← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 sono stati abrogati i principali decreti di sicurezza sul lavoro preesistenti: DPR 547/1955 (sicurezza impianti), DPR 164/1956 (cantieri), DPR 303/1956 (igiene lavoro, tranne l’art. 64), D.Lgs. 277/1991, D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 493/1996, D.Lgs. 494/1996, D.Lgs. 187/2005.
  • Sono abrogati anche alcune disposizioni del D.L. 223/2006 e della legge 123/2007.
  • I rinvii a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008, fino all’emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 304 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Abrogazioni

In vigore dal 15/05/2008

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , fatta eccezione per l’ articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 ; b) l’ articolo 36-bis , (( commi 1 , 2 , 3 , 4 e 5,)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ; d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 ; d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 .

1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’ articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’ articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma

1. 3. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Le abrogazioni del D.Lgs. 81/2008: la rivoluzione normativa della sicurezza sul lavoro

L’art. 304 D.Lgs. 81/2008 elenca le norme abrogate dall’entrata in vigore del decreto. Si tratta di un elenco di straordinaria importanza storica: con l’abrogazione del D.Lgs. 626/1994 (il principale decreto di sicurezza degli anni Novanta, che aveva recepito le direttive europee del 1989 e che aveva rivoluzionato la sicurezza sul lavoro italiana) e dei decreti presidenziali degli anni Cinquanta (DPR 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956), il D.Lgs. 81/2008 ha operato una vera e propria codificazione della materia della sicurezza sul lavoro: ha riunito in un unico testo organico le disposizioni che erano frammentate in decine di fonti normative diverse.

Il DPR 547/1955 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) era la pietra miliare della sicurezza ante-626: conteneva obblighi dettagliatissimi su macchinari, impianti, attrezzature, protezioni personali. Molte delle sue disposizioni sono confluite nel D.Lgs. 81/2008, in particolare nel Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro). Il DPR 164/1956 (norme di prevenzione degli infortuni nei cantieri) ha trovato il suo erede nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili). Il DPR 303/1956 (norme generali per l’igiene del lavoro) è stato quasi interamente abrogato, con la sola eccezione dell’art. 64 (requisiti degli ambienti di lavoro per quanto riguarda l’altezza, il cubaggio e la superficie dei locali).

La norma di salvaguardia del comma 3, secondo cui i rinvii normativi alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. 81/2008, è fondamentale per garantire la continuità dell’ordinamento: tutte le norme regolamentari, contrattuali, amministrative e giurisprudenziali che richiamavano il D.Lgs. 626/1994 continuano a valere, con il rinvio che opera automaticamente alle disposizioni corrispondenti del D.Lgs. 81/2008.

La parziale abrogazione del DPR 303/1956: l’art. 64 rimane in vigore

Il DPR 303/1956 è stato abrogato «fatta eccezione per l’articolo 64»: questa norma, che fissa i requisiti minimi di altezza (3 metri nei locali adibiti al lavoro), cubaggio (10 m³ per lavoratore nei locali chiusi) e superficie (2 m² per lavoratore) dei locali di lavoro, è rimasta in vigore perché non trovava un equivalente specifico nel D.Lgs. 81/2008. L’art. 64 DPR 303/1956 continua quindi a essere una norma vigente e vincolante per tutti i datori di lavoro.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 626/1994 è ancora applicabile per i procedimenti penali avviati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008?

No, in quanto il D.Lgs. 81/2008 ha abrogato il D.Lgs. 626/1994. Per i procedimenti penali relativi a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 si applica il principio del favor rei (art. 2 c.p.): si applica la norma più favorevole al reo tra quella vigente al momento del fatto (D.Lgs. 626/1994) e quella vigente al momento del giudizio (D.Lgs. 81/2008).

Le norme tecniche (UNI, CEI) emanate con riferimento al D.Lgs. 626/1994 sono ancora valide?

Sì, quelle non sostituite da versioni aggiornate. La norma di salvaguardia del comma 3 dell’art. 304 prevede che i rinvii a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Le norme tecniche emanate per il D.Lgs. 626/1994 continuano a essere applicabili nei limiti in cui le disposizioni di riferimento corrispondono a quelle del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 64 del DPR 303/1956 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008?

No, l’art. 64 del DPR 303/1956 è espressamente escluso dall’abrogazione dell’art. 304 D.Lgs. 81/2008 ('fatta eccezione per l’art. 64'). Rimane in vigore come norma autonoma e vincola tutti i datori di lavoro al rispetto dei requisiti minimi di altezza (3 m), cubaggio (10 m³ per lavoratore) e superficie (2 m² per lavoratore) dei locali di lavoro chiusi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.