← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob esercita la vigilanza sull’Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari (OCF), approvandone il regolamento e verificandone il corretto funzionamento.
  • La Consob può annullare le delibere dell’OCF contrarie a legge o ai propri atti regolamentari e può adottare misure sostitutive in caso di inerzia dell’OCF.
  • L’OCF è tenuto a trasmettere alla Consob una relazione annuale sulla propria attività.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vigilanza della Consob sull’Organismo

In vigore dal 01/07/1998

1. La Consob vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l’albo, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell’Organismo.

3. L’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.

4. La Consob, le altre autorità di cui all’articolo 4, comma 1 e l’Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. ((La trasmissione di informazioni all’Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d’ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite)) .

5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L’Organismo non può opporre il segreto d’ufficio alla Banca d’Italia, all’IVASS, alla Covip e al Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell’organismo di cui all’articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti. (73)

La vigilanza della Consob sull’OCF

L’art. 31-bis TUF disciplina i poteri di vigilanza della Consob sull’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF). L’OCF è un organismo privato di diritto pubblico, il cui modello ricalca quello dell’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria (OAM) e della SRO (Self-Regulatory Organization) anglosassone, cui il TUF affida la tenuta dell’Albo dei consulenti finanziari e la vigilanza sulla loro attività. La Consob rimane però l’autorità «apicale» che sovrintende all’OCF e ne garantisce il corretto funzionamento.

I poteri della Consob sull’OCF

La Consob può: approvare (o richiedere modifiche al) regolamento dell’OCF; annullare le delibere dell’OCF contrarie alla legge o agli atti regolamentari Consob; adottare misure sostitutive (inclusa la nomina di commissari) in caso di inerzia o gravi inadempienze dell’OCF; richiedere l’accesso agli atti e ai documenti dell’OCF; effettuare ispezioni presso l’OCF. Questi poteri garantiscono che la «delega» di funzioni di vigilanza all’OCF non si traduca in un abbassamento del livello di supervisione.

Obblighi informativi dell’OCF verso la Consob

L’OCF è tenuto a trasmettere annualmente alla Consob una relazione dettagliata sulla propria attività: numero di iscritti, procedimenti disciplinari avviati e conclusi, tendenze del mercato della consulenza finanziaria. La Consob può richiedere informazioni aggiuntive in qualsiasi momento e disporre ispezioni straordinarie. La relazione annuale è anche strumento di accountability pubblica dell’OCF nei confronti del mercato e degli investitori.

Domande frequenti

La Consob può annullare una delibera dell’OCF che ritiene illegittima?

Sì, la Consob ha il potere di annullare le delibere dell’OCF contrarie alla legge, ai propri regolamenti o ai principi generali dell’ordinamento finanziario (art. 31-bis TUF). L’annullamento può riguardare anche singole decisioni disciplinari nei confronti di consulenti.

Cosa succede se l’OCF non agisce contro un consulente che viola le norme?

La Consob può adottare misure sostitutive in caso di inerzia dell’OCF, intervenendo direttamente con propri provvedimenti (incluse le misure cautelari ex art. 7-septies TUF). In casi gravi, può nominare commissari per la gestione dell’OCF.

L’OCF pubblica informazioni sui procedimenti disciplinari a carico dei consulenti?

Sì, l’OCF pubblica le proprie delibere disciplinari (sospensioni, radiazioni dall’Albo) sul proprio sito. La relazione annuale inviata alla Consob include anche dati aggregati sull’attività disciplinare dell’Organismo.

Come si finanzia l’OCF?

L’OCF si finanzia attraverso i contributi annuali degli iscritti all’Albo (consulenti finanziari autonomi e consulenti abilitati all’OFS) e attraverso le tasse di iscrizione. Il bilancio dell’OCF è soggetto all’approvazione della Consob.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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