- In caso di incidente con dispersione di agenti biologici di Gruppo 2, 3 o 4, i lavoratori abbandonano immediatamente la zona; vi rientrano solo gli addetti agli interventi necessari, con idonei mezzi di protezione.
- Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza, i lavoratori e il RLS dell’evento, delle cause e delle misure adottate o da adottare; la comunicazione può avvenire anche in via telematica.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Art. 277 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di emergenza
In vigore dal 15/05/2008
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. ((Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.))
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Stesso numero, altri codici
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Le emergenze biologiche: la catena di gestione e comunicazione
L’art. 277 D.Lgs. 81/2008 disciplina le procedure di emergenza in caso di incidenti che comportano la dispersione nell’ambiente di un agente biologico classificato. La norma introduce una doppia catena: una catena operativa immediata (evacuazione e intervento degli addetti specializzati) e una catena informativa (notifica dell’organo di vigilanza, dei lavoratori e dell’RLS). Entrambe le catene devono essere pianificate in anticipo nel piano di emergenza biologica che fa parte del DVR ex art. 271, comma 5, lettera e SIC.
La disposizione si applica esclusivamente agli agenti di Gruppo 2, 3 o 4: un incidente in un laboratorio BSL-1 che lavora con agenti di Gruppo 1 non attiva le procedure di emergenza dell’art. 277. Tuttavia, nella pratica, i laboratori più evoluti adottano procedure di emergenza strutturate anche per gli agenti di Gruppo 1, in linea con il principio di prevenzione proporzionata al rischio.
L’evacuazione immediata e la rientranza controllata
Il comma 1 stabilisce due regole operative fondamentali. Prima regola: in caso di dispersione di un agente di Gruppo 2, 3 o 4, «i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata». Questo obbligo non ammette eccezioni: anche il lavoratore che ritiene di poter gestire la situazione da solo deve abbandonare l’area, in ragione del rischio di esposizione prolungata o di contagio a cascata. Seconda regola: solo gli addetti agli «interventi necessari» possono rientrare nell’area, «con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione». La qualifica di «addetto agli interventi necessari» deve essere predefinita nel piano di emergenza: non si improvvisa durante l’emergenza chi è autorizzato a rientrare con la tuta di protezione.
Nella pratica, i laboratori BSL-3 e BSL-4 dispongono di squadre di emergenza biologica preformate, composte da lavoratori specificamente addestrati all’uso di DPI di massima protezione (es. tute pressurizzate per il BSL-4). Nei contesti BSL-2, la squadra di emergenza può coincidere con il personale già addetto al laboratorio, purché sia adeguatamente formato.
L’obbligo di notifica: tempestività e completezza
Il comma 2 impone al datore di lavoro di informare «al più presto» l’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/UOPSAL), i lavoratori e l’RLS. La locuzione «al più presto» non indica un termine preciso in ore o giorni, ma impone la massima tempestività compatibile con la gestione immediata dell’emergenza. In caso di incidente con agenti di Gruppo 3 o 4, la notifica deve avvenire nel minor tempo possibile per consentire all’organo di vigilanza di attivare le proprie procedure di risposta epidemiologica (contact tracing, quarantena dei potenzialmente esposti, misure di contenimento ambientale).
La comunicazione deve contenere: l’evento (cosa è successo, dove e quando), le cause identificate o supposte, le misure già adottate e quelle che si intende adottare. Il decreto correttivo ha introdotto la possibilità di effettuare la comunicazione «in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro»: questa previsione modernizza la procedura di notifica, consentendo l’uso di posta elettronica certificata (PEC) o sistemi telematici regionali per la notifica degli incidenti biologici.
L’obbligo di segnalazione a carico dei lavoratori
Il comma 3 introduce un obbligo simmetrico a carico dei lavoratori: segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici. Questa segnalazione è fondamentale per attivare tempestivamente le misure di profilassi post-esposizione (es. immunizzazione passiva per l’epatite B entro 48 ore, terapia antiretrovirale post-esposizione per HIV entro 72 ore) che perdono efficacia se applicate tardivamente.
Tizio, tecnico di laboratorio BSL-2, si punge accidentalmente con un ago usato per inoculare colture di Epatite B (Gruppo 3). Deve immediatamente segnalare l’incidente al preposto e al medico competente. La mancata segnalazione immediata configura una violazione dell’art. 277, comma 3, punita dall’art. 285, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008 con l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 300 a 800 euro. Oltre alla sanzione, la mancata segnalazione può compromettere l’efficacia della profilassi post-esposizione (immunoglobuline anti-HBV + vaccino entro 24-48 ore).
Il piano di emergenza biologica come strumento preventivo
L’art. 277 va letto in combinato disposto con l’art. 271, comma 5, lettera e SIC che richiede la predisposizione di un «programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico». Questo programma deve essere redatto prima dell’avvio delle attività, deve essere conosciuto da tutti i lavoratori esposti (art. 278 SIC) e deve essere esercitato periodicamente con simulazioni pratiche, alla stregua dei piani di evacuazione antincendio.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il datore di lavoro deve notificare l’organo di vigilanza dopo un incidente biologico con agente di Gruppo 3?
La norma dice 'al più presto', senza indicare un termine specifico. Nella prassi, la notifica deve avvenire entro poche ore dall’evento per gli agenti di Gruppo 3 e immediatamente per quelli di Gruppo 4. Il ritardo nella notifica è punito dall’art. 282, comma 2, lettera b) D.Lgs. 81/2008 (arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro per violazione dell’art. 277, comma 2).
Un lavoratore che si rifiuta di evacuare l’area contaminata commette un illecito?
Il comma 1 impone ai lavoratori l’obbligo di abbandonare la zona, ma il D.Lgs. 81/2008 non prevede una sanzione esplicita per il lavoratore che non evacua. Tuttavia, il rifiuto di ottemperare a misure di sicurezza impartite dal datore di lavoro può integrare una violazione disciplinare contrattuale e, in casi estremi, configurare il reato di inosservanza delle norme di sicurezza. Il lavoratore che rimane nella zona rischia anche di compromettere le operazioni di soccorso degli addetti all’emergenza.
La profilassi post-esposizione per HIV deve essere avviata entro quanto tempo dalla puntura accidentale con ago potenzialmente contaminato?
La profilassi post-esposizione (PEP) con farmaci antiretrovirali è efficace se avviata entro 72 ore dall’esposizione, con efficacia massima nelle prime 2-4 ore. Per questo motivo la segnalazione immediata prevista dall’art. 277, comma 3 è fondamentale: il ritardo nella segnalazione può compromettere l’efficacia della PEP e aumentare il rischio di sieroconversione del lavoratore.
Chi è responsabile se durante l’emergenza biologica un lavoratore non autorizzato rientra nell’area senza DPI e si contagia?
La responsabilità ricade principalmente sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto predisporre un piano di emergenza che impedisca fisicamente l’accesso di non autorizzati (es. segnaletica, blocchi dell’accesso) e formare tutti i lavoratori sulle procedure di evacuazione. In aggiunta, il preposto che non ha impedito il rientro non autorizzato può rispondere di violazione dell’art. 19, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008.
Caio, infermiere di pronto soccorso, viene spruzzato negli occhi da sangue di un paziente di cui non si conosce lo stato sierologico: cosa deve fare immediatamente?
Caio deve immediatamente lavare abbondantemente gli occhi con acqua (stazione di lavaggio oculare ex art. 273 SIC), segnalare l’incidente al preposto o al medico competente (art. 277, comma 3 SIC), e accedere alla procedura aziendale di post-esposizione biologica. Il paziente fonte dovrebbe essere testato per HIV, HBV, HCV con il suo consenso. Il medico competente valuterà la necessità di profilassi (es. immunoglobuline anti-HBV + vaccino se il paziente è HBsAg positivo).