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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Se nonostante le misure adottate il valore limite di esposizione (87 dB(A) LEX) viene superato, il datore deve adottare misure immediate per ricondurre l’esposizione sotto il limite.
  • Deve individuare le cause del superamento e modificare le misure preventive per evitare che si ripeta.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure per la limitazione dell’esposizione

In vigore dal 15/05/2008

1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell’esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

La procedura di emergenza per il superamento del VLE

L’art. 194 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la reazione obbligatoria al superamento del valore limite di esposizione al rumore (87 dB(A) per il LEX,8h o 200 Pa per il ppeak). La norma si apre con la precisazione «fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione», a ricordare che il VLE è un limite assoluto: il suo superamento non è mai accettabile, neppure temporaneamente. Quando, nonostante le misure adottate, si rileva un’esposizione superiore al VLE, il datore di lavoro deve attivare immediatamente un protocollo a tre step: (a) misure immediate per riportare l’esposizione sotto il VLE (riduzione dell’orario di esposizione, uso forzato di DPI ad alta attenuazione, temporanea sospensione dell’attività nella zona interessata); (b) individuazione delle cause del superamento (degrado di un macchinario, modifica del layout, aumento della produzione, malfunzionamento delle schermature fonoassorbenti, uso scorretto dei DPI); (c) modifica delle misure preventive per evitare la ripetizione. Questo protocollo va documentato nel DVR come «incidente di esposizione al rumore», con data, causa identificata e misure correttive adottate. La mancanza di questa documentazione, in caso di successiva ispezione o di malattia professionale del lavoratore, costituisce un elemento di aggravamento della responsabilità del datore di lavoro.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

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Domande frequenti

Se il fonometro rileva un LEX,8h di 89 dB(A) in un reparto, il datore deve sospendere immediatamente la produzione?

Non necessariamente. Deve adottare misure immediate per riportare l’esposizione sotto 87 dB(A): può ridurre l’orario di presenza dei lavoratori nella zona rumorosa, rendere obbligatorio l’uso di DPI ad alta attenuazione, e avviare interventi tecnici urgenti. La sospensione totale è l’extrema ratio.

Quanto tempo ha il datore per reagire al superamento del VLE?

Deve essere immediato. L’art. 194 usa il termine 'misure immediatè senza fissare scadenze specifiche. Ogni ora di ulteriore esposizione oltre il VLE è una violazione continuata e un rischio per la salute dei lavoratori.

Il superamento occasionale del VLE per pochi minuti è comunque una violazione?

Sì. Il VLE è calcolato su base giornaliera (LEX,8h), ma il ppeak è istantaneo: anche un singolo impulso sopra 200 Pa viola il VLE per il ppeak. Per il LEX,8h, un breve superamento del livello istantaneo contribuisce al calcolo medio e può portare il valore giornaliero sopra 87 dB(A).

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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