- Le SIM devono dotarsi di piani di risanamento individuali secondo l’art. 69-quater TUB; sono esonerate quelle appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo ex art. 11, salvo specifica richiesta della Banca d'Italia.
- La società al vertice del gruppo ex art. 11 si dota di piano di risanamento di gruppo ai sensi dell’art. 69-quinquies TUB.
- La Banca d'Italia valuta i piani sentita la Consob per i profili di sua competenza e può prevedere modalità semplificate di adempimento.
- Si applicano gli artt. 69-octies e 69-novies TUB (adeguamento del piano e misure conservative).
Art. 55 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Piani di risanamento)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall’articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell’articolo 69-septies del Testo unico bancario.
2. La società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.
3. La Banca d’Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa può prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 69-decies del Testo unico bancario.
4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario. ))
I piani di risanamento delle SIM: uno strumento preventivo della crisi
L’art. 55-ter TUF introduce per le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) l’obbligo di predisporre piani di risanamento, replicando per gli intermediari mobiliari la disciplina prevista per le banche dagli artt. 69-quater e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB). Il piano di risanamento è un documento programmatico che la SIM deve elaborare in anticipo rispetto all’eventuale crisi, descrivendo le misure che intende adottare, ricapitalizzazioni, cessioni di rami d'azienda, riduzione dell’attivo, per ripristinare la propria solidità finanziaria qualora le condizioni patrimoniali o di liquidità si deteriorassero in modo significativo.
Piano individuale e piano di gruppo
La norma distingue due livelli di pianificazione. Il piano individuale riguarda la singola SIM e deve essere elaborato da ciascuna SIM in modo autonomo, salvo esonero. L’esonero spetta alle SIM appartenenti a un gruppo bancario, perché già coperte dal piano di risanamento di gruppo bancario, o a un gruppo individuato ai sensi dell’art. 11 TUF, a meno che la Banca d'Italia non richieda specificamente il piano individuale in funzione delle caratteristiche e dei rischi della singola SIM. Per le SIM soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’UE, la richiesta di piani individuali segue le modalità previste dall’art. 69-septies TUB, garantendo coordinamento con le autorità straniere competenti.
Il piano di gruppo è invece redatto dalla società al vertice del gruppo ai sensi dell’art. 11 TUF, nei casi e con le modalità previste dall’art. 69-quinquies TUB. Il piano di gruppo ha un orizzonte più ampio: deve considerare le interrelazioni tra le diverse entità del gruppo, le possibilità di trasferimento di risorse infragruppo e le misure che possono essere adottate a livello consolidato per fronteggiare la crisi.
La valutazione della Banca d'Italia e il ruolo della Consob
I piani di risanamento, sia individuali che di gruppo, sono valutati dalla Banca d'Italia secondo i criteri degli artt. 69-sexies e 69-septies TUB. La valutazione verifica che il piano sia realistico, attuabile e sufficiente a garantire la continuità operativa della SIM in scenari di stress. Quando il piano riguarda profili che rientrano nella competenza della Consob, tipicamente le regole di condotta, la gestione dei conflitti di interesse o la trasparenza verso i clienti, la Banca d'Italia acquisisce il parere della Consob prima di esprimere la propria valutazione. La Banca d'Italia può inoltre prevedere modalità semplificate di adempimento per le SIM di minori dimensioni o di rischio più contenuto, in applicazione del principio di proporzionalità (art. 69-decies TUB). Infine, gli artt. 69-octies e 69-novies TUB si applicano alla fase di aggiornamento del piano e alle misure conservative che la Banca d'Italia può richiedere in caso di piani insufficienti o non adeguatamente aggiornati.
Domande frequenti
Tutte le SIM devono avere un piano di risanamento?
No. Le SIM appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo ai sensi dell’art. 11 TUF sono generalmente esonerate dall’obbligo di piano individuale, in quanto coperte dal piano di gruppo. La Banca d'Italia può tuttavia richiedere il piano individuale anche a queste SIM.
Chi redige il piano di risanamento di gruppo per un gruppo SIM?
La società al vertice del gruppo individuata ai sensi dell’art. 11 TUF, nei casi e con le modalità previste dall’art. 69-quinquies TUB. Il piano considera le interrelazioni tra tutte le entità del gruppo e le possibili misure di supporto infragruppo.
La Consob partecipa alla valutazione dei piani di risanamento delle SIM?
Sì, ma in modo consultivo. La Banca d'Italia è l’autorità che valuta i piani; la Consob viene sentita per i profili di propria competenza (condotta, trasparenza, conflitti di interesse) prima che la Banca d'Italia esprima la propria valutazione.
Cosa succede se la Banca d'Italia ritiene il piano di risanamento insufficiente?
La Banca d'Italia può richiedere alla SIM di modificare e integrare il piano. Può inoltre adottare misure conservative ai sensi degli artt. 69-octies e 69-novies TUB se la SIM non aggiorna il piano in modo adeguato o se la situazione si deteriora prima che il piano rivisto sia completato.