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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I vincoli sugli strumenti finanziari accentrati si trasferiscono sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale, senza effetti novativi.
  • Le annotazioni di vincoli sui certificati fisici si hanno per non apposte nel sistema accentrato.
  • In caso di ritiro dal sistema, il depositario annota i vincoli sui certificati fisici con indicazione della data di costituzione.
  • In caso di pignoramento, gli adempimenti previsti dagli artt. 599-600 c.p.c. si eseguono nei confronti dei depositari.
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Art. 87 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati

In vigore dal 01/07/1998

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata ((al depositario centrale di titoli)) ; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.

2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l’indicazione della data della loro costituzione.

3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

Trasferimento dei vincoli nel sistema accentrato

L’art. 87 TUF disciplina il regime dei vincoli sugli strumenti finanziari accentrati, affrontando una questione di particolare rilevanza pratica: come si trasferiscono pegno, usufrutto, sequestri e altre limitazioni quando l’operatività si svolge in un sistema di gestione dematerializzata, privo di certificati fisici circolanti.

La norma stabilisce che i vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli. L’assenza di effetti novativi è un elemento qualificante: il vincolo non si estingue per effetto dell’immissione nel sistema accentrato, né viene sostituito da un nuovo vincolo di diversa natura, ma continua a produrre i medesimi effetti giuridici semplicemente cambiando l’oggetto su cui insiste.

Superamento delle annotazioni cartolari

Il comma 1 precisa che le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte, e di ciò è fatta menzione sul titolo. Questa previsione risolve il potenziale conflitto tra la registrazione dematerializzata nel sistema e le eventuali annotazioni presenti sui titoli cartolari: nel sistema accentrato prevale la registrazione contabile, e le annotazioni cartolari perdono rilevanza giuridica.

Questa soluzione è coerente con l’impostazione generale della dematerializzazione, che punta a eliminare le incertezze legate alla circolazione materiale dei titoli e a concentrare nella registrazione contabile tutta la rilevanza giuridica degli strumenti finanziari.

Ritiro dal sistema e pignoramento

Il comma 2 disciplina l’ipotesi di ritiro degli strumenti finanziari dal sistema: in tal caso il depositario deve annotare i vincoli sui relativi certificati con l’indicazione della data della loro costituzione, garantendo così la continuità della pubblicità dei vincoli anche quando lo strumento torna a circolare in forma cartolare.

Il comma 3 affronta la specifica ipotesi del pignoramento: gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli artt. 599 e 600 c.p.c. sono eseguiti nei confronti dei depositari, anziché degli effettivi titolari delle posizioni nel sistema accentrato. Questa soluzione semplifica le procedure esecutive, poiché il depositario è il soggetto che gestisce le posizioni nel sistema e che può materialmente dare esecuzione ai provvedimenti.

Coordinamento con la disciplina civilistica e processuale

La norma realizza un’integrazione tra la disciplina speciale del TUF e le norme di diritto comune (codice civile per i vincoli reali, codice di procedura civile per il pignoramento). Il principio della continuità senza novazione garantisce che i diritti dei creditori e dei beneficiari di vincoli non vengano pregiudicati dall’accesso del debitore al sistema di gestione accentrata. In pratica, un creditore che abbia costituito un pegno su strumenti finanziari accentrati continua a godere della propria garanzia senza necessità di ripetere le formalità costitutive.

Domande frequenti

Un pegno su azioni quotate si conserva se le azioni vengono immesse nel sistema accentrato?

Sì. Ai sensi dell’art. 87 TUF, il vincolo si trasferisce senza effetti novativi sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale. Il pegno mantiene la stessa efficacia e priorità, semplicemente insistendo sui diritti contabili anziché sui certificati fisici.

Cosa succede alle annotazioni di vincolo sul certificato cartolare quando l’azione viene accentrata?

Le annotazioni si hanno per non apposte: nel sistema accentrato fa fede la registrazione contabile. Il vincolo continua però a esistere, solo che viene registrato nel sistema elettronico del depositario centrale anziché risultare dal certificato cartolare.

Come avviene il pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema accentrato?

Gli adempimenti previsti dagli artt. 599 e 600 c.p.c. (notifiche ai comproprietari) vanno eseguiti nei confronti dei depositari, non dei singoli titolari delle posizioni. È il depositario, in qualità di intestatario formale nel sistema, il soggetto a cui si rivolgono le formalità esecutive.

Se uno strumento finanziario vincolato viene ritirato dal sistema accentrato, il vincolo si perde?

No. In caso di ritiro, il depositario è tenuto ad annotare i vincoli sui certificati fisici con indicazione della data di costituzione, garantendo la continuità della pubblicità del vincolo anche nella forma cartolare.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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