economico è corrisposto dal soggetto presso cui si svolge l'attività, che provvede anche al trattamento previdenziale. Per attività presso soggetti diversi dalle PA la durata massima è di cinque anni, rinnovabile una sola volta (quindi massimo 10 anni complessivi), non computabile ai fini di quiescenza e previdenza nel comparto pubblico.
È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi ex L. 29/1979, a domanda dell'interessato, presso la forma assicurativa di scelta. Per gli incarichi presso organismi internazionali la ricongiunzione è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione disponga altrimenti.
Profili anti-corruzione (cause ostative)
Il comma 5 introduce due cause ostative al collocamento in aspettativa, di chiara matrice anticorruzione:
a) Pantouflage retroattivo: divieto di aspettativa se nei due anni precedenti il dipendente è stato addetto a funzioni di vigilanza, controllo, o ha stipulato contratti, formulato pareri/avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore del soggetto presso cui intende lavorare. La preclusione si estende, in caso di impresa, alle società del medesimo gruppo (controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.).
b) Tutela dell'immagine PA: divieto se l'attività presso organismi privati possa, per natura o attività del soggetto, cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
Cooling-off period (comma 6)
Il dipendente che abbia fruito dell'aspettativa non può, nei due anni successivi al rientro, essere destinatario di incarichi o impiegato in attività che comportino l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo richiamate dalla lett. a) del comma 5. È il cd. cooling-off period, periodo di raffreddamento ispirato alle best practices europee in materia di prevenzione dei conflitti d'interesse (cfr. art. 53, comma 16 ter, TUPI sul divieto post-employment).
Considerazioni operative
Per il dirigente pubblico è opportuno verificare la sussistenza delle cause ostative prima di emettere il provvedimento di collocamento, anche tramite acquisizione di autodichiarazione del dipendente. La concessione dell'aspettativa deve essere valutata in rapporto al piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) e alle aree di rischio mappate. Per il dipendente, la verifica delle compatibilità con il futuro datore di lavoro e la pianificazione del rientro (in particolare per gli aspetti pensionistici) costituiscono passaggio essenziale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quali categorie di dipendenti pubblici possono accedere all'aspettativa ex art. 23 bis TUPI?
I dipendenti delle PA ex art. 1, comma 2, TUPI compresi quelli delle carriere diplomatica e prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato (questi ultimi limitatamente a incarichi pubblici), e i dirigenti ex art. 19, comma 10, TUPI.
Per quanto tempo è possibile restare in aspettativa ai sensi dell'art. 23 bis?
Per attività presso soggetti diversi dalle PA la durata massima è di cinque anni, rinnovabile una sola volta (massimo 10 anni complessivi). Il periodo non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, salva ricongiunzione contributiva a domanda ex L. 29/1979.
In quali casi l'aspettativa non può essere concessa per ragioni anti-corruzione?
Quando nei due anni precedenti il dipendente ha svolto funzioni di vigilanza o controllo, stipulato contratti, formulato pareri o concesso autorizzazioni a favore del soggetto presso cui intende lavorare (anche società controllate/controllanti ex art. 2359 c.c.), o quando l'attività possa cagionare nocumento all'immagine o all'imparzialità della PA.
Il dipendente che ha fruito dell'aspettativa ha vincoli al rientro?
Sì. Il comma 6 prevede un cooling-off period: nei due anni successivi al rientro non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato in attività che comportino l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo richiamate dalla lett. a) del comma 5.
L'amministrazione può rifiutare l'aspettativa?
Sì, ma solo con motivato diniego in ordine a preminenti esigenze organizzative. La motivazione deve essere concreta e specifica, riferita a continuità del servizio, profili infungibili o pianificazione del fabbisogno; il rifiuto generico è sindacabile in sede giurisdizionale.