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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Oggetto dell’investimento degli OICVM italiani)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il patrimonio degli OICVM italiani è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell’UE in materia di OICVM.))
2. ((Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav)) . ((133))
Vedi anche
→TUF art. 39-bis - Art. 39 bis TUF - (Oggetto dell’investimento degli Oicr)→TUF art. 39-quater - Art. 39 quater TUF - (Oggetto dell’investimento e struttura dei F…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 35 septies TUF – (Modifiche dello statuto)→Art. 35 septiesdecies TUF – (Poteri delle Autorità)→Art. 35 sexies TUF – (Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133→Art. 35 sexiesdecies TUF – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)→Art. 35 quinquies TUF – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133→Art. 35 quinquiesdecies TUF – (Cancellazione dal registro)→Art. 35 quater TUF – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 39-ter del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) individua l'oggetto dell'investimento degli OICVM italiani, cioè degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati a livello europeo. La disposizione costituisce uno snodo essenziale della disciplina del risparmio gestito, perché definisce in cosa possa essere investito il patrimonio raccolto presso il pubblico e quali forme giuridiche tali organismi possano assumere.
La nozione di OICVM e il quadro europeo
Gli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono i fondi e le società di investimento conformi alla direttiva 2009/65/CE, comunemente nota come direttiva UCITS. Si tratta della categoria di prodotti del risparmio gestito che gode del cosiddetto passaporto europeo, potendo essere commercializzata in tutti gli Stati membri sulla base di un regime armonizzato di tutele. Il rinvio operato dalla norma alla direttiva colloca immediatamente l'istituto nel contesto del diritto dell'Unione, di cui costituisce attuazione interna.
L'oggetto dell'investimento: i beni della direttiva UCITS
Il primo comma stabilisce che il patrimonio degli OICVM italiani è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE. La direttiva individua tassativamente le categorie di attività eligibili - tipicamente valori mobiliari quotati, strumenti del mercato monetario, quote di altri organismi, depositi e, entro certi limiti, strumenti finanziari derivati. L'effetto è una rigorosa delimitazione dell'oggetto dell'investimento, funzionale a garantire la liquidità, la diversificazione e la negoziabilità del portafoglio, a tutela dei risparmiatori che vi affidano i propri capitali.
Il ruolo regolamentare della Banca d'Italia
L'investimento avviene nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del TUF. La norma realizza così un rinvio alla normazione secondaria dell'Autorità di vigilanza, cui spetta tradurre i principi della direttiva in regole di dettaglio applicabili agli operatori. Questa architettura a più livelli - direttiva europea, norma primaria interna, regolamentazione della Banca d'Italia - è tipica del settore finanziario e consente di coniugare la stabilità dei principi con la flessibilità necessaria ad adeguare le regole tecniche all'evoluzione dei mercati.
Le forme giuridiche ammesse: fondo aperto e Sicav
Il secondo comma limita le forme attraverso cui gli OICVM italiani possono essere istituiti: esclusivamente il fondo comune di investimento aperto o la Sicav (società di investimento a capitale variabile). La scelta della forma aperta non è casuale: essa garantisce all'investitore il diritto di ottenere in qualsiasi momento il rimborso delle quote o azioni, requisito coerente con la natura liquida e armonizzata degli OICVM. La forma chiusa, che non assicura il rimborso a richiesta, resta invece riservata a categorie diverse di organismi, non rientranti nel perimetro UCITS.
La distinzione tra fondo comune e Sicav
Le due forme ammesse differiscono sul piano strutturale. Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, privo di personalità giuridica, gestito da una società di gestione del risparmio; l'investitore acquista quote di partecipazione. La Sicav è invece una società per azioni a capitale variabile, in cui l'investitore assume la qualità di socio-azionista. Pur nella diversità strutturale, entrambe condividono la natura aperta e l'assoggettamento ai medesimi vincoli di investimento, in modo da assicurare un livello omogeneo di tutela.
La ratio di tutela del risparmio
L'insieme delle previsioni risponde all'obiettivo di tutela del risparmio sancito dall'art. 47 della Costituzione. La delimitazione dell'oggetto dell'investimento, il rinvio ai criteri prudenziali della Banca d'Italia e la limitazione alle forme aperte concorrono a contenere il rischio cui sono esposti i partecipanti, assicurando trasparenza, diversificazione e possibilità di disinvestimento. La norma esprime così l'opzione del legislatore per un modello di risparmio gestito armonizzato, affidabile e integrato nel mercato unico europeo dei capitali.
Il passaporto europeo e la commercializzazione transfrontaliera
La conformita alla direttiva UCITS non e un requisito meramente formale: essa abilita gli OICVM al regime del passaporto europeo, che consente la commercializzazione delle quote o azioni in tutti gli Stati membri sulla base di una procedura di notifica semplificata, senza necessita di una nuova autorizzazione nei singoli Paesi di destinazione. La definizione rigorosa dell'oggetto dell'investimento e delle forme ammesse e funzionale proprio a questo risultato: solo organismi che rispettano standard armonizzati possono beneficiare della libera circolazione nel mercato unico. La norma interna, recependo tali requisiti, garantisce che gli OICVM italiani siano pienamente integrati nel sistema europeo del risparmio gestito.
I limiti di concentrazione e la diversificazione del rischio
I criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in attuazione della direttiva includono limiti di concentrazione volti a evitare un'eccessiva esposizione del patrimonio verso singoli emittenti o categorie di attivita. La diversificazione e un principio cardine della disciplina UCITS: frazionando gli investimenti, si riduce il rischio specifico legato all'andamento di una singola posizione, a beneficio della stabilita del valore delle quote. La delimitazione dell'oggetto dell'investimento ai beni eligibili e i limiti quantitativi operano congiuntamente, costruendo un portafoglio prudente e liquido. Questo impianto distingue gli OICVM da prodotti del risparmio gestito piu rischiosi o illiquidi, riservati a investitori con diversa propensione al rischio.
Coordinamento sistematico nel TUF
L'art. 39-ter si inserisce nel piu ampio capo dedicato agli organismi di investimento collettivo, coordinandosi con le disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio, sulle societa di gestione e sui poteri di vigilanza delle Autorita. La sua collocazione conferma la centralita della distinzione, nel sistema del TUF, tra organismi armonizzati e non armonizzati, distinzione che governa il regime applicabile, la commercializzazione transfrontaliera e l'intensita della tutela offerta agli investitori.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Domande frequenti
Cosa sono gli OICVM italiani?
Sono gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS). Si tratta di fondi e società di investimento armonizzati a livello europeo, dotati del passaporto che ne consente la commercializzazione nell'Unione.
In quali beni può investire un OICVM italiano?
Il patrimonio è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dalla Banca d'Italia. La direttiva individua le attività eligibili, garantendo liquidità e diversificazione del portafoglio.
Quali forme giuridiche possono assumere gli OICVM italiani?
Possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav (società di investimento a capitale variabile), entrambe caratterizzate dalla natura aperta che garantisce il rimborso delle quote o azioni.
Che ruolo ha la Banca d'Italia nella disciplina degli OICVM?
La Banca d'Italia stabilisce i limiti e i criteri dell'investimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del TUF, traducendo i principi della direttiva in regole tecniche di dettaglio applicabili agli operatori.
Qual è la differenza tra fondo comune e Sicav?
Il fondo comune è un patrimonio autonomo senza personalità giuridica gestito da una SGR, in cui l'investitore acquista quote; la Sicav è una società per azioni a capitale variabile, in cui l'investitore è socio-azionista. Entrambe sono aperte e soggette agli stessi vincoli.
Fonti consultate: 1 fonte verificate