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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È istituito un comitato consultivo nazionale per la determinazione e l’aggiornamento dei VLEP e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, composto da 9 esperti nominati dai Ministeri competenti e dalla Conferenza delle Regioni.
  • Con decreti ministeriali vengono recepiti i valori limite obbligatori europei, determinati i valori limite nazionali e aggiornati gli Allegati XXXVIII, XL e XLI del D.Lgs. 81/2008.
  • Lo stesso processo determina il parametro del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute ai sensi dell’art. 224, comma 2 SIC.
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Art. 232 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Adeguamenti normativi

In vigore dal 15/05/2008

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell’Istituto superiore di sanità, ((…)) tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. ((59))

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, ((…)) , XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.

Il meccanismo di aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale

L’art. 232 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il procedimento istituzionale per l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale (VLEP) e dei valori limite biologici (VLB) applicabili agli agenti chimici. Si tratta di un meccanismo a doppio binario: uno europeo (recepimento obbligatorio dei valori OEL europei fissati con direttive) e uno nazionale (determinazione autonoma di valori per sostanze non coperte dalla legislazione europea).

Il comitato consultivo istituito dal comma 1 è composto da nove esperti nazionali in tossicologia e medicina del lavoro: tre in rappresentanza del Ministero della salute (proposti dall’ISS), tre dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e tre dal Ministero del lavoro. Il comitato fornisce supporto tecnico-scientifico per l’aggiornamento degli allegati, svolgendo un ruolo analogo a quello dell’SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) europeo.

Il recepimento dei valori limite europei

Le direttive europee sui VLEP (in particolare la serie delle direttive OEL, Occupational Exposure Limits, recentemente aggiornate con la direttiva 2023/361/UE) fissano valori limite obbligatori che gli Stati membri devono recepire. Il comma 2 prevede che questo recepimento avvenga con decreti ministeriali che aggiornano gli Allegati XXXVIII (VLEP) e XXXVIII-bis (VLB) del D.Lgs. 81/2008. Gli stessi decreti possono stabilire valori nazionali più restrittivi di quelli europei o per sostanze non coperte a livello europeo.

Rilevanza pratica per datori di lavoro e RSPP

L’art. 232 ha un impatto pratico diretto: i VLEP e i VLB contenuti negli allegati del D.Lgs. 81/2008 sono soggetti a revisione periodica. I datori di lavoro e gli RSPP devono monitorare gli aggiornamenti normativi degli allegati e aggiornare di conseguenza le valutazioni del rischio e i protocolli di sorveglianza sanitaria. Un VLEP abbassato da una direttiva europea può significare che un’esposizione prima considerata accettabile ora richiede misure aggiuntive. La clausola del comma 4, che consente ai Ministeri di determinare in via provvisoria il parametro del rischio basso per la sicurezza, è rimasta in vigore e ha rilevanza per le aziende che si avvalgono del regime semplificato dell’art. 224, comma 2.

Domande frequenti

I valori limite di esposizione professionale dell’Allegato XXXVIII sono aggiornati automaticamente al recepimento delle direttive europee?

No. Richiedono un atto normativo specifico (decreto ministeriale), anche se il recepimento delle direttive europee sui VLEP è un obbligo del legislatore nazionale. Il datore di lavoro non può applicare automaticamente i valori limite europei: deve attendere il decreto di recepimento che aggiorna l’Allegato XXXVIII.

Chi può consultare i lavori del comitato consultivo per i valori limite chimici?

I lavori del comitato sono istituzionali e i loro esiti confluiscono nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le parti sociali vengono consultate nel procedimento di adozione dei decreti (comma 2), ma non hanno accesso diretto ai lavori del comitato.

Se l’Allegato XXXVIII non include un VLEP per una sostanza che utilizzo, sono comunque obbligato a valutare il rischio?

Sì. L’obbligo di valutazione del rischio ex art. 223 SIC non dipende dall’esistenza di un VLEP specifico. Per le sostanze senza VLEP, il datore di lavoro utilizza valori di riferimento scientificamente fondati (ACGIH TLV, SCOEL OEL) e documenta la scelta metodologica nel DVR.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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