- La Consob può applicare sanzioni accessorie alle persone fisiche sanzionate ex art. 191 TUF (violazioni del Regolamento Prospetto) in base alla gravità della violazione.
- Sanzioni accessorie: interdizione temporanea da funzioni apicali in soggetti vigilati e società quotate; sospensione dal Registro dei revisori legali; sospensione dall’albo dei consulenti finanziari.
- Il soggetto sanzionato non può ricoprire tali ruoli per il periodo di interdizione.
Art. 191 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sanzioni accessorie)
In vigore dal 01/07/1998
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1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può disporre: a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , o presso fondi pensione; b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico; d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Quando l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha già commesso, due o più volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all’art. 191, la Consob può negare l’approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni. ))
Le sanzioni accessorie per le violazioni del Regolamento Prospetto
L’art. 191-bis TUF disciplina le sanzioni amministrative accessorie applicabili alle persone fisiche condannate per le violazioni sanzionate dall’art. 191 TUF. La norma consente alla Consob di applicare, con il medesimo provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria, ulteriori misure di carattere interdittivo e inibitorio. Si tratta di un’estensione del regime sanzionatorio al di là della sola dimensione pecuniaria, in linea con l’approccio della Direttiva Prospetto e dei principi ESMA.
Tipologia di sanzioni accessorie
Il catalogo delle sanzioni accessorie comprende: (a) interdizione temporanea da funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti vigilati ex TUF, TUB e Codice delle assicurazioni o fondi pensione; (b) interdizione temporanea da funzioni apicali nelle società quotate e nei loro gruppi; (c) sospensione dal Registro dei revisori legali; (d) sospensione dall’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. La durata è determinata in concreto dalla Consob tenendo conto dei criteri dell’art. 194-bis TUF (gravità, recidiva, capacità finanziaria).
Discrezionalità della Consob
A differenza delle sanzioni accessorie automatiche per gli abusi di mercato (art. 187-quater TUF), le sanzioni accessorie dell’art. 191-bis TUF non sono obbligatorie ma discrezionali: la Consob «può» disporle in ragione della gravità della violazione accertata. Questa discrezionalità è vincolata dai criteri dell’art. 194-bis TUF e deve essere esercitata con adeguata motivazione nel provvedimento sanzionatorio.
Domande frequenti
Un amministratore di un emittente che ha violato l’obbligo di prospetto può perdere il suo incarico?
Può essere interdetto temporaneamente dall’esercizio di funzioni di amministrazione nelle società quotate e nei soggetti vigilati, se la Consob esercita la propria discrezionalità ex art. 191-bis TUF. L’interdizione è una misura accessoria aggiuntiva rispetto alla sanzione pecuniaria.
Le sanzioni accessorie dell’art. 191-bis sono automatiche come quelle dell’art. 187-quater?
No, a differenza dell’art. 187-quater TUF (abusi di mercato), l’art. 191-bis TUF attribuisce alla Consob una facoltà discrezionale: la sanzione accessoria può essere applicata in ragione della gravità della violazione, ma non scatta automaticamente con la sanzione pecuniaria principale.
Qual è la durata massima dell’interdizione prevista dall’art. 191-bis?
La norma non fissa un limite massimo espresso, rimettendo la determinazione della durata alla Consob, che deve tenere conto dei criteri di proporzionalità dell’art. 194-bis TUF. Per analogia con il regime degli artt. 187-quater e 195, la durata massima delle interdizioni non dovrebbe superare i tre anni.