- Il depositario centrale mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari richiesti in ritiro.
- Per i titoli nominativi la girata è completata con il nome del giratario e convalidata con timbro, data e firma del depositario.
- Il depositario centrale può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore.
- La girata e l’intestazione a favore del depositario centrale fanno esplicita menzione del TUF.
Art. 88 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il depositario centrale di titoli)) mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.
2. ((Il depositario centrale di titoli)) può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore ((del depositario centrale di titoli)) di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 88 Codice Civile: Delitto
- Articolo 88 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 88 Codice del Consumo: Opuscolo informativo
- Articolo 88 Codice della Strada: Servizio di trasporto di cose per conto terzi
- Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità
- Articolo 88 Codice di Procedura Penale: Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile
Il procedimento di ritiro dal sistema accentrato
L’art. 88 TUF disciplina le modalità operative di ritiro degli strumenti finanziari dal sistema di gestione accentrata, ossia il processo inverso rispetto all’immissione: attraverso il ritiro, lo strumento finanziario torna a circolare nella forma cartolare, con rilascio del certificato fisico al legittimo titolare.
Il comma 1 prevede che il depositario centrale di titoli metta a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Per i titoli nominativi, che richiedono l’iscrizione del titolare nel libro soci dell’emittente, la norma prevede un meccanismo di girata: gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario, che poi completa la girata con il nome del giratario finale. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario, garantendo così la certezza delle formalità cartolari.
Il potere di autenticazione del depositario centrale
Il comma 2 attribuisce al depositario centrale di titoli un particolare potere: quello di autenticare la sottoscrizione del girante, anche quando la girata è fatta a proprio favore. Si tratta di una deroga al principio generale che vieta all’autenticatore di autenticare la propria sottoscrizione. La ratio è evidentemente pratica: il depositario centrale, in qualità di soggetto garante dell’integrità del sistema, è dotato di poteri particolari che consentono di semplificare le procedure di ritiro senza ricorrere a notai o altri pubblici ufficiali.
La sottoscrizione apposta dal depositario centrale sul titolo in qualità di girante non necessita di autenticazione, coerentemente con la posizione istituzionale che tale soggetto occupa nel sistema di gestione accentrata.
Menzione del TUF nelle girate e nelle intestazioni
Il comma 2 conclude precisando che la girata e l’intestazione a favore del depositario centrale di titoli fanno esplicita menzione del presente decreto, ossia del TUF. Questa previsione ha una funzione di pubblicità: chiunque acquisisca o gestisca tali strumenti finanziari può così ricondurli immediatamente al regime legale del sistema accentrato, con tutti i diritti e i vincoli che ne conseguono.
Nel quadro dell’integrazione europea, le procedure di ritiro devono ora coordinarsi con le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR), che disciplina i requisiti operativi dei depositari centrali europei e le modalità di regolamento delle operazioni in strumenti finanziari.
Domande frequenti
Cosa succede concretamente quando un investitore chiede di ritirare azioni dal sistema accentrato?
Il depositario centrale mette a disposizione del depositario (banca o intermediario dell’investitore) i certificati azionari. Per i titoli nominativi il depositario effettua la girata inserendo il nome del destinatario finale, apponendo timbro, data e firma per convalidare l’operazione.
È possibile autenticare una girata che si fa a favore di sé stessi?
In via generale no, ma l’art. 88 TUF fa eccezione per il depositario centrale di titoli: esso può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è eseguita a proprio favore. È una deroga giustificata dal ruolo istituzionale del depositario centrale.
Perché la girata a favore del depositario centrale deve menzionare il TUF?
La menzione del TUF serve a segnalare che quell’operazione rientra nel regime speciale del sistema di gestione accentrata. Chiunque entri in contatto con il titolo sa così che si tratta di uno strumento soggetto alle norme TUF sulla dematerializzazione e sui vincoli.
Il ritiro dal sistema accentrato estingue i vincoli presenti sullo strumento?
No. Ai sensi dell’art. 87 TUF, il depositario deve annotare i vincoli esistenti sui certificati fisici al momento del ritiro, con indicazione della data di costituzione. I vincoli sopravvivono al ritiro e vengono semplicemente «trasferiti» dal sistema contabile ai certificati cartolari.