In sintesi
- Chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob, al di fuori dei casi previsti dall’art. 2638 c.c., è punito con la reclusione fino a due anni e multa da 10.000 a 200.000 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 170 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)
In vigore dal 01/07/1998
1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 2638 del codice civile , chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite (( alla Banca d’Italia e)) alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Ostacolo alle funzioni di vigilanza
L’art. 170-bis TUF punisce l’ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e Consob, introducendo una fattispecie residuale rispetto all’art. 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). La norma colma un gap: l’art. 2638 c.c. punisce condotte più specifiche (false comunicazioni, occultamento di documenti) e con pene più severe, ma può non coprire tutte le forme possibili di intralcio all’attività ispettiva o informativa delle autorità di vigilanza finanziaria. L’art. 170-bis TUF si applica «fuori dai casi previsti dall’art. 2638 c.c.», con funzione residuale. La pena, reclusione fino a due anni e multa da 10.000 a 200.000 euro, è proporzionata alla gravità della condotta che mina l’efficacia del sistema di vigilanza sui mercati finanziari. La norma si applica a qualsiasi soggetto che ostacoli l’attività di Banca d'Italia e Consob, non solo agli intermediari vigilati: anche un azionista o un terzo che nasconda informazioni richieste dall’autorità può incorrere nella fattispecie.
Domande frequenti
Un’azienda che non risponde alle richieste di informazione della Consob rischia l’art. 170-bis TUF?
Potenzialmente sì, se il comportamento integra un «ostacolo» alle funzioni di vigilanza della Consob. La norma è residuale rispetto all’art. 2638 c.c.: si applica alle condotte che non rientrano in quella fattispecie ma che comunque impediscono o rendono più difficile l’esercizio dei poteri di vigilanza.
Qual è la differenza tra l’art. 170-bis TUF e l’art. 2638 c.c.?
L’art. 2638 c.c. punisce condotte più specifiche (false comunicazioni, rifiuto di informazioni) con pene più severe; l’art. 170-bis TUF copre, con pene inferiori, le condotte ostative diverse da quelle dell’art. 2638 c.c., fungendo da norma di chiusura del sistema.
Qual è la differenza tra l’art. 170-bis TUF e l’art. 2638 c.c.?
L’art. 2638 c.c. punisce l’ostacolo alle funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche di controllo in modo generale. L’art. 170-bis TUF è una norma residuale e specifica: si applica alle fattispecie di ostacolo alle funzioni di BdI e Consob non coperte dall’art. 2638 c.c., colmando eventuali lacune di tutela in contesti particolari.