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Testo dell'articoloVigente
Art. 15 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Persone che agiscono di concerto
In vigore dal 01/07/1998
((1. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 15 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 15 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un’influenza notevole.)) ((106)) ((2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l’ articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .))
In sintesi
Indice dei contenuti
La nozione di azione di concerto nelle acquisizioni finanziarie
L’art. 15-bis TUF introduce la nozione di «persone che agiscono di concerto» nel contesto delle partecipazioni qualificate in SIM e SGR (rilevante anche per l’OPA obbligatoria sulle società quotate). Soggetti che agiscono di concerto sono trattati come un unico acquirente ai fini del calcolo delle soglie di partecipazione rilevante: se tre soggetti acquistano ciascuno il 5%, ma agiscono di concerto, la soglia del 10% (che richiede notifica) risulta superata complessivamente.
Presunzioni di azione concertata
La norma stabilisce presunzioni relative di azione concertata: si presume agiscano di concerto i soggetti legati da accordi, anche informali, per l’esercizio coordinato del diritto di voto; le società appartenenti allo stesso gruppo; i soggetti legati da accordi parasociali rilevanti. Le presunzioni sono relative: chi è presunto agire di concerto può dimostrare che le decisioni di investimento vengono assunte autonomamente e non in modo coordinato.
Rilevanza nella prassi delle acquisizioni
Il concerto è un tema critico nelle operazioni di M&A finanziario. Per esempio, se Alfa S.p.A. e Beta S.r.l., formalmente soggetti indipendenti, acquistano ciascuno il 7% di una SIM nel medesimo periodo, l’Autorità potrebbe valutare se tra loro vi sia un accordo tacito di azione concertata. Se la soglia del 10% aggregata è superata, entrambi avrebbero dovuto procedere con la notifica ex art. 15 TUF prima dell’acquisizione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare Banca d'Italia
Domande frequenti
Due fondi dello stesso gestore che acquistano partecipazioni agiscono di concerto?
Si presume di si', ma e' una presunzione relativa: si puo' dimostrare che le decisioni di investimento sono autonome e non coordinate (art. 15-bis TUF).
Cosa comporta agire di concerto?
Che le partecipazioni dei vari soggetti sono cumulate ai fini del calcolo delle soglie: piu' acquisti del 5% concertati superano insieme la soglia rilevante.
Quando scatta la comunicazione preventiva?
Quando le partecipazioni cumulate raggiungono o superano le soglie dell'art. 15 o consentono il controllo o un'influenza notevole.
Conta la forma dell'accordo tra i soggetti?
No: rileva anche un accordo in qualsiasi forma, ancorche' invalido o inefficace, diretto all'esercizio concertato dei diritti.
Le presunzioni di concerto sono assolute?
No: sono relative; chi e' presunto agire di concerto puo' fornire la prova contraria dell'autonomia delle scelte.
Fonti consultate: 1 fonte verificate