- La delega di voto deve essere firmata dal delegante, è revocabile e può essere conferita solo per singole assemblee già convocate (vale anche per le convocazioni successive).
- Non può essere rilasciata in bianco: deve indicare data, nome del delegato e istruzioni di voto.
- La delega può essere parziale, riferita solo ad alcune proposte; le azioni delegate (anche parzialmente) concorrono al quorum costitutivo.
Art. 142 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Delega di voto
In vigore dal 01/07/1998
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega ((o solo per alcune materie all’ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all’ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione)) . Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Stesso numero, altri codici
- Art. 142 Codice Civile: Limiti d'applicazione delle precedenti
- Articolo 142 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 142 Codice del Consumo: Modifiche al codice civile
- Articolo 142 Codice della Strada: Limiti di velocità
- Articolo 142 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
- Articolo 142 Codice di Procedura Penale: Nullità dei verbali
Forma e contenuto della delega di voto
L’art. 142 TUF disciplina i requisiti formali della delega di voto nell’ambito della sollecitazione. Il comma 1 stabilisce che la delega deve essere sottoscritta dal delegante, è revocabile e può coprire solo singole assemblee già convocate (con effetto automatico per le eventuali convocazioni successive, tipicamente la seconda convocazione in caso di mancanza del quorum). Il divieto di delega in bianco è fondamentale: la delega deve indicare data, nome del delegato e istruzioni di voto, garantendo che il socio abbia espresso in modo ponderato la propria volontà su ciascuna proposta. L’assenza di istruzioni renderrebbe la delega uno strumento nelle mani del promotore, che potrebbe votare liberamente, vanificando la tutela del delegante.
Parzialità della delega e quorum
Il comma 2 consente la delega parziale: l’azionista può conferire la rappresentanza solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all’ordine del giorno. Il rappresentante è però tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all’ordine del giorno, per le quali abbia ricevuto istruzioni, anche se non erano oggetto originario della sollecitazione. Le azioni per cui è stata conferita la delega, anche solo parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo), anche se non pesano nel calcolo delle maggioranze per le proposte per le quali non sono state impartite istruzioni.
Domande frequenti
Una delega di voto in bianco, senza istruzioni, è valida nella disciplina della sollecitazione?
No. L’art. 142, comma 1 TUF vieta la delega in bianco: la delega deve indicare data, nome del delegato e istruzioni di voto. In assenza di questi elementi è invalida.
Se delego per alcune delibere e non per altre, le mie azioni concorrono al quorum assembleare?
Sì. Anche la delega parziale (solo per alcune proposte) è sufficiente perché le azioni siano computate ai fini del quorum costitutivo dell’assemblea.
La delega vale solo per la prima convocazione o anche per le successive?
La delega vale anche per le convocazioni successive alla prima, come la seconda convocazione in caso di mancanza del quorum. Il comma 1 dell’art. 142 TUF lo prevede espressamente.