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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 286-ter definisce: «luoghi di lavoro interessati» (strutture sanitarie pubbliche e private sotto responsabilità del datore di lavoro), «dispositivi medici taglienti» (oggetti che possono tagliare, pungere o infettare, considerati attrezzature di lavoro ex D.Lgs. 81/2008), «misure di prevenzione specifiche» e «subfornitore».
  • I dispositivi medici taglienti comprendono aghi, bisturi, lancette, forbici chirurgiche, fiale di vetro: tutti qualificati come attrezzature di lavoro, con le relative implicazioni per la valutazione del rischio e la manutenzione.
  • Le «misure di prevenzione specifiche» includono l’utilizzo di dispositivi con meccanismo di protezione integrato che proteggono l’operatore durante e dopo la procedura.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 286 ter D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

In vigore dal 15/05/2008

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1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro; b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro; c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo; d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. ))

Le definizioni del Titolo X-bis: chiarezza per un rischio concreto

L’art. 286-ter fornisce le definizioni operative del Titolo X-bis sulle ferite da taglio in ambito sanitario. La scelta definitoria più rilevante riguarda i «dispositivi medici taglienti»: sono «oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare». La norma precisa che tali dispositivi «sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro»: questa qualificazione ha importanti conseguenze giuridiche, perché assoggetta i dispositivi medici taglienti alla disciplina del Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro) e agli obblighi di marcatura CE, conformità alle direttive sui dispositivi medici e manutenzione.

Le principali categorie di dispositivi medici taglienti nell’uso quotidiano ospedaliero includono: aghi ipodermici (per iniezioni, prelievi ematici, flebo), bisturi (monouso o riutilizzabili), lancette pungidito (glicemia), aghi per sutura, cannule, fiale di vetro, pinze chirurgiche con bordi taglienti, fogli e frammenti di vetro contaminato. La varietà di questi dispositivi impone una valutazione del rischio specifica per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna procedura clinica.

I «luoghi di lavoro interessati»: le strutture sanitarie pubbliche e private

La definizione di «luoghi di lavoro interessati» è intenzionalmente ampia: «strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro». Rientrano in questa definizione: ospedali, cliniche private, ambulatori medici con personale dipendente, laboratori analisi, studi odontoiatrici con personale dipendente, case di cura, residenze sanitarie assistenziali (RSA), servizi di emergenza sanitaria (118), strutture dialisi, centri di radioterapia. Sono invece escluse le strutture in cui il datore di lavoro non ha la responsabilità organizzativa e decisionale dell’attività sanitaria (es. studi professionali puramente individuali).

Le «misure di prevenzione specifiche» e i safety devices

La definizione di «misure di prevenzione specifiche» pone enfasi sui «dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza»: i cosiddetti «safety devices» o «dispositivi sicuri». Questi dispositivi sono progettati per ridurre il rischio di puntura accidentale attraverso meccanismi che, al termine della procedura, proteggono il lavoratore dall’ago o dalla lama. Esempi concreti: siringhe con ago retraibile automaticamente dopo l’iniezione; aghi da venipuntura con cappuccio di protezione che si chiude con un clic; bisturi con lama retraibile; lancette pungidito con meccanismo di ritiro automatico. L’adozione di questi dispositivi è al centro della strategia di prevenzione del Titolo X-bis: la lettera c) dell’art. 286-sexies SIC impone di adottare «dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza».

Il subfornitore: un soggetto spesso trascurato

La definizione di «subfornitore», «ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro», copre una vasta gamma di lavoratori che operano nelle strutture sanitarie in base a contratti di appalto o fornitura di servizi: addetti alle pulizie e alla sanificazione, addetti alla lavanderia ospedaliera, tecnici di manutenzione delle apparecchiature mediche, addetti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari. Questi lavoratori possono venire a contatto con dispositivi medici taglienti contaminati (es. aghi abbandonati nei sacchi dei rifiuti, bisturi non smaltiti correttamente) e sono quindi esposti al medesimo rischio degli operatori sanitari diretti.

Domande frequenti

Un ambulatorio medico con una sola assistente (dipendente) è un 'luogo di lavoro interessato' ai sensi dell’art. 286-ter?

Sì, se vi si svolge attività sanitaria sotto la responsabilità organizzativa del datore di lavoro (il medico titolare) e vi è almeno un lavoratore dipendente. Il Titolo X-bis si applica indipendentemente dalle dimensioni della struttura. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio ex art. 286-quinquies e adottare le misure dell’art. 286-sexies.

Le fiale di vetro rotte in laboratorio sono 'dispositivi medici taglienti' ai sensi dell’art. 286-ter?

Sì. La definizione include tutti gli oggetti «che possono tagliare, pungere o infettare» nell’ambito dell’assistenza sanitaria. I frammenti di vetro da fiale contaminate con sangue o liquidi biologici rientrano nella definizione. Il datore di lavoro deve prevedere procedure specifiche per la raccolta sicura dei frammenti di vetro contaminato (uso di pinze, contenitori rigidi forati) nell’ambito delle misure ex art. 286-sexies.

I dispositivi di protezione individuale contro le ferite da taglio (es. guanti antitaglio) sono sufficienti come misura di prevenzione ai sensi del Titolo X-bis?

No. Il Titolo X-bis segue la gerarchia delle misure di prevenzione dell’art. 15 D.Lgs. 81/2008: prima eliminazione del rischio (art. 286-sexies, lettera b, eliminare gli oggetti taglienti non necessari), poi riduzione (safety devices), poi protezione collettiva (contenitori per lo smaltimento), infine DPI. I guanti da soli non sono sufficienti e non possono sostituire l’adozione dei safety devices.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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