- I consulenti finanziari autonomi (CFA) sono persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti in modo indipendente, senza detenere fondi dei clienti.
- Devono essere iscritti all’Albo tenuto dall’OCF e rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
- L’attività è esercitabile senza autorizzazione SIM, ma richiede l’iscrizione all’Albo; sono soggetti alla vigilanza della Consob e dell’OCF.
Art. 18 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Consulenti finanziari autonomi)
In vigore dal 01/07/1998
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1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all’articolo 31, comma 6.)) ((73))
La figura del consulente finanziario autonomo
L’art. 18-bis TUF ha introdotto la figura del consulente finanziario autonomo (CFA), professionista che fornisce consulenza in materia di investimenti in modo indipendente, senza essere legato a banche, SIM o SGR, e che non detiene fondi o strumenti finanziari dei clienti. Il CFA può operare sia come persona fisica sia, tramite l’art. 18-ter TUF, attraverso una società di consulenza finanziaria (SCF). Questa figura è distinta dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario), che agisce come agente di un intermediario.
Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Per iscriversi all’Albo dei consulenti finanziari autonomi tenuto dall’OCF, il richiedente deve: possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa; dimostrare un’adeguata professionalità (esame di abilitazione o titolo equipollente); non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con i clienti (indipendenza); sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il mantenimento dell’iscrizione richiede la formazione continua (FPC).
Attività esercitabili e limiti
Il CFA può svolgere consulenza in materia di investimenti (art. 1, c. 5-septies, lett. f, TUF), analisi finanziaria e ricerca in materia di investimenti, purché senza detenere disponibilità liquide o strumenti finanziari dei clienti. Non può invece prestare servizi di gestione individuale di portafogli, eseguire ordini per conto dei clienti o ricevere e trasmettere ordini: attività riservate alle SIM e alle banche autorizzate.
Vigilanza della Consob e dell’OCF
La Consob sovrintende all’OCF e ne approva il regolamento. L’OCF gestisce l’Albo, svolge l’attività disciplinare ordinaria e riceve i ricorsi dei clienti. La Consob interviene con misure di vigilanza dirette, incluse quelle cautelari ex art. 7-septies TUF, in casi di particolare gravità o quando l’azione dell’OCF sia insufficiente.
Domande frequenti
Cosa distingue un consulente finanziario autonomo da un promotore finanziario?
Il consulente finanziario autonomo (CFA) opera in modo indipendente senza essere agente di un intermediario, non detiene fondi dei clienti e percepisce solo fee dal cliente (fee-only). Il promotore finanziario (oggi consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede) agisce per conto di un intermediario e può distribuire prodotti finanziari.
Un CFA può gestire portafogli di investimento per i propri clienti?
No, la gestione individuale di portafogli è un’attività riservata alle SIM e alle banche autorizzate. Il CFA può solo fornire consulenza (raccomandazione) sugli investimenti, senza eseguire ordini né detenere fondi dei clienti.
Come si diventa consulenti finanziari autonomi in Italia?
Bisogna superare l’esame di abilitazione organizzato dall’OCF (o possedere un titolo equipollente), soddisfare i requisiti di onorabilità e indipendenza, stipulare una polizza RC professionale e iscriversi all’Albo tenuto dall’OCF.
Un CFA può ricevere commissioni dai prodotti che consiglia?
No, l’indipendenza del CFA richiede che percepiscano solo onorari dal cliente (fee-only), senza accettare inducements (commissioni, retrocessioni) da terzi, come SGR o emittenti, per i prodotti consigliati. Questo è il principale elemento distintivo rispetto agli intermediari tradizionali.
La Consob vigila direttamente sui consulenti finanziari autonomi?
La Consob sovrintende all’OCF, che è il soggetto deputato alla vigilanza ordinaria. La Consob può intervenire direttamente con misure cautelari (art. 7-septies TUF) in casi di particolare gravità, e può revocare la supervisione dell’OCF in caso di gravi inadempienze.