- I margini e le garanzie acquisite da una controparte centrale per la compensazione non possono essere aggrediti dai creditori del singolo partecipante.
- Le disposizioni EMIR sulla segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie dei clienti prevalgono su qualsiasi altro regime contrattuale o fallimentare contrario.
Art. 79 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 79-septies
In vigore dal 01/07/1998
(( (Garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela).)) ((
1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 . L’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l’adozione e l’efficacia delle misure previste dall’articolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformità al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilità delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtù dell’applicazione di altre norme dell’ordinamento.
2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, l’opponibilità alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di cui al comma 1 è disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dall’ articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 .
3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 , si applicano le tutele previste al comma
1. ))
La protezione delle garanzie delle CCP
L’art. 79-septies TUF disciplina lo statuto giuridico dei margini e delle garanzie depositate presso le controparti centrali nell’ambito dell’attività di compensazione. La norma risponde a un’esigenza fondamentale: che le garanzie versate dai partecipanti per coprire il rischio di controparte siano protette in caso di insolvenza del singolo partecipante, assicurando la continuità della CCP.
L’impignorabilità delle garanzie CCP
Il comma 1 stabilisce che i margini e le altre prestazioni acquisite dalla CCP a titolo di garanzia non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante inadempiente. Questa protezione è fondamentale: se i creditori del partecipante insolvente potessero aggredire le garanzie depositate presso la CCP, l’intera struttura di gestione del rischio della CCP sarebbe messa in discussione.
Prevalenza delle regole di segregazione e portabilità
Le disposizioni EMIR sulla segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie dei clienti prevalgono su qualsiasi accordo contrattuale o norma fallimentare che preveda soluzioni diverse. Questa clausola di prevalenza assicura che le protezioni introdotte da EMIR non possano essere aggirate attraverso accordi privatistici o interpretazioni del diritto fallimentare che ridurrebbero la protezione dei clienti.
Domande frequenti
Cosa sono i margini versati alla CCP e perché sono protetti?
I margini sono garanzie finanziarie (contante o titoli) che i partecipanti versano alla CCP per coprire il rischio che le posizioni aperte possano generare perdite. Sono protetti dall’esecuzione dei creditori del singolo partecipante perché appartengono funzionalmente alla CCP (per la gestione del rischio), non al patrimonio del partecipante.
Cosa si intende per portabilità delle posizioni dei clienti in caso di default del clearing member?
La portabilità è il meccanismo per cui le posizioni e le garanzie dei clienti di un partecipante insolvente vengono trasferite a un altro partecipante solvente, continuando le operazioni senza interruzione. EMIR impone alle CCP di disporre di procedure effettive di portabilità. L’art. 79-septies garantisce che nessun regime contrario possa bloccare questo meccanismo.
Un creditore di Alfa SIM in default può aggredire i margini depositati da Alfa presso la CCP?
No. L’art. 79-septies protege espressamente i margini CCP dalle azioni esecutive dei creditori del partecipante. I creditori di Alfa SIM possono aggredire il patrimonio di Alfa, ma non i margini depositati come garanzia CCP, che restano separati e a disposizione della CCP per gestire il default.