- La commercializzazione di FIA italiani non riservati agli investitori al dettaglio richiede una notifica del gestore alla Consob (con allegato il prospetto, il regolamento e le informazioni pre-investimento) e una comunicazione di via libera entro 10 giorni lavorativi.
- I gestori di FIA UE o non UE che commercializzano i propri FIA agli investitori al dettaglio italiani non rientranti nelle categorie dei FIA riservati devono richiedere l’autorizzazione alla Consob.
- Le strutture per gli investitori al dettaglio devono essere messe a disposizione in Italia secondo le specifiche della Consob (in attuazione dell’art. 43-bis della direttiva AIFMD).
Art. 44 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Commercializzazione di FIA non riservati
In vigore dal 01/07/1998
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore ((autorizzato)) alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. ((133))
2. Alla lettera di notifica è allegata la seguente documentazione: a) il prospetto destinato alla pubblicazione; b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione; c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l’assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che può iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.
4. ((La Consob disciplina)) : ((133)) a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE ; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.
5. I gestori ((autorizzati)) di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: ((133)) a) i gestori hanno completato le procedure previste dall’articolo 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell’articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell’UE vigenti che disciplinano la materia; e) ((…)) i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE , in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, che in particolare: ((133)) 1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE ; 2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo; f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell’investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma
5. 6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in Italia quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata società, presso i dipendenti di tale società o delle sue entità affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA. (132)
7. All’offerta al pubblico e all’ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l’Italia è lo Stato membro d’origine, la notifica prevista dal comma 3 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 94, comma 3, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), è effettuata nel corso della procedura prevista dall’articolo 95, comma 1, lettera a). La comunicazione prevista dal comma 3 è effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresì l’articolo
8. (73) (55)
Stesso numero, altri codici
- Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio
- Articolo 44 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 44 Codice del Consumo: Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
- Articolo 44 Codice della Strada: Passaggi a livello
- Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza
- Articolo 44 Codice di Procedura Penale: Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
La commercializzazione retail dei FIA: un regime più stringente
L’art. 44 TUF disciplina la commercializzazione al pubblico indistinto (investitori al dettaglio) dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) italiani non riservati, un segmento di mercato che richiede protezioni più elevate rispetto ai FIA riservati a investitori professionali. La distinzione tra FIA riservati e non riservati è fondamentale: i FIA non riservati possono essere venduti a qualsiasi risparmiatore, con tutte le implicazioni in termini di adeguatezza informativa e protezione del cliente.
Per la commercializzazione di FIA italiani non riservati agli investitori al dettaglio, il gestore autorizzato notifica alla Consob la propria intenzione, allegando: il prospetto destinato alla pubblicazione; il regolamento o lo statuto del FIA; il documento contenente le ulteriori informazioni pre-investimento, da cui risulta l’assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di specifici investitori o categorie. La Consob ha 10 giorni lavorativi per comunicare al gestore che può avviare la commercializzazione, dopo aver verificato la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni. Il gestore non può commercializzare prima della ricezione di questa comunicazione.
L’autorizzazione per i FIA UE e non UE
Il comma 5 introduce un regime più stringente per i gestori di FIA UE o non UE che intendono commercializzare i propri FIA agli investitori al dettaglio italiani: in questo caso non è sufficiente la notifica, ma è necessaria una vera e propria autorizzazione della Consob (d'intesa con la Banca d'Italia per i profili prudenziali). Le condizioni per l’autorizzazione includono: il completamento della procedura di notifica ex art. 43; la compatibilità degli schemi di funzionamento e delle norme di frazionamento del rischio con quelli previsti per i FIA italiani non riservati; l’equivalenza della disciplina del depositario; l’assenza di trattamenti preferenziali; la disponibilità di strutture per gli investitori al dettaglio in Italia.
Le strutture per gli investitori al dettaglio
La Consob disciplina con regolamento le strutture per gli investitori al dettaglio che i gestori devono mettere a disposizione in Italia: punti di contatto fisici o digitali dove gli investitori possono esercitare i propri diritti (sottoscrizione, rimborso, informazioni, reclami) nella lingua italiana. La direttiva AIFMD modificata (art. 43-bis) ha introdotto questo requisito come contrappeso alla liberalizzazione della distribuzione cross-border dei FIA nell’UE.
Domande frequenti
Un FIA italiano non riservato può essere venduto a un risparmiatore retail?
Sì, dopo che il gestore ha notificato alla Consob la propria intenzione con il prospetto e le informazioni pre-investimento, e la Consob ha comunicato il via libera entro 10 giorni lavorativi.
Cosa succede se un gestore estero vuole vendere un suo FIA ai piccoli risparmiatori italiani?
Deve richiedere l’autorizzazione alla Consob (d'intesa con la Banca d'Italia), non solo una notifica. La Consob verifica la compatibilità con le norme italiane, l’equivalenza della disciplina del depositario e la disponibilità di strutture per gli investitori al dettaglio in Italia.
Cosa sono le strutture per gli investitori al dettaglio che i gestori devono mettere a disposizione?
Sono punti di contatto (fisici o digitali) in Italia dove gli investitori retail possono esercitare i propri diritti: richiedere informazioni, sottoscrivere, rimborsare le quote, presentare reclami. La Consob ne disciplina i requisiti nel proprio regolamento, in attuazione dell’art. 43-bis della direttiva AIFMD.