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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro adatta le misure di prevenzione da agenti fisici alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
  • Rientrano espressamente in questa categoria le donne in stato di gravidanza e i minori.
  • L’adattamento va effettuato tenendo conto delle specifiche vulnerabilità individuali di ciascuna categoria protetta.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 183 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavoratori particolarmente sensibili

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Lavoratori particolarmente sensibili: principio di personalizzazione del rischio

L’art. 183 del D.Lgs. 81/2008 introduce nel contesto degli agenti fisici il principio di personalizzazione della protezione, già presente in via generale nell’art. 28, comma 1 del decreto (che impone di tenere conto nella valutazione dei rischi dei «gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari»). Il legislatore riconosce che misure di prevenzione calibrate sulla «media» dei lavoratori possono essere insufficienti per categorie vulnerabili, per le quali gli stessi livelli di esposizione agli agenti fisici producono effetti nocivi più gravi o più precoci. La norma è di portata generale e richiama le misure di cui all’art. 182: il datore deve «adattare» tali misure, il che può significare fissare soglie individuali più basse, prevedere rotazioni di mansione più frequenti, o escludere integralmente determinati soggetti dall’esposizione.

Donne in gravidanza: un caso di particolare rilevanza

Le donne in stato di gravidanza sono esplicitamente citate tra i lavoratori particolarmente sensibili al rischio da agenti fisici. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) prevede in via generale la tutela della lavoratrice gestante dai rischi lavorativi, ma l’art. 183 del D.Lgs. 81/2008 specifica questa tutela nel contesto degli agenti fisici. Il rumore, ad esempio, a livelli di esposizione elevata (sopra i 85 dB(A) continuativi) è associato in letteratura scientifica a un aumentato rischio di ipertensione gravidica e di basso peso alla nascita; le vibrazioni trasmesse al corpo intero possono aumentare il rischio di parto prematuro; i campi elettromagnetici ad alta intensità hanno effetti ancora oggetto di studio. In ogni caso, il datore di lavoro deve valutare il rischio per la lavoratrice gestante nella mansione specifica e, se necessario, adibire la lavoratrice a mansioni alternative prive di esposizione agli agenti fisici a rischio, ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Tizio, titolare di un’officina metalmeccanica, dovrà ricollocare la propria dipendente Caio, appena comunicata la gravidanza, allontanandola dal reparto con esposizione a rumore superiore agli 80 dB(A) LEX.

Minori: vulnerabilità fisiologica agli agenti fisici

I minori lavoratori (ammessi all’impiego produttivo in condizioni molto limitate dalla L. 977/1967 e successive modifiche) sono particolarmente vulnerabili agli agenti fisici per ragioni fisiologiche: il sistema uditivo dei soggetti in età evolutiva è più sensibile ai danni da rumore impulsivo; il sistema muscoloscheletrico in formazione è più suscettibile alle lesioni da vibrazioni meccaniche; il sistema nervoso in sviluppo reagisce in modo più marcato ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche. L’art. 183 impone al datore di lavoro di adattare le misure di protezione alla vulnerabilità specifica dei minori eventualmente occupati, fermo restando il quadro generale del lavoro minorile (che esclude categoricamente l’impiego in attività con rischi elevati da agenti fisici).

Applicazione pratica: sorveglianza sanitaria e adattamenti individuali

L’adattamento delle misure ex art. 183 avviene in stretta collaborazione con il medico competente. Nella sorveglianza sanitaria, il medico competente è tenuto a segnalare i lavoratori particolarmente sensibili e a formulare prescrizioni individuali (es. limitazione dell’orario di esposizione al rumore, uso obbligatorio di DPI specifici, esclusione da mansioni vibrazionali). Il datore di lavoro è tenuto a ottemperare a queste prescrizioni e a documentare nel DVR le misure adottate per ciascuna categoria vulnerabile. I capi specifici del Titolo VIII (artt. 190, 202, 209) rinviano tutti esplicitamente all’art. 183 quando trattano dei lavoratori sensibili.

Domande frequenti

Se una dipendente comunica la gravidanza e lavora in un reparto rumoroso, cosa deve fare il datore?

Deve immediatamente valutare il rischio specifico per la gestante e, se l’esposizione al rumore supera le soglie di sicurezza per la gravidanza, ricollocarla a mansioni alternative prive di rischio acustico, ai sensi dell’art. 183 SIC e del D.Lgs. 151/2001.

L’art. 183 si limita a gravidanza e minori, o tutela anche lavoratori con patologie preesistenti?

L’art. 183 cita espressamente gravidanza e minori come casi tipici, ma la categoria 'lavoratori particolarmente sensibili' è più ampia. L’art. 28 SIC impone di tenere conto di tutti i gruppi vulnerabili, inclusi lavoratori con patologie che amplificano la sensibilità agli agenti fisici.

Chi decide se un lavoratore è 'particolarmente sensibilè agli agenti fisici?

Il medico competente, nella sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve tenere conto delle prescrizioni del medico e adattare le misure di prevenzione in conseguenza, documentando nel DVR le azioni intraprese.

I minori lavoratori (apprentisti, stagisti minorenni) sono coperti dall’art. 183?

Sì. La L. 977/1967 limita già drasticamente l’impiego dei minori nelle attività a rischio, ma l’art. 183 aggiunge l’obbligo di adattare le misure di protezione da agenti fisici alla loro specifica vulnerabilità fisiologica.

L’adattamento delle misure per i lavoratori sensibili deve essere documentato nel DVR?

Sì. Il DVR deve identificare i gruppi vulnerabili presenti e descrivere le misure adottate specificamente per loro. L’omissione di questa sezione rende il DVR incompleto e sanzionabile ai sensi dell’art. 55, comma 3 SIC.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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