- Se la valutazione del rischio lo richiede, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ex art. 41 SIC.
- Il datore di lavoro, su parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per i lavoratori vulnerabili: vaccinazione gratuita e allontanamento temporaneo per i soggetti a rischio speciale.
- Il medico competente informa il datore di lavoro se riscontra, in più lavoratori esposti allo stesso agente, anomalie sanitarie correlate all’esposizione, attivando una nuova valutazione del rischio.
- Il medico competente informa i lavoratori sul controllo sanitario, sulla necessità di accertamenti post-cessazione e sui vantaggi e rischi della vaccinazione.
Art. 279 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Prevenzione e controllo
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
41. ))
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo
42. 3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo
271. 5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e
- Articolo 279 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 279 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti del collegio
- Articolo 279 Codice di Procedura Penale: Giudice competente
- Articolo 279 Codice Penale: Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica
La sorveglianza sanitaria nel rischio biologico: specificità e obiettivi
L’art. 279 D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, richiamando per il regime generale l’art. 41 D.Lgs. 81/2008 (protocollo sanitario, visite periodiche, idoneità alla mansione). Il rinvio all’art. 41 non è ridondante: chiarisce che la sorveglianza sanitaria per il rischio biologico non ha un regime autonomo separato, ma si inserisce nel sistema generale di sorveglianza del medico competente, con le specificità previste dall’art. 279.
La sorveglianza sanitaria per il rischio biologico presenta peculiarità significative rispetto ad altri rischi professionali. Primo: il periodo di latenza delle malattie infettive professionali può essere breve (giorni-settimane per le malattie acute) o molto lungo (anni-decenni per infezioni croniche come l’HCV o la TBC latente). Secondo: alcune malattie infettive professionali sono prevenibili attraverso la vaccinazione, strumento non disponibile per la maggior parte degli altri rischi. Terzo: il lavoratore che sviluppa una malattia infettiva professionale può diventare esso stesso fonte di contagio per i colleghi e per i pazienti/clienti, rendendo la sorveglianza sanitaria anche uno strumento di protezione collettiva.
Il protocollo sanitario per il rischio biologico
Il comma 1 condiziona la sorveglianza sanitaria al risultato della valutazione del rischio: scatta solo «qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità». Per le attività con agenti di Gruppo 1, o per quelle con esposizione accidentale a rischio basso (art. 271, comma 4 SIC), la sorveglianza sanitaria può non essere obbligatoria. Per le attività con agenti di Gruppo 2, 3 o 4, la sorveglianza sanitaria è generalmente richiesta.
Il protocollo sanitario per il rischio biologico comprende tipicamente: visita medica preventiva prima dell’adibizione; visite periodiche (con frequenza stabilita dal medico competente in relazione al rischio, tipicamente annuale o biennale); test sierologici per gli agenti rilevanti (es. HBsAg, anti-HCV, IGRA per la TBC nei lavoratori dei reparti pneumologici); aggiornamento della storia vaccinale; esame emocromocitometrico di base; valutazione del sistema immunologico per i soggetti immunodepressi; visite post-esposizione a rischio accidentale.
La vaccinazione: strumento preventivo privilegiato
Il comma 2, lettera a) prevede che il datore di lavoro, su parere del medico competente, metta a disposizione vaccini efficaci per i lavoratori non ancora immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, «da somministrare a cura del medico competente». La vaccinazione è gratuita per il lavoratore e deve essere proposta attivamente, non si limita a renderla disponibile su richiesta. I vaccini rilevanti per i lavoratori esposti a rischio biologico professionale includono: vaccino anti-epatite B (obbligatorio per gli operatori sanitari ex D.Lgs. 137/1993); vaccino antinfluenzale (raccomandato per tutti i lavoratori sanitari); vaccino anti-TBC (BCG, in casi specifici); vaccino anti-epatite A (per lavoratori delle fognature, degli impianti di depurazione e dei laboratori diagnostici); vaccini anti-zoonotici (anti-brucellosi, anti-febbre Q) per il personale veterinario.
Il lavoratore ha diritto di rifiutare la vaccinazione, essa non può essere imposta coattivamente. Tuttavia, il medico competente, in caso di rifiuto, deve valutare se il lavoratore possa continuare a essere adibito alla mansione a rischio senza comprometterne l’incolumità o quella dei colleghi. In alcuni casi (es. operatori sanitari non vaccinati contro l’epatite B che operano in sale operatorie), il rifiuto della vaccinazione può portare a un giudizio di inidoneità parziale alla mansione.
L’allontanamento temporaneo dei lavoratori vulnerabili
La lettera b) prevede l’allontanamento temporaneo del lavoratore dai compiti a rischio biologico «secondo le procedure dell’art. 42 SIC» (cambio di mansione), per i soggetti vulnerabili per cui si richiedono misure speciali di protezione. I soggetti vulnerabili tipici nel rischio biologico includono: lavoratrici in gravidanza o in allattamento (rischio di trasmissione verticale di CMV, toxoplasmosi, HBV); lavoratori immunodepressi (HIV-positivi, chemioterapia, cortisonici a lungo termine) esposti ad agenti opportunistici; soggetti con patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze (es. cirrosi epatica in lavoratori esposti a HCV).
Il cluster di casi: la sentinella epidemiologica
Il comma 3 introduce un meccanismo di sorveglianza epidemiologica aziendale: quando il medico competente riscontra «l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione» in più lavoratori esposti allo stesso agente, ne informa il datore di lavoro. Il cluster di casi non è necessariamente la prova di un fallimento delle misure di prevenzione, ma è un segnale di allerta che impone al datore di lavoro una nuova valutazione del rischio (comma 4). Il medico competente, di fronte a un cluster di sieroconversioni HBV o di positività IGRA per TBC in un reparto ospedaliero, deve notificarlo al datore di lavoro, che a sua volta deve esaminare se le misure di protezione siano effettivamente adeguate e se siano state rispettate.
Domande frequenti
La vaccinazione anti-epatite B è obbligatoria per tutti i lavoratori sanitari?
Sì, per gli operatori sanitari a rischio professionale di esposizione al virus dell’Epatite B (HBV), la vaccinazione è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 137/1993 e dell’art. 279 D.Lgs. 81/2008. Il rifiuto non è sanzionato penalmente, ma il medico competente può dichiarare il lavoratore non idoneo alle mansioni che comportano esposizione percutanea o parenterale a sangue e liquidi biologici.
Con quale frequenza il medico competente deve visitare i lavoratori esposti a rischio biologico di Gruppo 3?
La frequenza delle visite è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario, in funzione della valutazione del rischio specifico. Per i lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 3 (es. TBC, HIV), la frequenza tipica è annuale. Il medico competente può aumentare la frequenza per i soggetti vulnerabili (immunodepressi, gravide) o ridurla per i lavoratori con lungo storico di negatività sierologica.
Il medico competente può comunicare all’RLS informazioni sanitarie sui singoli lavoratori per segnalare un cluster di casi?
No. Il medico competente è vincolato dal segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera f) D.Lgs. 81/2008): non può comunicare all’RLS dati sanitari individuali senza il consenso del lavoratore. Il comma 3 dell’art. 279 impone di informare il datore di lavoro (non l’RLS) dell’esistenza di anomalie di gruppo, senza identificare i singoli lavoratori coinvolti.
Alfa S.r.l. gestisce un allevamento di pollame: i lavoratori devono essere monitorati per la febbre aviaria (H5N1)?
Il virus H5N1 è classificato nel Gruppo 3. Se la valutazione del rischio ex art. 271 SIC evidenzia un rischio di esposizione (es. in zone con casi di influenza aviaria nei volatili), il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria ex art. 279, comprensiva di monitoraggio clinico periodico e, su indicazione del medico competente, accertamenti virologici in caso di sintomi respiratori nei lavoratori.
Per quanto tempo il medico competente deve conservare la cartella sanitaria di un lavoratore esposto ad agenti biologici?
Ex art. 280, comma 4 D.Lgs. 81/2008, le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL (ora INAIL) per 10 anni dalla cessazione delle attività. Per gli agenti che possono causare infezioni latenti o con sequele a lungo termine (indicati nell’allegato XLVI), il periodo di conservazione è esteso a 40 anni.