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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob è autorità competente per i reclami e le funzioni relative all’accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali di titoli (CSD).
  • In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali (CCP), la Consob gestisce il lato «sede di negoziazione» e la Banca d'Italia il lato «CCP», d'intesa.
  • Per l’accesso tra CSD e CCP la competenza è ripartita: Consob per le CCP richiedenti, Banca d'Italia per i CSD richiedenti, entrambe d'intesa.
  • Per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato le competenze passano alla Banca d'Italia.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading

In vigore dal 01/07/1998

1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali: a) la Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, ((sentita la Banca d’Italia)) , le funzioni indicate all’ articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 , quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo; b) la Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all’ articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 , quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.

2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali: a) la Consob svolge le funzioni assegnate all’autorità competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ; b) la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all’autorità competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 .

3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d’Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali: a) la Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni indicate all’ articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 , quando le richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo; b) la Banca d’Italia è l’autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d’intesa con la Consob, le funzioni indicate all’ articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 , quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.

Una mappa complessa di competenze autoritative

L’art. 90-ter TUF è una delle norme più articolate del Titolo III della Parte III TUF: definisce la ripartizione delle competenze tra Consob e Banca d'Italia per ciascuno dei tre possibili tipi di accesso tra le infrastrutture di mercato e di post-trading: (a) accesso tra sedi di negoziazione e CSD; (b) accesso tra sedi di negoziazione e CCP; (c) accesso tra CSD e CCP.

La complessità riflette l’architettura bipolare della vigilanza italiana (Consob per la trasparenza e i mercati, Banca d'Italia per la stabilità sistemica e le infrastrutture) applicata a un sistema di infrastrutture interconnesse, in cui ogni tipo di accesso coinvolge soggetti rientranti nelle competenze di entrambe le autorità.

Accesso tra sedi di negoziazione e CSD

Per questo tipo di accesso, la Consob è l’autorità competente sia quando le richieste provengono dalle sedi di negoziazione (comma 1, lett. a), sia quando sono i CSD a richiedere accesso alle sedi (comma 1, lett. b). In entrambi i casi, tuttavia, la Consob agisce sentita la Banca d'Italia o d'intesa con essa, a seconda della fattispecie concreta. Per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato la competenza è della Banca d'Italia.

Accesso tra sedi di negoziazione e CCP

Il comma 2 introduce una distinzione per parte: la Consob svolge le funzioni assegnate all’autorità della sede di negoziazione (lett. a), mentre la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all’autorità della CCP (lett. b). Si realizza così una complementarità: ciascuna autorità presidia il soggetto che rientra nella propria sfera di competenza principale.

Accesso tra CSD e CCP

Il comma 4 disciplina infine il caso dell’interoperabilità diretta tra CSD e CCP. Anche qui la ripartizione segue la logica della competenza principale: la Consob riceve i reclami delle CCP richiedenti (lett. a), la Banca d'Italia i reclami dei CSD richiedenti (lett. b), entrambe d'intesa con l’altra autorità.

Domande frequenti

Chi gestisce i reclami se una sede di negoziazione vuole accedere a un CSD italiano e incontra difficoltà?

La Consob, ai sensi dell’art. 90-ter, comma 1, lett. a), sentita la Banca d'Italia. Per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato la competenza passa alla Banca d'Italia.

Come si ripartisce la competenza tra Consob e Banca d'Italia quando una sede di negoziazione chiede accesso a una CCP italiana?

La Consob svolge le funzioni dell’autorità competente della sede di negoziazione (comma 2, lett. a), mentre la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni dell’autorità competente della CCP (comma 2, lett. b).

E se è un CSD a voler accedere a una CCP (o viceversa)?

La Consob riceve i reclami delle CCP che chiedono accesso ai CSD (comma 4, lett. a), d'intesa con la Banca d'Italia. La Banca d'Italia riceve i reclami dei CSD che chiedono accesso a CCP (comma 4, lett. b), d'intesa con la Consob.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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