- La Consob e la Banca d'Italia possono richiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie, procedere ad audizioni personali e richiedere informazioni ai revisori delle sedi di negoziazione.
- Le audizioni sono verbalizzate con diritto degli interessati a firmarne copia.
- La Consob può esercitare nei confronti di chiunque i poteri informativi e di indagine dell’art. 187-octies TUF anche per le finalità della vigilanza sui mercati.
- La Consob e la Banca d'Italia possono esercitare i poteri informativi anche nei confronti di operatori non-soggetti abilitati e di partecipanti remoti, con informativa all’autorità del Paese d'origine.
Art. 62 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri informativi e di indagine)
In vigore dal 01/07/1998
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1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti; c) richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni.
2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
3. La Consob, nell’ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalità previste dall’articolo 62, comma 1, può esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies secondo le modalità ivi previste.
4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma
1. In caso di partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto è informata.)) ((73))
I poteri informativi e di indagine sulle sedi di negoziazione
L’art. 62-octies TUF attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri informativi e di indagine necessari per vigilare sull’attività delle sedi di negoziazione e dei soggetti che vi operano. Si tratta di poteri off-site, esercitabili senza ispezione fisica, che precedono o affiancano i poteri ispettivi dell’art. 62-novies, consentendo alle Autorità di raccogliere dati, documentazione e informazioni in via documentale o attraverso audizioni personali.
Il catalogo dei poteri informativi
Il comma 1 elenca tre tipologie di poteri esercitabili dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Il primo è la richiesta di comunicazione di dati e notizie a chiunque: un potere generalissimo, non limitato ai soggetti vigilati, che può essere esercitato nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga informazioni rilevanti per la vigilanza sui mercati (es. azionisti di riferimento del gestore, controparti nelle negoziazioni, soggetti collegati). La comunicazione può essere anche periodica (es. obblighi di segnalazione regolare) e avviene con le modalità e nei termini stabiliti dalle Autorità stesse. Il secondo è il potere di audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti: un’audizione amministrativa (non giudiziaria) che può coinvolgere dirigenti, dipendenti, esponenti aziendali del gestore e qualsiasi altro soggetto informato dei fatti rilevanti per la vigilanza. Le audizioni sono documentate mediante processo verbale, con diritto degli interessati a firmarlo e riceverne copia. Il terzo è la richiesta di informazioni ai revisori legali delle sedi di negoziazione, che possono essere fonti preziose di informazioni sulla correttezza della contabilità del gestore e sul rispetto delle regole operative.
Il rinvio ai poteri dell’art. 187-octies e l’estensione ai partecipanti remoti
Il comma 3 rinvia ai poteri più ampi dell’art. 187-octies TUF (che disciplina i poteri di indagine della Consob in materia di abusi di mercato, inclusi la possibilità di richiedere intercettazioni telefoniche e di sequestrare beni), attribuendoli alla Consob anche per le finalità della vigilanza sui mercati. Si tratta di un potere di carattere eccezionale, esperibile nei casi di sospette violazioni gravi della normativa sui mercati. Il comma 4 estende tutti i poteri informativi ai partecipanti remoti e agli operatori non soggetti abilitati ammessi alle sedi di negoziazione, garantendo che la vigilanza copra l’intero perimetro dei soggetti che interagiscono con i mercati. In caso di esercizio di poteri nei confronti di partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d'origine viene informata, in applicazione del principio di cooperazione tra autorità di vigilanza nel mercato unico.
Domande frequenti
La Consob può richiedere informazioni a un operatore straniero che partecipa a un mercato italiano da remoto?
Sì. Il comma 4 estende i poteri informativi ai partecipanti remoti. La Consob può richiedere comunicazione di dati, procedere ad audizioni e richiedere documenti. In caso di esercizio di tali poteri, deve informare l’autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante.
Chi può essere convocato in audizione dalla Consob nell’ambito della vigilanza sui mercati?
Chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti, senza limitazioni soggettive: dipendenti e dirigenti del gestore del mercato, operatori ammessi alle negoziazioni, loro clienti, soggetti collegati. L’audizione è amministrativa (non giudiziaria) e si conclude con la redazione di un processo verbale.
La Consob può richiedere informazioni al revisore legale di Borsa Italiana?
Sì. Il comma 1, lettera c) attribuisce espressamente alla Consob il potere di richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni rilevanti per la vigilanza.