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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve predisporre procedure di intervento adeguate per gli incidenti o le emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, incluse esercitazioni periodiche e mezzi di pronto soccorso.
  • In caso di incidente o emergenza, il datore di lavoro deve adottare misure immediate di assistenza, evacuazione e soccorso e informare i lavoratori.
  • I lavoratori che operano nell’area colpita devono essere forniti di indumenti protettivi, DPI e attrezzature di intervento adeguate.
  • Il piano di emergenza deve includere informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici e sulle misure per i servizi di emergenza esterni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 226 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

In vigore dal 15/05/2008

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 , il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma

1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Il piano di emergenza chimica: struttura e contenuti obbligatori

L’art. 226 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la gestione delle emergenze derivanti dagli agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. La norma si interseca con l’art. 43 SIC (misure di emergenza generali) e con il D.M. 10 marzo 1998 sulla prevenzione incendi, creando un sistema integrato di gestione delle crisi chimiche.

La caratteristica essenziale dell’art. 226 è il suo approccio preventivo: le procedure di intervento devono essere predisposte prima che si verifichi un’emergenza, non redatte in risposta ad essa. Questo implica un’attività di pianificazione che richiede la conoscenza degli agenti chimici presenti, dei possibili scenari incidentali, delle risorse disponibili e delle modalità di coordinamento con i soccorritori esterni (VVF, 118, ARPA).

Le esercitazioni periodiche

La norma prevede espressamente «esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione». La frequenza delle esercitazioni non è fissa ma proporzionale al livello di rischio: per attività con elevato potenziale di incidente chimico (produzione di prodotti chimici, utilizzo di sostanze altamente tossiche), le esercitazioni devono essere più frequenti. Le esercitazioni servono a verificare l’efficacia dei piani, la formazione del personale e la funzionalità delle attrezzature di emergenza (kit anti-versamento, sistemi di allarme, DPI di emergenza).

Misure immediate in caso di incidente: priorità e sequenza

Il comma 2 regola l’intervento immediato: assistenza alle persone colpite, evacuazione dell’area, soccorso e informazione dei lavoratori. La sequenza di priorità non è casuale: prima la protezione delle persone (evacuazione e assistenza ai feriti), poi il contenimento del danno. I lavoratori non autorizzati devono abbandonare immediatamente l’area (comma 6), mentre l’intervento di bonifica è riservato al personale appositamente formato e dotato di DPI.

DPI di emergenza: requisiti specifici

Il comma 3 impone che i lavoratori autorizzati a operare nell’area colpita siano forniti di indumenti protettivi, DPI e attrezzature di intervento idonee. I DPI di emergenza chimica differiscono da quelli utilizzati nella normale attività lavorativa: tute integrali (categoria III), autorespiratori a circuito aperto (SCBA) o semimaschera con filtri combinati di alta protezione, guanti e stivali resistenti alle sostanze specificamente coinvolte. Il datore di lavoro deve prevedere l’utilizzo dei DPI di emergenza «sino a quando persiste la situazione anomala», senza limiti di tempo predeterminati.

Il piano di emergenza e le informazioni per i servizi di soccorso

Il comma 5 specifica il contenuto minimo del piano di emergenza, che deve includere: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici presenti, sui rischi connessi, sulle misure di identificazione del rischio e sulle procedure di sicurezza; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici che possono derivare da incidenti, compresi quelli di tipo domino (un incidente che ne innesca un altro). Queste informazioni devono essere trasmesse preventivamente ai servizi di emergenza (VVF, 118) affinché possano predisporre le proprie procedure.

Caso pratico: stabilimento chimico con solventi infiammabili

Alfa S.r.l. produce vernici a base di solvente e stocca etil-acetato (altamente infiammabile, nocivo per inalazione) in serbatoi da 5000 litri. Il piano di emergenza ex art. 226 prevede: a) sistemi di allarme automatici (rilevatori di vapori con soglia al 10% del LEL); b) kit di assorbimento (sand bags, panno assorbente) per versamenti fino a 200 litri; c) DPI di emergenza (tute Tyvek, autorespiratori SCBA) in armadio dedicato a ogni uscita di sicurezza del reparto; d) esercitazioni semestrali con simulazione di versamento e intervento della squadra di emergenza interna; e) schede di sicurezza aggiornate (in italiano) depositate all’ingresso dello stabilimento per il rapido accesso da parte dei VVF. Le schede sono comunicate preventivamente al distaccamento VVF territoriale, che ha inserito Alfa S.r.l. nel piano di intervento esterno. Dopo un evento accidentale reale (piccolo versamento di 50 litri con innesco parziale di vapori), il datore di lavoro attiva la procedura, informa i lavoratori, chiama il 115 e poi riporta l’evento nel DVR aggiornando il piano di emergenza.

Domande frequenti

Con quale frequenza devono essere effettuate le esercitazioni di sicurezza previste dall’art. 226?

La norma non fissa una frequenza predeterminata ma richiede che le esercitazioni siano «a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione». In pratica, per attività ad alto rischio chimico si raccomanda almeno una esercitazione annuale; per rischi molto elevati (impianti Seveso) può essere richiesta una frequenza superiore. Il piano di emergenza deve specificare la frequenza programmata.

Il piano di emergenza chimica dell’art. 226 è lo stesso del piano di evacuazione antincendio?

No, sono strumenti distinti ma coordinati. Il piano di evacuazione antincendio (D.M. 10 marzo 1998) riguarda specificamente il rischio incendio; il piano di emergenza dell’art. 226 copre tutti gli scenari incidentali derivanti da agenti chimici pericolosi (versamenti, nubi tossiche, esplosioni, ecc.). In molti casi i due piani sono integrati in un unico documento, ma devono coprire scenari diversi.

Chi può operare nell’area colpita da un incidente chimico?

Solo i lavoratori appositamente autorizzati (squadra di emergenza interna) e quelli indispensabili per le riparazioni, purché dotati di DPI adeguati. Tutti gli altri lavoratori devono evacuare immediatamente l’area ai sensi del comma 6. I soccorritori esterni (VVF, 118) intervengono con le proprie dotazioni.

Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente ai VVF la presenza di sostanze chimiche pericolose?

Sì. L’art. 226, comma 5, lett. a) prevede che le informazioni sulle attività pericolose e sugli agenti chimici siano messe a disposizione dei servizi di emergenza. Questa comunicazione preventiva è essenziale per consentire ai VVF di pianificare l’intervento con le attrezzature e le sostanze estinguenti idonee.

Cosa succede se durante l’emergenza i DPI di emergenza si rivelano inadeguati?

Il datore di lavoro ha la responsabilità di selezionare DPI adeguati agli agenti chimici specificamente presenti. Se si verificano danni per uso di DPI inadeguati, risponde dei danni ai lavoratori. Il piano di emergenza deve includere la specifica degli agenti chimici presenti e i DPI richiesti per ciascuno scenario incidentale.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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