- L’art. 268 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in base al rischio di infezione per i lavoratori e per la comunità.
- Gruppo 1: agenti con poche probabilità di causare malattie nell’uomo (es. lieviti da birra, Lactobacillus).
- Gruppo 2: agenti che possono causare malattie, con basso rischio di propagazione e misure terapeutiche disponibili (es. Salmonella, Epatite A).
- Gruppo 3: agenti che causano malattie gravi, con rischio di propagazione ma misure terapeutiche disponibili (es. Mycobacterium tuberculosis, HIV).
- Gruppo 4: agenti che provocano malattie gravi, con alto rischio di propagazione e senza misure terapeutiche efficaci (es. virus Ebola): richiedono autorizzazione ministeriale ex art. 270 SIC.
Art. 268 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Classificazione degli agenti biologici
In vigore dal 15/05/2008
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Stesso numero, altri codici
- Art. 268 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e
- Articolo 268 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 268 Codice di Procedura Civile: Termine per l’intervento
- Articolo 268 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle operazioni
- Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati
Il sistema di classificazione a quattro livelli: logica e fondamento
L’art. 268 D.Lgs. 81/2008 introduce il cuore tecnico della disciplina sugli agenti biologici: una classificazione per livelli di rischio che determina in cascata tutti gli obblighi successivi, dalla comunicazione all’organo di vigilanza (art. 269 SIC), all’autorizzazione ministeriale (art. 270 SIC), alle misure di contenimento nei laboratori (art. 275 SIC) e nei processi industriali (art. 276 SIC). La classificazione recepisce quella della direttiva 2000/54/CE, a sua volta allineata con la classificazione adottata dall’OMS e dall’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).
I quattro criteri di classificazione sono: (a) probabilità di causare malattie nell’uomo; (b) rischio per i lavoratori; (c) probabilità di propagazione nella comunità; (d) disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche efficaci. La combinazione di questi quattro fattori genera una matrice di rischio sintetica che determina il gruppo di appartenenza.
Gruppo 1: il livello base di attenzione
Il Gruppo 1 comprende gli agenti «che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani». Esempi tipici sono i microrganismi utilizzati nell’industria alimentare (lieviti, lattobacilli, Aspergillus niger) e molti ceppi batterici impiegati nella ricerca biotecnologica. La classificazione nel Gruppo 1 non significa assenza assoluta di rischio, un lavoratore immunodepresso può sviluppare infezioni opportunistiche anche da agenti del Gruppo 1, ma indica che le misure di protezione richieste sono le più leggere previste dal Titolo X.
In pratica, i datori di lavoro che operano esclusivamente con agenti del Gruppo 1 non sono obbligati alla comunicazione ex art. 269 SIC né all’autorizzazione ex art. 270 SIC. Rimane però l’obbligo della valutazione del rischio ex art. 271 SIC e delle misure igieniche di base ex art. 273 SIC.
Gruppo 2: la soglia più diffusa nei contesti sanitari e alimentari
Il Gruppo 2 è la classificazione più frequente nei contesti di lavoro ordinari. Vi rientrano agenti come Salmonella typhi, il virus dell’Epatite A, Candida albicans, Campylobacter jejuni, il virus dell’influenza stagionale. Il datore di lavoro che intende usare deliberatamente agenti di Gruppo 2 deve effettuare la comunicazione preventiva all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 269, comma 1 SIC).
Nei laboratori, gli agenti del Gruppo 2 richiedono misure di contenimento di secondo livello (art. 275, comma 2, lettera a SIC). Nei processi industriali, si applicano le misure dell’allegato XLVIII. La disponibilità di misure terapeutiche efficaci (antibiotici, antivirali, vaccini) è il fattore che distingue il Gruppo 2 dal Gruppo 3.
Gruppo 3: i patogeni più rilevanti per la medicina del lavoro
Il Gruppo 3 include agenti che causano malattie gravi nei soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori. Esempi rilevanti: Mycobacterium tuberculosis (TBC), HIV, virus dell’Epatite B e C, Brucella spp., West Nile virus, SARS-CoV-2. La distinzione con il Gruppo 4 è la disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche: per la TBC esistono antibiotici efficaci e il vaccino BCG; per l’HIV esistono farmaci antiretrovirali che rendono la malattia cronica gestibile.
I laboratori che lavorano con agenti di Gruppo 3 devono adottare il livello di contenimento 3 (art. 275, comma 2, lettera b SIC): sistemi di ventilazione con pressione negativa, accesso limitato, procedure di decontaminazione rigorose. La comunicazione all’organo di vigilanza è obbligatoria (art. 269, comma 1 SIC) e il documento di valutazione del rischio deve includere un piano di emergenza specifico (art. 271, comma 5, lettera e SIC).
Gruppo 4: la categoria di massima pericolosità
Il Gruppo 4 è il livello più pericoloso: agenti che provocano malattie gravi, possono propagarsi nella comunità e per i quali non sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci. Gli esempi emblematici sono il virus Ebola, il virus di Marburg, il virus della febbre di Lassa e il vaiolo. La manipolazione di agenti del Gruppo 4 è consentita solo in laboratori BSL-4 (Biosafety Level 4) con autorizzazione ministeriale ex art. 270 SIC, previo parere dell’Istituto Superiore di Sanità.
In Italia, i laboratori BSL-4 sono estremamente rari e operano principalmente in contesti di ricerca militare o nazionale. Alfa S.r.l., che gestisce un laboratorio di analisi cliniche di routine, non avrà mai agenti del Gruppo 4 nei suoi processi ordinari: la classificazione è rilevante principalmente per centri di ricerca specializzati e per le strutture di controllo delle malattie infettive.
La regola del dubbio e la classificazione provvisoria
Il comma 2 stabilisce un principio fondamentale: in caso di incertezza classificatoria tra due gruppi, prevale il gruppo di rischio più elevato. Questo principio di precauzione si applica frequentemente nella pratica quando si individuano nuovi ceppi batterici o virali (es. varianti virali emergenti) per i quali i dati epidemiologici sono ancora limitati. Il comma 3 rinvia all’allegato XLVI per l’elenco degli agenti classificati nei Gruppi 2, 3 e 4: tale elenco è aggiornato periodicamente dalla Commissione europea con decisioni vincolanti recepite automaticamente nell’ordinamento italiano.
La classificazione provvisoria da parte del datore di lavoro, quando un agente non è ancora elencato nell’allegato XLVI, comporta l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 269, comma 3 SIC, e impone l’adozione immediata delle misure corrispondenti al gruppo di rischio provvisoriamente attribuito.
Implicazioni pratiche per RSPP e medici competenti
Il medico competente è il professionista chiave nella gestione del rischio biologico classificato. È suo compito, in sede di sorveglianza sanitaria ex art. 279 SIC, tenere conto della classificazione degli agenti a cui i lavoratori sono esposti per modulare la periodicità degli accertamenti, le vaccinazioni consigliate (es. epatite B per i sanitari esposti ad agenti del Gruppo 2/3) e le misure di allontanamento temporaneo per i soggetti vulnerabili. Il RSPP, invece, è responsabile della corretta identificazione degli agenti presenti e della loro classificazione nel documento di valutazione del rischio.
Domande frequenti
Come si classifica il SARS-CoV-2 ai sensi dell’art. 268?
Il SARS-CoV-2 è classificato nel Gruppo 3 dell’allegato XLVI (aggiornato dalla decisione di esecuzione UE 2020/1004): può causare malattie gravi nell’uomo, può propagarsi nella comunità, ma esistono misure terapeutiche (antivirali come nirmatrelvir/ritonavir) e vaccini efficaci. Nei laboratori che lo manipolano deliberatamente si richiedono misure di contenimento di livello 3.
Un dipendente di una lavanderia industriale ospedaliera è esposto ad agenti di quale gruppo?
Le biancherie ospedaliere possono essere contaminate da agenti di Gruppo 2 e 3 (es. batteri patogeni, virus dell’epatite). Trattandosi di esposizione non deliberata, si applica l’art. 271, comma 4 SIC: il datore di lavoro deve valutare il rischio e può derogare ad alcune misure se la valutazione dimostra che non sono necessarie. Il medico competente deve valutare la vaccinazione anti-epatite B.
Cosa accade se un nuovo patogeno non è ancora classificato nell’allegato XLVI?
Il datore di lavoro classifica provvisoriamente l’agente secondo i criteri dell’art. 268, applicando la regola del comma 2 (in caso di dubbio, il gruppo più elevato). Deve poi comunicare la classificazione provvisoria all’organo di vigilanza ex art. 269, comma 3 SIC, adottando immediatamente le misure corrispondenti al gruppo attribuito.
Un laboratorio che lavora con il virus dell’Epatite B deve ottenere l’autorizzazione ministeriale?
No. L’autorizzazione ex art. 270 SIC è richiesta solo per gli agenti di Gruppo 4. Il virus dell’Epatite B è classificato nel Gruppo 3; il datore di lavoro è tenuto alla comunicazione preventiva all’organo di vigilanza ex art. 269, comma 1 SIC e all’adozione delle misure di contenimento di livello 3 nei laboratori (art. 275 SIC).
I lavoratori dell’industria alimentare sono esposti ad agenti biologici classificati?
Sì. I microrganismi impiegati in fermentazioni (lieviti, lattobacilli) sono generalmente di Gruppo 1, ma i contaminanti alimentari (Salmonella, Listeria, E. coli O157:H7) sono di Gruppo 2 o 3. Il datore di lavoro deve valutare il rischio di esposizione accidentale e adottare le misure preventive appropriate, anche se l’uso di tali agenti non è deliberato.