← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Nella cartella sanitaria di cui all’art. 25 SIC, il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria relativi agli agenti fisici, inclusi i valori di esposizione individuali ove previsti.
  • I valori di esposizione individuale sono comunicati al medico dal datore di lavoro tramite il SPP.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 186 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Cartella sanitaria e di rischio

In vigore dal 15/05/2008

1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

La cartella sanitaria e di rischio per gli agenti fisici

L’art. 186 del D.Lgs. 81/2008 completa il quadro della sorveglianza sanitaria per gli agenti fisici, specificando gli obblighi documentali del medico competente relativi alla cartella sanitaria di cui all’art. 25, comma 1, lettera c). La norma è breve ma essenziale: il medico deve riportare nella cartella non solo i dati clinici della sorveglianza sanitaria, ma anche i «valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo», comunicati dal datore di lavoro tramite il SPP. Questo requisito trasforma la cartella da mero documento clinico a documento ibrido clinico-igienistico, in cui la storia sanitaria del lavoratore è associata alla storia della sua esposizione professionale agli agenti fisici. Per il rumore, il medico riporterà il LEX,8h del reparto o, quando disponibile, il dato di esposizione personale (dosimetria individuale). Per le vibrazioni, il valore A(8) mano-braccio o corpo intero. Per i CEM, i livelli di campo misurati nella postazione di lavoro. Questa documentazione è preziosa sia per la correlazione epidemiologica tra esposizione e patologia, sia per il riconoscimento delle malattie professionali INAIL, sia per eventuali contenziosi legali in materia di responsabilità del datore di lavoro. Alfa S.r.l. deve garantire che il flusso informativo dal SPP al medico competente sia sistematico e aggiornato ad ogni revisione delle misurazioni, non solo al momento della prima valutazione del rischio.

Domande frequenti

La cartella sanitaria deve riportare i livelli di rumore a cui è esposto il lavoratore?

Sì. L’art. 186 impone al medico competente di riportare nella cartella sanitaria i valori di esposizione individuale comunicati dal datore tramite il SPP, incluso il LEX,8h per i lavoratori esposti al rumore.

Chi comunica al medico competente i dati di esposizione individuale?

Il datore di lavoro, per il tramite del SPP. La comunicazione deve essere sistematica e aggiornata ad ogni revisione delle misurazioni degli agenti fisici.

La cartella sanitaria con i dati di esposizione è utile in caso di malattia professionale?

Assolutamente sì. Costituisce la documentazione storica dell’esposizione professionale del lavoratore, essenziale per il riconoscimento INAIL e per eventuali azioni legali. Un lavoratore che sviluppa ipoacusia dopo anni di esposizione al rumore può richiedere la cartella sanitaria come prova documentale.

Per quanto tempo va conservata la cartella sanitaria?

Almeno 10 anni dopo la cessazione dell’attività lavorativa che ha comportato l’esposizione agli agenti fisici (art. 25, comma 1, lettera c) SIC). Per le esposizioni a cancerogeni o agenti biologici i termini sono più lunghi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.