Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 bis decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Crisi)

In vigore dal 01/07/1998

((1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l’amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , intendendosi attribuiti all’autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d’ Italia.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell’ articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 , il Ministero dell’economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibili.))

In sintesi

  • Il MEF, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti in Italia in caso di gravi irregolarità.
  • Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono nominati uno o più commissari straordinari per l’amministrazione del CSD.
  • Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del TUF sullo scioglimento degli organi delle SIM e delle SGR.
Indice dei contenuti

La gestione delle crisi dei depositari centrali di titoli

L’art. 79-bis-decies TUF introduce uno strumento di intervento preventivo per la gestione delle crisi dei depositari centrali di titoli (CSD, Central Securities Depositories) stabiliti in Italia, come Monte Titoli S.p.A. I CSD svolgono funzioni di interesse sistemico fondamentale: gestiscono la custodia e il trasferimento dei titoli finanziari e garantiscono la finalità (settlement finality) delle transazioni sui mercati dei capitali. Una crisi di un CSD può avere effetti a cascata sull’intero sistema finanziario.

Lo scioglimento degli organi e i commissari straordinari

In caso di «accertate gravi irregolarità», il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi del CSD, su proposta della Consob o della Banca d'Italia (a seconda delle rispettive competenze). Il decreto ministeriale nomina uno o più commissari straordinari che assumono la gestione del CSD, con poteri e indennità determinati dallo stesso decreto. Lo scioglimento è un rimedio d'urgenza che consente di rimuovere il management che ha causato le irregolarità e di garantire la continuità operativa del sistema di liquidazione.

Raccordo con la disciplina Consob/BdI sugli intermediari

La norma rinvia «in quanto compatibili» alle disposizioni del TUF sullo scioglimento degli organi delle SIM e delle SGR, garantendo la coerenza del regime di gestione delle crisi dei CSD con quello già consolidato per gli altri intermediari vigilati. Il raccordo è necessario perché i CSD hanno un profilo di rischio sistemico diverso e superiore rispetto alle SIM ordinarie, ma le procedure di commissariamento sono analoghe.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e le irregolarità contabili del CSD

Tizio è amministratore delegato di un depositario centrale di titoli stabilito in Italia. Una verifica congiunta Consob/Banca d'Italia rileva gravi irregolarità nei registri di regolamento e nella separazione patrimoniale dei conti. Il MEF, su proposta delle Autorità, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi per tutelare la continuità del servizio.

Caso 2: Caio investitore istituzionale e il blocco operativo

Caio gestisce un fondo pensione che opera tramite il CSD per la custodia dei titoli. Quando emerge la crisi, teme il blocco dei regolamenti e l'illiquidità degli strumenti depositati. L'intervento preventivo previsto dalla norma garantisce la continuità operativa dell'infrastruttura, evitando effetti sistemici e proteggendo gli investitori finali.

Caso 3: Sempronio e la procedura di proposta

Sempronio, funzionario della Banca d'Italia, istruisce il dossier tecnico sulla crisi del CSD. Valuta la gravità delle irregolarità, sente la Consob per i profili di mercato e formula la proposta motivata al MEF. Il decreto ministeriale di scioglimento è adottato solo all'esito di questa procedura collaborativa tra Autorità.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 79-bis-decies TUF recepisce nell'ordinamento interno gli strumenti di gestione della crisi dei CSD previsti dal Reg. UE 909/2014 (CSDR), infrastrutture critiche per il regolamento dei titoli. La norma articola un triplice presidio: iniziativa tecnica delle Autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia), decisione politico-amministrativa del MEF, finalità di tutela sistemica del mercato. Lo scioglimento degli organi non è sanzione, ma misura preventiva volta a preservare la stabilità finanziaria e la fiducia degli operatori.

Domande frequenti

Chi può proporre lo scioglimento degli organi di un depositario centrale come Monte Titoli?

La Consob o la Banca d'Italia possono proporre al MEF lo scioglimento degli organi amministrativi del CSD in caso di gravi irregolarità accertate. La proposta deve essere seguita da un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che dispone lo scioglimento e nomina i commissari straordinari.

Perché i depositari centrali di titoli hanno un regime speciale di gestione delle crisi?

I CSD svolgono funzioni sistemiche fondamentali: gestiscono la liquidazione e la custodia dei titoli di borsa per l’intero mercato dei capitali. Una crisi non gestita di un CSD potrebbe bloccare la liquidazione delle transazioni e causare danni sistemici a tutto il mercato finanziario. Il regime speciale dell’art. 79-bis-decies TUF garantisce l’intervento rapido delle autorità in caso di irregolarità gravi.

Quali sono le 'gravi irregolarità' che possono portare allo scioglimento?

Il TUF non fornisce una definizione specifica; per analogia con le disposizioni applicabili alle SIM e alle SGR (richiamate dall’art. 79-bis-decies), le gravi irregolarità includono violazioni delle norme prudenziali e operative, omissioni nei sistemi di controllo interno, inadeguatezze nella governance tali da mettere a rischio la continuità e l’affidabilità dei servizi di liquidazione e custodia dei titoli.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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