- Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico come gli elementi principali della propria strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle proprie passività.
- Quando la gestione è affidata a un gestore esterno, l’investitore comunica anche le principali caratteristiche dell’accordo di gestione.
- Se l’accordo di gestione non include incentivi all’engagement di lungo periodo, l’investitore spiega le ragioni di questa scelta.
Art. 124 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Strategia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all’ articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE , comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all’accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi: a) le modalità con cui l’accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine; b) le modalità con cui l’accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine; c) le modalità con cui il metodo e l’orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l’attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell’investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine; d) le modalità con cui l’investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione; e) l’eventuale durata dell’accordo con il gestore di attivi.
3. Qualora l’accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l’investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell’investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.
5. Le imprese di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all’ articolo 47-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . Si applicano altresì gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies del medesimo decreto legislativo.)) ((89))
La strategia d'investimento azionario degli investitori istituzionali
L’art. 124-sexies TUF impone agli investitori istituzionali (compagnie di assicurazione, fondi pensione) di rendere pubblica la propria strategia d'investimento azionario e di spiegarne la coerenza con il profilo e la durata delle proprie passività. La norma riflette una preoccupazione fondamentale del legislatore europeo: gli investitori istituzionali, avendo passività di lungo periodo (polizze vita decennali, rendite pensionistiche pluridecennali), dovrebbero adottare strategie d'investimento altrettanto orientate al lungo termine, contribuendo così alla stabilità dei mercati finanziari e al finanziamento dell’economia reale.
La coerenza tra passività e strategia azionaria
Il comma 1 richiede che l’investitore istituzionale spieghi come i principali elementi della propria strategia azionaria si relazionano con il profilo e la durata delle passività, e in particolare come contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine. Questo obbligo serve a verificare che la gestione del portafoglio azionario non sia orientata al short-termism (massimizzazione dei rendimenti trimestrali) a scapito degli interessi a lungo termine dei beneficiari (es. pensionati, sottoscrittori di polizze vita).
Gli accordi di gestione esterna
Quando l’investitore istituzionale affida la gestione del portafoglio a un gestore esterno (es. una SGR), deve comunicare al pubblico le principali caratteristiche dell’accordo di gestione, in particolare: se l’accordo prevede incentivi per il gestore a orientarsi al lungo periodo; come valuta la performance del gestore; come determina la remunerazione del gestore; la durata dell’accordo. Se l’accordo non include incentivi all’engagement di lungo periodo, l’investitore deve spiegarne le ragioni.
Domande frequenti
Un fondo pensione deve pubblicare informazioni sulla propria strategia d'investimento azionario?
Sì. L’art. 124-sexies TUF impone ai fondi pensione (e alle compagnie di assicurazione) di comunicare al pubblico come la propria strategia d'investimento azionario è coerente con il profilo e la durata delle proprie passività previdenziali.
Un fondo pensione che ha delegato la gestione azionaria a una SGR deve comunque comunicare al pubblico informazioni sull’accordo di gestione?
Sì. L’art. 124-sexies, comma 2 TUF prevede che l’investitore istituzionale che gestisce esternamente il proprio portafoglio azionario comunichi al pubblico le principali caratteristiche dell’accordo di gestione, incluse le modalità di valutazione e remunerazione del gestore.
Se il gestore esterno non è incentivato all’engagement di lungo periodo, l’investitore istituzionale viola la legge?
No, ma deve spiegarne pubblicamente le ragioni (meccanismo comply or explain). La mancata inclusione di incentivi all’engagement di lungo periodo non è vietata, purché l’investitore istituzionale ne fornisca una motivazione trasparente.