- Il capitale della Sicav in gestione interna è sempre uguale al patrimonio netto: non esistono regole civilistiche ordinarie sugli aumenti e riduzioni di capitale.
- Le azioni devono essere interamente liberate al momento dell’emissione e possono essere nominative o al portatore, con voto unitario per le azioni al portatore.
- Lo statuto stabilisce le modalità di determinazione del valore delle azioni, i prezzi di emissione e rimborso e la periodicità delle operazioni.
- È possibile prevedere più comparti di investimento, con separazione patrimoniale e imputazione esclusiva delle perdite al comparto di competenza.
- È vietata l’emissione di obbligazioni, azioni di risparmio e l’acquisto di azioni proprie.
Art. 35 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133
In vigore dal 01/07/1998
1. Il capitale della Sicav ((in gestione interna)) è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5). ((Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna è autorizzato dalla Banca d’Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, può limitare tale rimborso laddove ciò sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna)) ((133))
2. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile . ((133))
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav ((in gestione interna)) devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. ((133))
4. Le azioni della Sicav ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133))
5. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. ((133))
5-bis. ((Qualora sia prevista la costituzione di uno o più comparti, lo statuto può prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della società, previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della società e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della società; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.)) ((133))
6. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) può prevedere: ((133)) a) limiti all’emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) ((l’esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133)) d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, ((…)) 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile . ((133))
8. La Sicav ((in gestione interna)) non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie. ((133))
Il principio di uguaglianza tra capitale e patrimonio netto
L’art. 35-quater TUF disciplina la struttura del capitale delle Sicav in gestione interna autorizzate, introducendo la regola fondamentale per cui il capitale è sempre uguale al patrimonio netto determinato secondo i criteri dell’art. 6, comma 1, lett. c), n. 5) TUF. Questa equivalenza strutturale è la caratteristica definitoria delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile): il capitale non è un dato fisso iscritto nello statuto, ma varia continuamente in funzione delle operazioni di emissione e rimborso delle azioni, riflettendo in ogni momento il valore di mercato del portafoglio gestito.
Conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni del codice civile sugli aumenti di capitale (artt. 2438-2447-decies c.c.), che presuppongono un capitale nominale stabile e procedure deliberative specifiche. La Sicav emette e rimborsa azioni in modo continuo senza delibere assembleari di aumento, e il capitale si adegua automaticamente. La Banca d'Italia può tuttavia limitare il rimborso, anche in deroga a norme di legge, quando ciò sia necessario per assicurare condizioni di sana e prudente gestione, contemperando così la libertà di exit dei soci con la stabilità complessiva della struttura.
Le caratteristiche delle azioni: liberazione, tipologia e voto
Le azioni della Sicav in gestione interna devono essere interamente liberate al momento dell’emissione, senza la possibilità di versamenti frazionati prevista per le ordinarie S.p.A. Questa regola riflette la natura dell’investimento collettivo: il fondo investe immediatamente le risorse dei sottoscrittori, e ammettere azioni non interamente liberate creerebbe asimmetrie nel calcolo del NAV.
Le azioni possono essere nominative o al portatore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute: un’importante deroga al principio proporzionale tipico delle S.p.A. ordinarie, che riduce il potere dei grandi azionisti e tutela i sottoscrittori minori. Non si applicano numerose disposizioni civilistiche sulle azioni speciali, sui diritti patrimoniali differenziati e sui certificati azionari (artt. 2346, co. 6, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, co. 3, 2353, 2354 co. 3 nn. 3 e 4, 2355-bis, 2356 c.c.).
Le previsioni statutarie: valore, emissione e rimborso
Lo statuto della Sicav in gestione interna ha un ruolo centrale: deve indicare le modalità di determinazione del valore delle azioni (tipicamente il NAV pro-quota) e i criteri di fissazione del prezzo di emissione e rimborso, nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. Quest'ultimo profilo è fondamentale per la gestione della liquidità: una Sicav aperta consente l’emissione e il rimborso con frequenza elevata (anche giornaliera), mentre una Sicav chiusa li ammette solo in determinate finestre temporali.
La struttura per comparti
Il comma 5-bis e il comma 6, lett. c) consentono allo statuto di prevedere la costituzione di comparti di investimento, ciascuno con propria categoria di azioni. In presenza di più comparti, le perdite relative a ciascuno sono imputate esclusivamente al patrimonio del comparto di competenza, con separazione che tutela i partecipanti degli altri comparti. È ammessa anche la distribuzione di proventi del singolo comparto in assenza di utili complessivi della società, a condizione di asseverazione del revisore contabile e di sana e prudente gestione complessiva. Lo statuto deve stabilire i criteri di ripartizione delle spese generali tra i comparti e il patrimonio generale.
I divieti: obbligazioni, azioni di risparmio e azioni proprie
Il comma 8 sancisce tre divieti assoluti: la Sicav in gestione interna non può emettere obbligazioni né azioni di risparmio e non può acquistare o detenere azioni proprie. Il divieto di emissione di obbligazioni è coerente con la natura dell’intermediario finanziario: la leva tramite debito obbligazionario è incompatibile con la struttura di un organismo di investimento collettivo. Il divieto di azioni di risparmio elimina la possibilità di classi di azioni con diritti patrimoniali rafforzati a scapito dei diritti amministrativi. Il divieto di acquisto di azioni proprie impedisce che la società utilizzi le risorse del patrimonio gestito per sostenere artificialmente il prezzo delle proprie azioni sul mercato.
Domande frequenti
Perché il capitale di una Sicav non è fisso come quello di una normale S.p.A.?
Perché la Sicav è un organismo di investimento collettivo a capitale variabile: il capitale equivale sempre al patrimonio netto e si adegua automaticamente a ogni emissione o rimborso di azioni, senza necessità di delibere assembleari di aumento o riduzione.
Un azionista che possiede molte azioni al portatore di una Sicav ha più voti in assemblea?
No. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute. È una deroga al principio proporzionale delle S.p.A. ordinarie, volta a tutelare i piccoli investitori.
Una Sicav può distribuire i proventi di un comparto anche se la società nel complesso è in perdita?
Sì, se lo statuto lo prevede e il revisore contabile assevera la situazione. La distribuzione deve comunque essere compatibile con la sana e prudente gestione della società, e le perdite di un comparto sono imputate esclusivamente al suo patrimonio.
La Banca d'Italia può bloccare i rimborsi delle azioni di una Sicav?
Sì, la Banca d'Italia può limitare il rimborso, anche in deroga a norme di legge, quando necessario a garantire condizioni di sana e prudente gestione della Sicav, ad esempio in caso di crisi di liquidità.
Una Sicav può emettere obbligazioni per finanziarsi?
No. L’art. 35-quater TUF vieta espressamente l’emissione di obbligazioni, di azioni di risparmio e l’acquisto di azioni proprie. Il finanziamento della Sicav avviene esclusivamente tramite le sottoscrizioni degli investitori.