- La Consob registra un MTF come «mercato di crescita per le PMI» (SME Growth Market) su domanda del gestore, se almeno il 50% degli emittenti sono PMI.
- Il mercato deve disporre di regole specifiche per le PMI, adeguata protezione degli investitori e criteri di ammissione appropriati.
- La registrazione consente agli emittenti quotati su questi mercati di beneficiare di un regime regolamentare semplificato in materia di market abuse e prospetto.
Art. 69 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Mercati di crescita per le piccole e medie imprese
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma
2. 2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema; c) al momento dell’ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall’emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 , rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento; f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014 .
3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma
2. 3-bis. ((Qualora il gestore del mercato abbia previsto, conformemente al comma 3, una disciplina in materia di obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato stabilisce adeguati presidi per garantire l’effettività degli obblighi medesimi.))
4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dal comma
2. 5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese solo se l’emittente è stato preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro mercato. In tal caso l’emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all’informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest’ultimo mercato di crescita per le piccole e medie imprese. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si ignora
- Articolo 69 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 69 Codice del Consumo: Definizioni
- Articolo 69 Codice della Strada: Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
- Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero
- Articolo 69 Codice di Procedura Penale: Morte dell’imputato
I mercati di crescita per le PMI nel quadro europeo
L’art. 69 TUF recepisce l’istituto del «mercato di crescita per le PMI» (SME Growth Market) introdotto dalla direttiva MiFID II come strumento di politica economica per facilitare l’accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese. La ratio è chiara: le PMI hanno difficoltà ad accedere ai mercati regolamentati tradizionali, gravosi in termini di compliance, ma meritano comunque di beneficiare di mercati organizzati con adeguata protezione per gli investitori.
Procedura di registrazione
La registrazione come SME Growth Market non è automatica: il gestore di un MTF deve presentare domanda alla Consob, che verifica il rispetto dei requisiti del comma 2. A differenza dell’autorizzazione dei mercati regolamentati, qui si parla di «registrazione», termine che riflette il carattere amministrativo meno oneroso della procedura. La Consob può revocare la registrazione se i requisiti vengono meno.
Requisiti per la registrazione
Il comma 2 elenca i requisiti: (a) almeno il 50% degli emittenti ammessi alla negoziazione devono essere PMI; (b) il sistema deve avere regole adeguate per l’ammissione delle PMI, bilanciate tra l’accessibilità per le imprese e la protezione degli investitori; (c) i criteri di ammissione devono essere proporzionati, con obblighi informativi calibrati sulle dimensioni degli emittenti; (d) il sistema deve fornire informazioni sulle PMI ai potenziali investitori.
Benefici per gli emittenti registrati
La registrazione come SME Growth Market porta benefici concreti agli emittenti: regime semplificato in materia di abuso di mercato (Regolamento MAR prevede deroghe per le PMI), possibilità di usare prospetti semplificati per le offerte pubbliche, procedure di delisting semplificate. In Italia, Euronext Growth Milan è il principale mercato registrato come SME Growth Market.
Domande frequenti
Cos'è un mercato di crescita per le PMI (SME Growth Market)?
È un MTF registrato dalla Consob ai sensi dell’art. 69 TUF, pensato per le piccole e medie imprese che vogliono quotarsi con obblighi regolamentari più leggeri rispetto ai mercati principali. In Italia il principale è Euronext Growth Milan, che offre un regime semplificato ma con adeguata protezione per gli investitori.
Beta S.r.l. vuole quotarsi su Euronext Growth Milan: quali vantaggi ha rispetto a Euronext Milan?
Su Euronext Growth Milan (SME Growth Market), Beta S.r.l. beneficia di requisiti di quotazione meno stringenti (capitalizzazione minima inferiore, bilancio storico ridotto), regime semplificato del Regolamento MAR (lista insider semplificata, procedura di ritardo dell’insider information più snella) e prospetto semplificato per le offerte.
La quotazione su un SME Growth Market offre meno protezioni agli investitori?
No, in modo assoluto. Le protezioni fondamentali, divieto di insider trading e manipolazione, obblighi di comunicazione, si applicano anche sugli SME Growth Market. La semplificazione riguarda principalmente i costi di compliance per l’emittente, non l’eliminazione delle protezioni degli investitori.
Cosa succede se un emittente cresce e non è più una PMI dopo la quotazione su un SME Growth Market?
L’emittente che perde la qualifica di PMI non perde automaticamente l’ammissione al mercato, ma il gestore deve verificare periodicamente che il mercato mantenga la soglia minima del 50% di PMI tra gli emittenti. Se questa soglia non è più rispettata, la Consob può revocare la registrazione come SME Growth Market.