- Individua le autorità nazionali competenti ai sensi del Reg. UE 2016/1011 (Benchmark Regulation) per la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento (benchmark).
- La Consob è l’autorità competente per i benchmark utilizzati negli strumenti finanziari e nei contratti di investimento.
- La Banca d'Italia interviene per i benchmark rilevanti per i contratti di mutuo e credito al consumo.
Art. 7 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 )
In vigore dal 01/07/1998
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1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 .
2. La Banca d’Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all’articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, è l’autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 .
3. La Banca d’Italia è l’autorità competente a decidere, sentita la Consob, sull’applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE , secondo quanto previsto dall’ articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033 .
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE , secondo quanto previsto dall’ articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 .
5. La Consob è l’autorità competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall’ articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033 . ))
Il Regolamento europeo sui benchmark (BMR)
Il Regolamento (UE) 2016/1011 (Benchmark Regulation, BMR) disciplina gli indici di riferimento utilizzati nei contratti finanziari e negli strumenti finanziari (EURIBOR, EONIA, LIBOR, indici azionari come il FTSE MIB). L’art. 7-undecies TUF recepisce le previsioni del BMR nell’ordinamento italiano, individuando Consob e Banca d'Italia come autorità nazionali competenti.
Ruolo della Consob
La Consob è l’autorità competente per la vigilanza sugli amministratori di benchmark utilizzati negli strumenti finanziari (es. fondi che replicano un indice) e nei contratti di investimento. Questo ricomprende la vigilanza sugli amministratori di indici azionari (come l’operatore del FTSE MIB) e sugli utenti dei benchmark nei contratti finanziari. La Consob vigila anche sul rispetto degli obblighi di disclosure e degli standard di governance degli amministratori di benchmark.
Ruolo della Banca d'Italia
La Banca d'Italia interviene per i benchmark rilevanti nei contratti di mutuo, credito al consumo e altri contratti non direttamente legati a strumenti finanziari di investimento. Il tasso EURIBOR, ad esempio, è centrale nei contratti di mutuo variabile e la sua integrità è presidiata con la collaborazione tra le due Autorità e il quadro regolatorio europeo.
Domande frequenti
Chi vigila sul FTSE MIB come benchmark per i fondi italiani?
La Consob è l’autorità nazionale competente per la vigilanza sugli amministratori di benchmark utilizzati negli strumenti finanziari ex art. 7-undecies TUF, che include gli indici azionari come il FTSE MIB. L’amministratore del benchmark deve rispettare il Reg. UE 2016/1011.
Chi vigila sull’EURIBOR per i mutui variabili?
L’EURIBOR è un benchmark critico soggetto al Reg. UE 2016/1011. La vigilanza sull’uso nei contratti di mutuo rientra nella competenza della Banca d'Italia; la Consob vigila per l’utilizzo negli strumenti finanziari di investimento.
Cosa succede se un benchmark smette di essere pubblicato?
Il BMR e le sue norme attuative prevedono obblighi di continuità e fallback per i benchmark critici (come l’EURIBOR). Gli utenti dei benchmark devono predisporre piani di fallback e comunicarli nelle clausole contrattuali, vigilati rispettivamente da Consob e Banca d'Italia.