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Testo dell'articoloVigente
Art. 142 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Delega di voto
In vigore dal 01/07/1998
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega ((o solo per alcune materie all’ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all’ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione)) . Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
In sintesi
Indice dei contenuti
Forma e contenuto della delega di voto
L’art. 142 TUF disciplina i requisiti formali della delega di voto nell’ambito della sollecitazione. Il comma 1 stabilisce che la delega deve essere sottoscritta dal delegante, è revocabile e può coprire solo singole assemblee già convocate (con effetto automatico per le eventuali convocazioni successive, tipicamente la seconda convocazione in caso di mancanza del quorum). Il divieto di delega in bianco è fondamentale: la delega deve indicare data, nome del delegato e istruzioni di voto, garantendo che il socio abbia espresso in modo ponderato la propria volontà su ciascuna proposta. L’assenza di istruzioni renderrebbe la delega uno strumento nelle mani del promotore, che potrebbe votare liberamente, vanificando la tutela del delegante.
Parzialità della delega e quorum
Il comma 2 consente la delega parziale: l’azionista può conferire la rappresentanza solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all’ordine del giorno. Il rappresentante è però tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all’ordine del giorno, per le quali abbia ricevuto istruzioni, anche se non erano oggetto originario della sollecitazione. Le azioni per cui è stata conferita la delega, anche solo parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo), anche se non pesano nel calcolo delle maggioranze per le proposte per le quali non sono state impartite istruzioni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Domande frequenti
Una delega di voto in bianco, senza istruzioni, e' valida?
No: l'art. 142 TUF vieta la delega in bianco; la delega deve indicare data, nome del delegato e istruzioni di voto.
Per quali assemblee puo' essere conferita la delega?
Solo per singole assemblee gia' convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; la delega e' sottoscritta dal delegante ed e' revocabile.
La delega puo' essere parziale?
Si': puo' essere conferita solo per alcune proposte di voto o per alcune materie all'ordine del giorno.
Cosa deve fare il rappresentante con la delega parziale?
Votare per conto del delegante anche sulle materie all'ordine del giorno per cui ha ricevuto istruzioni, pur non oggetto della sollecitazione.
Le azioni in delega parziale contano per il quorum?
Si': sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo).
Fonti consultate: 1 fonte verificate