In sintesi
- L’art. 127 TUF delega alla Consob la disciplina regolamentare del voto per corrispondenza e del voto in via elettronica nelle assemblee delle società quotate.
- La norma rinvia all’art. 2370, quarto comma, del codice civile, che consente all’atto costitutivo di prevedere modalità di voto a distanza.
- L’intera disposizione è stata introdotta con decreto legislativo ed è racchiusa in parentesi doppie (indicanti la fonte di modifica).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 127 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Voto per corrispondenza o in via elettronica)
In vigore dal 01/07/1998
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1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea nei casi previsti dall’ articolo 2370, comma quarto, del codice civile . ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 127 Codice Civile: Intrasmissibilità dell'azione
- Articolo 127 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 127 Codice del Consumo: Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
- Articolo 127 Codice della Strada: Permesso provvisorio di guida
- Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza
- Articolo 127 Codice di Procedura Penale: Procedimento in camera di consiglio
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Contenuto e funzione della norma
L’art. 127 TUF, nella sua formulazione sintetica, attribuisce alla Consob il potere regolamentare di disciplinare le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea nelle ipotesi previste dall’art. 2370, quarto comma, del codice civile. Quest'ultima disposizione consente agli statuti delle società per azioni di prevedere che l’assemblea si svolga con voto per corrispondenza o in via elettronica, e che all’assemblea si possa intervenire a distanza mediante mezzi di comunicazione.
Il quadro regolamentare Consob
In attuazione di questa delega, la Consob ha adottato disposizioni regolamentari che stabiliscono i requisiti tecnici, le garanzie di autenticità del voto, le procedure di verifica dell’identità degli aventi diritto e i meccanismi di conservazione delle prove del voto espresso. Il voto elettronico e per corrispondenza assume rilievo crescente, in particolare in contesti di assemblee con azionariato diffuso o internazionale, dove la partecipazione fisica alla sede sociale sarebbe difficoltosa per molti soci. Delta Quotata S.p.A., ad esempio, può prevedere nel proprio statuto la facoltà di votare via piattaforma digitale certificata, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Consob.
Coordinamento con l’art. 135-undecies TUF
La norma va letta congiuntamente all’art. 135-undecies TUF, che disciplina il rappresentante designato dalla società, figura attraverso cui i soci possono esercitare il voto mediante delega con istruzioni. In molte assemblee di società quotate italiane, il voto a distanza avviene proprio attraverso questo meccanismo, che garantisce la riservatezza delle istruzioni e la corretta computazione del voto ai fini del quorum. La Consob, con i propri regolamenti attuativi, ha definito il contenuto del modulo di delega e le procedure di esercizio, rendendo operative le previsioni dell’art. 127 TUF.
Domande frequenti
Chi disciplina il voto per corrispondenza nelle assemblee delle società quotate?
La Consob, mediante apposito regolamento, stabilisce le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o in via elettronica, in attuazione della delega conferita dall’art. 127 TUF.
Tutte le società quotate devono consentire il voto elettronico?
No. Il voto per corrispondenza o in via elettronica è facoltativo e deve essere previsto dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, quarto comma, del codice civile. In assenza di previsione statutaria, non è obbligatorio.
Qual è il rapporto tra l’art. 127 TUF e il rappresentante designato dalla società?
Sono strumenti distinti ma complementari. Il voto elettronico ex art. 127 TUF permette al socio di votare direttamente in forma digitale; il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF consente di delegare il voto con istruzioni vincolanti. In pratica, molte società usano il secondo come principale strumento di voto a distanza.