- Disciplina le sanzioni applicabili dalla Banca d'Italia alle SIM sottoposte alla disciplina prudenziale speciale del Capo II-bis della Parte II, Titolo IV TUF e alle succursali di imprese di paesi terzi non bancarie.
- Le sanzioni si applicano per la violazione di specifici articoli del D.Lgs. n. 180/2015 (BRRD) relativi alla risoluzione degli intermediari.
Art. 195 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni in caso di risoluzione
In vigore dal 01/07/1998
1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all’articolo 55-bis la Banca d’Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 190, comma 1, per l’inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), ((68-bis,)) 70, commi 2 e 3, 80 , comma 1 , 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia. (73) ((108))
2. Per l’inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l’articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell’ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l’inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo
190-bis. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e
196-bis. 5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , o in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.
6. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.
Le SIM soggette alla disciplina di risoluzione
L’art. 195-quater TUF disciplina le sanzioni che la Banca d'Italia applica alle SIM rientranti nel Capo II-bis della Parte II, Titolo IV del TUF, ossia le SIM di maggiori dimensioni e complessità sottoposte alla disciplina prudenziale rafforzata, e alle succursali stabilite in Italia di imprese di paesi terzi non bancarie che svolgono le attività dell’art. 55-bis TUF. La norma si raccorda con il D.Lgs. n. 180/2015 che recepisce la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive).
Le violazioni sanzionate
Sono sanzionate le violazioni di specifici articoli del D.Lgs. n. 180/2015 relativi ai piani di risanamento (art. 9), alle partecipazioni azionarie (art. 15), agli obblighi informativi (art. 16), ai requisiti MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, art. 19), ai contratti con garanzie (art. 33), e ad altri obblighi relativi alla gestione delle crisi. La sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 190, comma 1, TUF.
Rilevanza sistemica della norma
La disciplina di risoluzione è uno dei pilastri dell’Unione Bancaria europea: garantisce che le banche e le imprese di investimento di rilevanza sistemica possano essere gestite in modo ordinato in caso di crisi, senza ricorrere al bail-out pubblico. Le sanzioni dell’art. 195-quater TUF presidiano il rispetto degli obblighi preparatori (piani di risanamento, MREL) che rendono possibile la risoluzione ordinata in caso di necessità.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra le sanzioni dell’art. 190 TUF e quelle dell’art. 195-quater TUF?
L’art. 195-quater TUF applica le stesse sanzioni dell’art. 190, comma 1, TUF (da 30.000 a 5 milioni o 10% del fatturato), ma per violazioni della disciplina di risoluzione (D.Lgs. 180/2015) anziché delle regole di condotta e organizzative ordinarie degli intermediari.
Cos'è il requisito MREL e perché è sanzionato?
Il MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) è il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che le banche e le SIM rilevanti devono detenere per poter essere sottoposte a risoluzione. Il rispetto del MREL garantisce che vi siano abbastanza risorse per assorbire le perdite e per finanziare la ricapitalizzazione in caso di crisi, senza ricorrere a fondi pubblici.
La Banca d'Italia ha competenza esclusiva sulle SIM ai sensi dell’art. 195-quater?
L’art. 195-quater TUF attribuisce specificamente alla Banca d'Italia la competenza per le sanzioni relative alla disciplina di risoluzione delle SIM rientranti nel Capo II-bis. Si tratta di una deroga parziale al normale riparto di competenze, giustificata dal fatto che la Banca d'Italia è l’autorità di risoluzione nazionale per il sistema italiano.