← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 165-ter individua l’ambito di applicazione della sezione sulle società estere a bassa trasparenza: sono interessate le quotate italiane che controllino, siano collegate o siano controllate da società estere in Stati i cui ordinamenti non garantiscono adeguata trasparenza societaria.
  • Gli Stati a bassa trasparenza sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, secondo criteri analitici che coprono forme di pubblicità, governance, bilancio, controllo e sanzioni penali.
  • La Consob può emanare regolamenti per deroghe specifiche.
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Art. 165 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ambito di applicazione)

In vigore dal 01/07/1998

((1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate))

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93 e quelle di collegamento previste dall’ articolo 2359, terzo comma, del codice civile .

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri: a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società: 1) mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso; 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito; 3) mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato; 4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società; b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio: 1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio; 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; 2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1); 3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti; d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l’operatività della società stessa sul proprio territorio; e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali; f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attività sociale dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento; g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma

3. 6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all’articolo 119 ((…)) di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma

5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’ articolo 2409 del codice civile . (14)

Ambito soggettivo e oggettivo della sezione

L’art. 165-ter TUF definisce l’ambito applicativo della sezione dedicata alle società italiane con rapporti con entità estere in Paesi a bassa trasparenza. Il comma 1 identifica due categorie di soggetti: le quotate italiane che controllino società in tali Paesi, e le quotate italiane collegate alle suddette società estere o da esse controllate. I concetti di controllo e collegamento sono mutuati rispettivamente dall’art. 93 TUF (per il controllo) e dall’art. 2359, terzo comma, c.c. (per il collegamento).

Criteri per l’individuazione degli Stati a bassa trasparenza

Il comma 3 elenca i criteri analitici che guidano il Ministro della giustizia nell’identificazione degli Stati: mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto; assenza di requisiti di capitale minimo; carenze nel controllo sull’integrità del capitale sottoscritto; assenza di organi di controllo indipendenti; mancanza di obblighi di bilancio conforme a standard internazionali di rappresentazione veritiera; impedimenti alla responsabilità degli amministratori; assenza di sanzioni penali per falsificazione della contabilità. Si tratta di un test multidimensionale che mira a identificare non già i «paradisi fiscali» ma i «paradisi di governance»: Paesi in cui la struttura societaria può essere usata per nascondere la vera situazione patrimoniale o finanziaria. Il comma 4 prevede la possibilità di riconoscere equivalenze quando l’ordinamento straniero, pur diverso, garantisce risultati analoghi in termini di trasparenza. Il comma 5 individua gli Stati con carenze «particolarmente gravi» come categoria a sé, e il comma 6 consente alla Consob di dettare regole specifiche per permettere alle quotate italiane di mantenere controllate anche in tali Paesi, motivando le ragioni imprenditoriali.

Domande frequenti

Come si individua se uno Stato estero è «a bassa trasparenza» ai sensi del TUF?

Gli Stati a bassa trasparenza sono individuati con decreti del Ministro della giustizia di concerto con il MEF, sulla base dei criteri analitici del comma 3 dell’art. 165-ter TUF, che coprono governance societaria, obblighi di bilancio, controllo e sanzioni penali.

Una quotata italiana può avere controllate in uno Stato a bassa trasparenza?

Sì, ma solo nel rispetto del regolamento Consob che stabilisce le condizioni per cui è consentito (ragioni imprenditoriali motivate e completa informazione societaria). La Consob può vietare la situazione come misura ultima in caso di inottemperanza.

La sezione si applica anche ai rapporti di collegamento con società estere opache?

Sì. L’art. 165-ter, comma 1 TUF include espressamente le quotate italiane collegate alle società estere in Paesi a bassa trasparenza, oltre alle quotate controllanti e controllate.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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