In sintesi
- Il patrimonio degli OICVM (fondi UCITS) italiani deve essere investito negli attivi previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e criteri della Banca d'Italia.
- Gli OICVM italiani possono essere istituiti solo in forma aperta: come fondo comune aperto o come Sicav.
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Art. 39 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Oggetto dell’investimento degli OICVM italiani)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il patrimonio degli OICVM italiani è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell’UE in materia di OICVM.))
2. ((Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav)) . ((133))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Gli OICVM italiani: la disciplina UCITS nel contesto nazionale
L’art. 39-ter TUF recepisce per gli OICVM italiani (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, ossia i fondi armonizzati ai sensi della direttiva UCITS 2009/65/CE) i vincoli sugli attivi investibili previsti dalla normativa europea, rinviando alla direttiva per il catalogo degli investimenti ammessi e alla Banca d'Italia per l’attuazione delle disposizioni UE. Gli OICVM italiani devono investire negli attivi previsti dalla direttiva UCITS, tipicamente strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, strumenti del mercato monetario, depositi bancari, quote di altri OICVM, strumenti derivati su attivi ammissibili, nel rispetto dei limiti di diversificazione e dei criteri prudenziali della Banca d'Italia adottati in attuazione delle disposizioni dell’UE.
Il comma 2 sancisce la forma obbligatoriamente aperta degli OICVM italiani: possono essere istituiti esclusivamente come fondi comuni di investimento aperti o come Sicav. Questa previsione riflette un principio fondamentale della direttiva UCITS: gli OICVM devono consentire ai partecipanti di riscattare le proprie quote in modo frequente (almeno ogni quindici giorni), il che è incompatibile con la struttura chiusa dei FIA. La forma Sicaf (a capitale fisso) è quindi esclusa per gli OICVM, poiché il capitale fisso impedirebbe il rimborso continuo delle azioni.
La distinzione OICVM/FIA è cruciale per la commercializzazione transfrontaliera: gli OICVM beneficiano del «passport» europeo automatico previsto dalla direttiva UCITS, che consente la loro commercializzazione in tutta l’UE con una semplice procedura di notifica. I FIA, invece, sono soggetti al regime più complesso della direttiva AIFMD, con procedure di passaporto più articolate e restrizioni più severe per la commercializzazione agli investitori retail.
Domande frequenti
Un fondo comune italiano armonizzato UCITS può investire in private equity?
No. Gli OICVM italiani devono investire negli attivi previsti dalla direttiva UCITS 2009/65/CE, che non include le partecipazioni non quotate tipiche del private equity. Questa restrizione garantisce la liquidità necessaria per il rimborso frequente delle quote.
Un OICVM italiano può essere istituito come fondo chiuso?
No. Il comma 2 prevede che gli OICVM italiani possano essere istituiti esclusivamente in forma aperta (fondo comune aperto o Sicav). La forma chiusa è riservata ai FIA.
Qual è il vantaggio commerciale di un fondo UCITS rispetto a un FIA per la distribuzione in Europa?
Gli OICVM UCITS beneficiano del passport automatico: possono essere commercializzati in tutta l’UE con una semplice notifica all’autorità del paese di destinazione. I FIA richiedono procedure più complesse e sono soggetti a restrizioni più severe per la distribuzione agli investitori retail.