- Il valore limite di esposizione all’amianto è 0,01 fibre per cm³ (f/cm³) misurato come media ponderata nel tempo (TWA) su 8 ore, vigente fino al 20 dicembre 2029.
- Dal 21 dicembre 2029 il valore limite rimane 0,01 f/cm³ ma misurato con il nuovo metodo di microscopia elettronica (art. 253, comma 6-bis SIC).
- In caso di superamento del VLE, o se vengono coinvolti MCA non identificati preventivamente, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo con misure adeguate per la protezione dei lavoratori.
- Se l’esposizione non può essere ridotta altrimenti, il DPI deve garantire tutte le condizioni dell’art. 251, comma 1, lett. b), con periodi di riposo con decontaminazione preventiva.
Art. 254 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valore limite
In vigore dal 15/05/2008
1. ((Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bis.))
2. ((Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.))
3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo ((regolari)) , in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Il valore limite per l’amianto: 0,01 f/cm³ e il suo significato
L’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 fissa il valore limite di esposizione professionale all’amianto a 0,01 fibre per centimetro cubo, misurato come media ponderata nel tempo su 8 ore. Questo valore, in vigore dal recepimento della direttiva 2023/2668/UE, rappresenta un abbassamento significativo rispetto al precedente limite di 0,1 f/cm³ (dieci volte più restrittivo). Il nuovo limite è stato fissato in corrispondenza con il livello di rilevabilità strumentale con metodo MOCF, e sarà ulteriormente verificato con il passaggio alla microscopia elettronica nel 2029.
È fondamentale ricordare che il VLE dell’amianto non rappresenta una soglia di sicurezza biologica: l’amianto è un cancerogeno senza soglia, e qualsiasi esposizione comporta un rischio incrementale. Il VLE è il limite tecnicamente più basso che il legislatore europeo ha ritenuto raggiungibile con le tecnologie attuali di controllo dell’esposizione. L’obiettivo del datore di lavoro deve essere la riduzione al «più basso valore tecnicamente possibile» (art. 251, comma 1 SIC), non il semplice rispetto del limite.
Le conseguenze del superamento del VLE
Il comma 2 introduce una norma di emergenza di grande efficacia: se il VLE viene superato, «i lavori cessano immediatamente». Non è previsto un termine per l’adozione delle misure correttive, la cessazione immediata è un obbligo assoluto. I lavori possono riprendere solo dopo che sono state adottate misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. La stessa procedura si applica se nel corso dei lavori vengono rinvenuti MCA non identificati nella fase preliminare ex art. 248 e che producono polvere di amianto.
Dopo il superamento, il datore di lavoro deve determinarne le cause (guasto al sistema di abbattimento? cambio di friabilità del materiale? errore procedurale?) e procedere immediatamente a una nuova misurazione ambientale per verificare l’efficacia delle misure correttive adottate (comma 3).
L’uso dei DPI quando il VLE non può essere rispettato con altri mezzi
Il comma 4 affronta il caso residuale in cui, nonostante tutte le misure tecniche, non è possibile rispettare il VLE: in questo scenario, il datore di lavoro può ricorrere all’uso obbligatorio di DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire che la concentrazione inalata sia inferiore al VLE. L’uso dei DPI deve essere alternato a periodi di riposo con decontaminazione, e il datore di lavoro deve consultare i lavoratori o i loro rappresentanti per assicurare i periodi di riposo regolari (comma 5).
Caso pratico: superamento del VLE in un cantiere di demolizione
Alfa S.r.l. sta demolendo un solaio in cemento-amianto. Il campionamento personale condotto durante la fase più critica della demolizione rileva 0,045 f/cm³, quattro volte il VLE. Tizio attiva immediatamente il protocollo: a) sospende i lavori; b) fa evacuare i lavoratori non dotati di DPI adeguati; c) fa indossare agli addetti autorizzati autorespiratori SCBA (fattore di protezione > 1000); d) aumenta la nebulizzazione di acqua sul materiale in demolizione; e) riduce il ritmo di demolizione; f) effettua una nuova misurazione dopo 2 ore che rileva 0,008 f/cm³ (sotto il VLE); g) riprende i lavori con il programma corretto. L’episodio viene documentato nel registro di cantiere e comunicato all’RLS.
Domande frequenti
Il valore limite di 0,01 f/cm³ è sicuro per la salute dei lavoratori?
No, in senso stretto. L’amianto è un cancerogeno senza soglia e qualsiasi esposizione comporta un rischio residuo. Il VLE di 0,01 f/cm³ è il livello più basso tecnicamente raggiungibile con i metodi di controllo attuali. Il datore di lavoro deve sempre perseguire la riduzione al più basso valore possibile, anche quando l’esposizione è già inferiore al limite.
Se il VLE viene superato durante un cantiere, chi deve essere informato?
I lavoratori interessati devono essere informati immediatamente (art. 257 SIC) e i lavori devono cessare. L’organo di vigilanza (ASL) deve essere informato dei superamenti e delle misure adottate. Non è previsto dalla norma un obbligo di comunicazione immediata all’ASL per il superamento in sé, ma il datore di lavoro deve adottare misure documentate e la ripresa dei lavori dopo il superamento è soggetta a verifica.
Come cambia il VLE con il passaggio alla microscopia elettronica nel 2029?
Il valore numerico rimane 0,01 f/cm³, ma il metodo di misura diventa la microscopia elettronica, che rileva anche le fibre ultrafini (diametro < 0,2 µm). Poiché la microscopia elettronica rileva un numero maggiore di fibre rispetto alla MOCF per la stessa quantità di amianto nell’aria, il passaggio al nuovo metodo comporterà di fatto un abbassamento effettivo della soglia protetta.