- Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio biologico nell’ambito del DVR ex art. 17 SIC, considerando classificazione degli agenti, malattie trasmissibili, effetti allergici/tossici e sinergie tra agenti diversi.
- La valutazione deve essere ripetuta ogni 3 anni o ogni volta che si verificano modifiche significative dell’attività lavorativa.
- Il DVR deve essere integrato con sezioni specifiche: fasi di lavoro a rischio, numero di lavoratori esposti, misure adottate e piano di emergenza per agenti di Gruppo 3/4.
- Nelle attività con esposizione accidentale (non deliberata), il datore di lavoro può derogare ad alcune misure specifiche se la valutazione lo consente.
- Il rappresentante per la sicurezza (RLS) è consultato prima della valutazione e ha accesso ai relativi dati.
Art. 271 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Stesso numero, altri codici
- Art. 271 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine
- Articolo 271 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 271 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo chiamato
- Articolo 271 Codice di Procedura Penale: Divieti di utilizzazione
- Articolo 271 Codice Penale: Associazioni antinazionali
La valutazione del rischio biologico: specificità e integrazione nel DVR generale
L’art. 271 D.Lgs. 81/2008 è la norma cardine della prevenzione del rischio biologico sul lavoro. Stabilisce che la valutazione dei rischi biologici non è una procedura autonoma e separata, ma si integra nel documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008. Questa integrazione ha implicazioni pratiche rilevanti: il DVR del laboratorio diagnostico o dell’ospedale non può limitarsi a citare genericamente il «rischio biologico», ma deve contenere una valutazione specifica che risponda a tutti i criteri elencati nell’art. 271, comma 1.
I criteri di valutazione individuati dal comma 1 sono sei: (a) la classificazione degli agenti biologici secondo l’allegato XLVI o, in assenza, la classificazione provvisoria del datore di lavoro; (b) le informazioni sulle malattie trasmissibili; (c) i potenziali effetti allergici e tossici (distinti dagli effetti infettivi: un fungo come Aspergillus fumigatus può causare allergie anche senza infettare il soggetto); (d) le patologie note dei lavoratori correlate all’attività; (e) le comunicazioni dell’autorità sanitaria su situazioni di rischio emergenti; (f) il sinergismo tra diversi agenti biologici presenti contemporaneamente nel medesimo ambiente.
Il sinergismo tra agenti biologici: un aspetto spesso sottovalutato
Il criterio del sinergismo (lettera f) è forse il più trascurato nella pratica, ma può avere rilevanza significativa. In un reparto ospedaliero di malattie infettive, la contemporanea presenza di pazienti con TBC (Mycobacterium tuberculosis, Gruppo 3) e pazienti HIV-positivi (Gruppo 3) crea una situazione di rischio sinergico: i lavoratori esposti a entrambi gli agenti subiscono un rischio composto maggiore della semplice somma dei rischi individuali, poiché l’infezione da HIV compromette le difese immunitarie e aumenta la suscettibilità alla TBC. Il DVR deve esplicitamente considerare questa interazione.
Il contenuto obbligatorio del DVR ampliato
Il comma 5 specifica le informazioni aggiuntive che il DVR deve contenere per il rischio biologico: (a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano rischio di esposizione; (b) il numero dei lavoratori addetti; (c) le generalità del RSPP; (d) metodi, procedure e misure preventive adottate; (e) il piano di emergenza per gli agenti di Gruppo 3 e 4 in caso di difetto nel contenimento fisico. Quest'ultimo elemento, il piano di emergenza, è particolarmente importante: deve essere un documento operativo, non una generica dichiarazione di intenti, che preveda procedure dettagliate per l’evacuazione del personale, la decontaminazione dell’area, la notifica alle autorità sanitarie e la gestione sanitaria dei potenzialmente esposti.
La periodicità della valutazione: 3 anni e revisione dinamica
Il comma 3 stabilisce che la valutazione deve essere aggiornata almeno ogni tre anni oppure ogni volta che si verificano modifiche significative dell’attività lavorativa ai fini della sicurezza e della salute. La revisione triennale obbligatoria distingue la valutazione del rischio biologico da quella per altri rischi, che ai sensi dell’art. 29, comma 3 D.Lgs. 81/2008 deve essere aggiornata in occasione di modifiche. Nel caso del rischio biologico, il legislatore ha introdotto una revisione periodica automatica, in ragione dell’evoluzione rapida delle conoscenze scientifiche sugli agenti patogeni (nuovi agenti emergenti, nuove evidenze sulla trasmissibilità, aggiornamenti dell’allegato XLVI).
La deroga per le esposizioni accidentali
Il comma 4 è di grande rilevanza pratica per un’ampia categoria di lavoratori: quelli che operano in attività in cui l’esposizione ad agenti biologici non è deliberata, ma può verificarsi accidentalmente (allegato XLIV: agricoltura, allevamento, raccolta rifiuti, smaltimento acque reflue, servizi sanitari, lavoratori di laboratorio clinico). Per queste categorie, se la valutazione del rischio dimostra che le misure specifiche previste dagli artt. 273, 274, 275 e 279 non sono necessarie, il datore di lavoro può esimersi dall’adottarle. Si tratta di una deroga condizionata: il datore di lavoro deve comunque effettuare la valutazione e documentare le ragioni per cui ha ritenuto le misure non necessarie.
In pratica, un allevatore che lavora con animali sani in condizioni igieniche controllate può ragionevolmente concludere che le misure di contenimento di livello 2 (art. 273) non siano necessarie per i propri dipendenti, purché la valutazione documentata lo supporti. Al contrario, un macellaio che opera in un mattatoio con animali provenienti da zone a rischio di brucellosi non può operare la medesima deroga.
Il ruolo dell’RLS nella valutazione del rischio biologico
Il comma 6 garantisce all’RLS una partecipazione attiva: deve essere consultato prima dell’effettuazione della valutazione e ha accesso ai dati del DVR ampliato ex comma 5. Questa disposizione rafforza il sistema di partecipazione dei lavoratori alla gestione del rischio biologico, particolarmente rilevante nei contesti sanitari dove i lavoratori (infermieri, medici, tecnici di laboratorio) possiedono spesso una conoscenza diretta dei rischi operativi che può arricchire la valutazione condotta dall’RSPP.
Domande frequenti
Ogni quanti anni deve essere aggiornata la valutazione del rischio biologico?
Almeno ogni 3 anni ai sensi dell’art. 271, comma 3 D.Lgs. 81/2008, oppure prima se si verificano modifiche significative dell’attività lavorativa che incidono sull’esposizione ad agenti biologici (es. introduzione di nuovi agenti, nuove procedure, nuovi locali). La revisione è obbligatoria anche quando l’allegato XLVI viene aggiornato con nuove classificazioni di agenti.
Il DVR di un’azienda metalmeccanica deve contenere una sezione sul rischio biologico?
Sì, se nell’attività possono essere presenti agenti biologici, anche accidentalmente (es. lavoratori esposti a liquidi di raffreddamento contaminati da legionella, Pseudomonas o miceti). La valutazione può concludere che il rischio è basso e le misure specifiche non necessarie (art. 271, comma 4), ma deve essere documentata nel DVR.
Il piano di emergenza biologica deve essere un documento separato dal DVR?
No, può essere inserito come sezione specifica del DVR ex art. 271, comma 5, lettera e). Tuttavia, deve essere un documento operativo con procedure dettagliate, non una generica dichiarazione. Deve specificare: chi allerta l’organo di vigilanza, chi gestisce la decontaminazione, quali lavoratori ricevono profilassi post-esposizione e in quali tempi.
Alfa S.r.l. ha modificato i propri processi introdurendo un nuovo ceppo batterico di Gruppo 2: deve aggiornare il DVR?
Sì. L’introduzione di un nuovo agente biologico è una modifica significativa ai sensi dell’art. 271, comma 3 che impone l’aggiornamento del DVR. Contestualmente, l’azienda deve inviare una nuova comunicazione all’organo di vigilanza ex art. 269, comma 3 SIC, poiché si tratta di un nuovo agente classificato utilizzato nel processo produttivo.
Il lavoratore che risulta affetto da una malattia infettiva correlata all’attività lavorativa ha diritto di vedere il DVR?
Il lavoratore ha diritto, tramite il RLS (art. 271, comma 6), di accedere ai dati del DVR relativi al rischio biologico. Il medico competente, ricevuta l’informazione di anomalie sanitarie correlate all’esposizione (art. 279, comma 3 SIC), ne informa il datore di lavoro, che è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del rischio (art. 279, comma 4 SIC).