- Banca d'Italia e Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali (CCP) italiane ai sensi del Regolamento EMIR.
- La Consob coordina la cooperazione con la Commissione europea, l’ESMA e le autorità degli altri Stati UE; la Banca d'Italia è l’autorità di risoluzione.
- Il collegio delle autorità di vigilanza di ogni CCP è presieduto dalla Consob.
Art. 79 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’ articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 , secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall’articolo 79-sexies e dall’articolo 79-novies.1.
2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma
1. 3. La Banca d’Italia istituisce il collegio di autorità, previsto dall’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 , e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all’articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.
4. La Banca d’Italia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all’AESFEM dalla Banca d’Italia ((…)) .
Le controparti centrali come infrastrutture di sistema
L’art. 79-quinquies TUF individua le autorità competenti per le controparti centrali (CCP, Central Counterparties) italiane, come la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G, ora LCH SA, Filiale italiana). Le CCP si interpongono tra acquirente e venditore nelle operazioni finanziarie, garantendo il regolamento anche in caso di insolvenza di una controparte: sono infrastrutture critiche il cui fallimento avrebbe effetti sistemici.
Il riparto di competenze
Il comma 1 designa sia Banca d'Italia sia Consob come autorità competenti, con la Consob che ha il ruolo di punto di contatto principale per la cooperazione europea: la Consob coordina le comunicazioni con la Commissione europea, l’ESMA e le autorità degli altri Stati UE. La Banca d'Italia ha la competenza primaria sulla vigilanza prudenziale e sulla risoluzione delle CCP in crisi.
Il collegio delle autorità
EMIR richiede che per ogni CCP sia istituito un «college of supervisors»: un organismo collegiale composto dalle autorità di vigilanza di tutti i Paesi UE dove la CCP opera. Il TUF attribuisce alla Consob la presidenza del collegio per le CCP italiane. Il collegio approva l’autorizzazione della CCP e le principali modifiche alla sua struttura.
La vigilanza prudenziale della Banca d'Italia
La Banca d'Italia è l’autorità di risoluzione per le CCP italiane (ai sensi del Regolamento EMIR 2.2 sulla risoluzione delle CCP). Vigila sulla solidità patrimoniale, sulla gestione del rischio di controparte e sulla continuità operativa delle CCP. In caso di crisi, può avviare la procedura di risoluzione per preservare le funzioni critiche della CCP.
Domande frequenti
Cos'è una controparte centrale (CCP) e qual è la sua funzione?
Una CCP (come CC&G/LCH) si interpone tra acquirente e venditore: quando si conclude un’operazione finanziaria, la CCP diventa venditore per l’acquirente e acquirente per il venditore. Garantisce il regolamento anche in caso di insolvenza di una parte, gestendo il rischio attraverso margini e fondi di garanzia.
Perché la Consob presiede il college dei supervisori della CCP ma la Banca d'Italia la vigila prudenzialmente?
Il modello riflette la duplice natura della CCP: è un’infrastruttura di mercato (supervisione Consob) e un soggetto sistemicamente rilevante che gestisce rischi finanziari enormi (vigilanza prudenziale Banca d'Italia). La Consob coordina il dialogo internazionale perché la CCP opera su mercati europei; la Banca d'Italia tutela la stabilità.
La CC&G (ora LCH SA filiale italiana) compensa tutti gli strumenti finanziari italiani?
La CCP italiana compensa le operazioni su tutti gli strumenti finanziari per i quali i gestori dei mercati hanno previsto l’obbligo di compensazione (azioni, derivati, obbligazioni). Alcune categorie di derivati OTC soggetti all’obbligo di clearing EMIR possono essere compensati anche tramite CCP estere (LCH Ltd, Eurex Clearing).