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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Nelle attività con manipolazione attiva dell’amianto, i luoghi di lavoro devono essere delimitati, contrassegnati e accessibili solo agli addetti; è vietato fumarvi.
  • Devono essere predisposte aree speciali dove i lavoratori possano mangiare e bere senza rischio di contaminazione.
  • I lavoratori devono avere indumenti protettivi adeguati; gli indumenti contaminati non possono uscire dall’impresa se non per il lavaggio in lavanderie attrezzate, in contenitori chiusi.
  • Devono essere disponibili impianti sanitari adeguati con docce per le operazioni in ambienti polverosi, e i DPI devono essere controllati, puliti e, se difettosi, sostituiti prima di ogni uso.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 252 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure igieniche

In vigore dal 15/05/2008

1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè:)) a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Le misure igieniche nei cantieri amianto: il sistema della decontaminazione progressiva

L’art. 252 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure igieniche specifiche per le attività lavorative con manipolazione attiva dell’amianto. Il sistema normativo previsto dall’art. 252 si fonda sul principio della «decontaminazione progressiva»: la separazione fisica e procedurale tra la zona «sporca» (area contaminata da amianto) e la zona «pulita» (area esterna al cantiere), con una zona intermedia di decontaminazione.

La zonizzazione del cantiere amianto

I luoghi di lavoro dove si svolge l’attività con amianto devono essere: a) chiaramente delimitati e contrassegnati con cartelli di avvertimento (pittogramma amianto, divieto di accesso non autorizzato, obbligo di DPI); b) accessibili esclusivamente ai lavoratori addetti; c) soggetti al divieto di fumo. Questa zonizzazione non è solo un obbligo formale: è lo strumento che impedisce la contaminazione delle aree adiacenti e protegge i lavoratori non addetti all’amianto dalla dispersione di fibre.

La gestione degli indumenti di lavoro

La lettera d) regola uno degli aspetti più critici della gestione del rischio amianto: gli indumenti contaminati non possono uscire dall’impresa «tal quali». Devono essere trasportati all’esterno solo in contenitori chiusi (sacchi di plastica sigillati) per il lavaggio in lavanderie specificamente attrezzate per la decontaminazione di indumenti da amianto, oppure usati come monouso e smaltiti come rifiuti pericolosi. Le lavanderie che gestiscono indumenti da amianto devono avere impianti di ventilazione certificati e processi di lavaggio che garantiscono la rimozione delle fibre senza disperderle nell’ambiente.

Gli indumenti di lavoro devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili (lett. e): il sistema del doppio armadio (uno per gli abiti civili, uno per quelli di lavoro) è la soluzione standard nei cantieri di rimozione amianto. In alternativa, possono essere usati contenitori separati o spogliatoi con compartimentazione.

Le docce: obbligatorie nelle operazioni in ambienti polverosi

La lettera f) impone la disponibilità di impianti sanitari adeguati «provvisti di docce» in caso di operazioni in ambienti polverosi. Il termine «polverosi» è da interpretare nel senso più ampio: qualsiasi attività di rimozione, demolizione o manutenzione che generi polvere di amianto rende le docce obbligatorie. Le docce devono essere posizionate nella zona di decontaminazione (tra zona sporca e zona pulita) e i lavoratori devono farsi la doccia ogni volta che escono dall’area contaminata, non solo al termine del turno.

Caso pratico: cantiere di rimozione amianto spruzzato in una scuola

Alfa S.r.l. deve rimuovere l’amianto spruzzato dai soffitti di un edificio scolastico degli anni '70 durante il periodo estivo. Il cantiere è organizzato con sistema di decontaminazione a tre zone: a) zona sporca: l’aula in lavorazione, con tensostruttura in PE e depressurizzazione; b) zona di decontaminazione: doppia camera con doccia, area per cambio DPI, smaltimento indumenti monouso; c) zona pulita: area esterna al cantiere, con spogliatoi per abiti civili e area ristoro. I lavoratori indossano tute Tyvek monouso (smaltite come rifiuto amianto dopo ogni turno), pieno facciale P3, guanti e calzari. Alla fine di ogni turno, prima di uscire dalla zona sporca, i lavoratori: rimuovono i calzari (smaltiti come rifiuto), aspirano la tuta con aspiratore HEPA, rimuovono la tuta (rovesciandola su se stessa per intrappolare le fibre), si fanno la doccia nella zona di decontaminazione, e poi si cambiano con gli abiti civili nella zona pulita.

Domande frequenti

È possibile usare tute usa e getta per i lavori di rimozione amianto?

Sì, e sono la scelta preferita per le attività con amianto friabile. Le tute monouso vengono rimosse nella zona di decontaminazione, arrotolate su se stesse per intrappolare le fibre e smaltite come rifiuto speciale pericoloso contenente amianto (CER 17 06 01* o 17 06 05*). Questa soluzione evita il problema del lavaggio degli indumenti contaminati.

I lavoratori dei cantieri amianto possono pranzare nell’area contaminata?

No. La lettera b) impone la predisposizione di aree speciali per mangiare e bere senza rischio di contaminazione, separate dall’area di lavoro. I lavoratori devono effettuare la decontaminazione (rimozione DPI e lavaggio delle mani) prima di accedere all’area ristoro.

Le lavanderie ordinarie possono lavare gli indumenti di lavoro usati nei cantieri amianto?

No. Gli indumenti contaminati da amianto devono essere lavati solo in lavanderie «attrezzate per questo tipo di operazioni», cioè dotate di impianti di ventilazione e processi di lavaggio certificati per la decontaminazione. L’invio a una lavanderia ordinaria potrebbe contaminare i macchinari e gli altri capi, e costituisce una violazione dell’art. 252.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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