In sintesi
- Le posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto) gravano anche su chi, pur privo di regolare investitura formale, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuna di tali figure.
- Il criterio è l’effettivo esercizio dei poteri, non la qualifica formale: chi dirige, organizza e controlla di fatto risponde come se avesse la qualifica formale corrispondente.
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Art. 299 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Esercizio di fatto di poteri direttivi
In vigore dal 15/05/2008
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 299 Codice Civile: Cognome dell'adottato
- Articolo 299 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 299 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità prima della costituzione
- Articolo 299 Codice di Procedura Penale: Revoca e sostituzione delle misure
- Articolo 299 Codice Penale: Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L’esercizio di fatto dei poteri direttivi: il principio dell’effettività
L’art. 299 D.Lgs. 81/2008 codifica il principio dell’effettività nell’attribuzione delle posizioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro. Le «posizioni di garanzia» sono le situazioni giuridiche che fanno sorgere in capo a un soggetto specifici obblighi di protezione verso determinati beni giuridici (la vita e l’integrità fisica dei lavoratori): le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto sono definite nell’art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) D.Lgs. 81/2008.
Il principio dell’effettività stabilisce che queste posizioni di garanzia non dipendono dall’investitura formale (nomina, delega, contratto) ma dall’effettivo esercizio dei poteri corrispondenti. Chi esercita in concreto il potere di organizzare il lavoro, dirigere i lavoratori, allocare le risorse per la sicurezza e adottare le misure preventive risponde come datore di lavoro di fatto, anche se non ha ricevuto formalmente quella qualifica. Analogamente, chi esercita di fatto il potere di impartire istruzioni ai lavoratori e di controllarne l’operato risponde come preposto di fatto.
La giurisprudenza sul datore di lavoro di fatto
La norma è di particolare rilevanza nelle situazioni di «società di comodo», nelle holding e nei gruppi societari, dove le decisioni operative sono spesso prese da soggetti che formalmente non rivestono la qualifica di datore di lavoro: il socio di maggioranza che gestisce di fatto la società, il responsabile dell’ufficio acquisti che decide quali DPI acquistare, il direttore tecnico che organizza i cantieri. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in queste situazioni chi esercita in concreto i poteri del datore di lavoro risponde penalmente degli illeciti in materia di sicurezza, anche in assenza di una nomina formale.
Alfa S.r.l. ha nominato Tizio come datore di lavoro formale, ma nella pratica è Caio, socio di maggioranza e direttore operativo, a prendere tutte le decisioni sulla sicurezza, ad allocare (o non allocare) il budget per la formazione dei lavoratori e ad impartire le istruzioni operative. In caso di infortuni, Caio risponde come datore di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 299, indipendentemente dal fatto che il contratto sociale indichi Tizio come responsabile.
La delega di funzioni e i suoi limiti
L’art. 299 va letto in combinato disposto con l’art. 16 D.Lgs. 81/2008 sulla delega di funzioni. La delega valida e formale consente al datore di lavoro di trasferire la responsabilità operativa al delegato, ma non elimina la posizione di garanzia del delegante per i profili di alta vigilanza. Il principio dell’effettività dell’art. 299 opera in senso opposto: anche senza delega formale, chi esercita di fatto i poteri del delegato risponde della posizione di garanzia corrispondente. I due principi insieme garantiscono una copertura completa: non si può essere esenti da responsabilità né per mancanza di nomina formale (art. 299) né per presenza di nomina formale che non corrisponde alla realtà operativa (art. 16 letto in combinato con art. 299).
Domande frequenti
Il socio unico di una S.r.l. che non ha la qualifica formale di datore di lavoro risponde comunque delle violazioni in materia di sicurezza?
Sì, se esercita in concreto i poteri del datore di lavoro: organizza il lavoro, decide le misure di sicurezza, assume i lavoratori, gestisce il budget per la sicurezza. In questo caso è datore di lavoro di fatto ex art. 299 e risponde penalmente delle violazioni del D.Lgs. 81/2008, anche se formalmente è un «semplice» socio.
Il direttore di produzione di uno stabilimento che impartisce istruzioni ai lavoratori senza essere formalmente nominato dirigente è responsabile?
Sì. Se il direttore di produzione esercita in concreto i poteri del dirigente (organizzazione del lavoro, istruzioni operative, allocazione delle risorse) risponde come dirigente di fatto ex art. 299. Questa posizione di garanzia si aggiunge, non si sostituisce, a quella del datore di lavoro formale: entrambi possono rispondere delle violazioni relative alle mansioni in concreto svolte.
La nomina formale di un RSPP esenta il datore di lavoro da responsabilità?
No. L’RSPP non ha una posizione di garanzia propria in materia di sicurezza: è un consulente del datore di lavoro, non un soggetto che ne sostituisce la responsabilità. La Corte di Cassazione ha chiarito che la nomina dell’RSPP non trasferisce al servizio di prevenzione la responsabilità penale del datore di lavoro, che rimane titolare degli obblighi non delegabili ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 e dell’obbligo di alta vigilanza.