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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavoratori VDT sono sottoposti a sorveglianza sanitaria focalizzata su rischi per la vista, gli occhi e l’apparato muscoloscheletrico.
  • La periodicità delle visite è biennale per gli idonei con prescrizioni/limitazioni e per gli over 50; quinquennale negli altri casi.
  • Il lavoratore può richiedere la visita a propria iniziativa anche al di fuori delle scadenze periodiche.
  • Se la visita evidenzia la necessità di dispositivi speciali di correzione visiva, il datore li fornisce a proprie spese.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 176 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

In vigore dal 15/05/2008

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma

6. 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

I rischi oggetto di sorveglianza sanitaria

L’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria degli addetti ai VDT, focalizzandola su due classi di rischio specifiche: i rischi per la vista e per gli occhi (astenopia, secchezza oculare, disturbi della convergenza, progressione della miopia) e i rischi per l’apparato muscoloscheletrico (cervicalgia, sindrome del tunnel carpale, epicondilite, lombosciatalgia). Questi due ambiti riflettono le principali patologie professionali correlate all’uso prolungato del VDT e richiedono protocolli sanitari distinti: la valutazione oculistica e quella ortopedica/fisiatrica hanno metodologie diverse e possono richiedere l’intervento di specialisti esterni al medico competente.

Classificazione dei lavoratori e periodicità delle visite

Il comma 3 stabilisce la periodicità delle visite di controllo differenziandola in base alla categoria di appartenenza del lavoratore. Per i lavoratori classificati come «idonei con prescrizioni o limitazioni», cioè quelli per cui il medico competente ha ritenuto necessario adattare il posto di lavoro o limitare alcune attività, e per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, la periodicità è biennale. Per tutti gli altri lavoratori VDT sani, senza prescrizioni e sotto i 50 anni, la periodicità è quinquennale. Questa differenziazione riflette la maggiore vulnerabilità delle categorie intermedie: un lavoratore over 50 ha statisticamente una capacità di accomodazione visiva già ridotta (presbiopie, cataratte iniziali) e un rischio muscoloscheletrico più elevato per le modificazioni osteoarticolari legate all’età. Caio, 52 anni, impiegato amministrativo di Alfa S.r.l. senza problemi documentati, deve essere visitato ogni due anni, non ogni cinque, per il solo fatto di aver compiuto i 50.

La visita a richiesta del lavoratore

Il comma 5 riconosce al lavoratore il diritto di richiedere la visita di controllo al di fuori delle scadenze periodiche, per i rischi specifici di cui al comma 1. Questo diritto è esercitabile ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, che tutela il lavoratore da eventuali ritardi o rigidità nell’applicazione del protocollo sanitario. In pratica, Tizio, impiegato che lamenta da settimane dolori al collo e affaticamento visivo, può chiedere di essere visitato dal medico competente senza dover aspettare la scadenza della sua visita quinquennale. Il datore di lavoro non può rifiutare o ritardare questa visita, pena la responsabilità per le eventuali conseguenze sanitarie.

I dispositivi speciali di correzione visiva a spese del datore

Il comma 6 introduce un obbligo economicamente rilevante per il datore di lavoro: se l’esito delle visite sanitarie evidenzia che il lavoratore necessita di «dispositivi speciali di correzione visiva» per il lavoro al VDT, e tali dispositivi non possono essere sostituiti con gli occhiali normali già in uso, il datore li fornisce a proprie spese. L’espressione «dispositivi speciali» si riferisce tipicamente agli occhiali da PC, con lenti progressive o bifocali ottimizzate per la distanza intermedia dello schermo (40-70 cm), che differiscono dagli occhiali da lettura (distanza ravvicinata) e da quelli da lontano. Un lavoratore con correzione per la lontananza che al PC fatica a mettere a fuoco lo schermo potrebbe avere diritto a occhiali da PC forniti dal datore, se il medico competente lo certifica. La condizione è che il dispositivo normale (occhiali da lontano già posseduti) non sia adatto all’uso al VDT. Il costo degli occhiali da PC, in questo caso, non può essere posto a carico del lavoratore.

Coordinamento con il protocollo sanitario del medico competente

Il medico competente elabora il protocollo sanitario per gli addetti ai VDT tenendo conto delle linee guida dell’INAIL e delle indicazioni della letteratura scientifica. Il protocollo definisce non solo la periodicità delle visite, ma anche i contenuti specifici: test dell’acuità visiva, valutazione della convergenza, test di Ishihara per il daltonismo (rilevante per chi lavora con display colorati), esame ortopedico del rachide e degli arti superiori. Il medico competente può scostare dalla periodicità standard in casi particolari (lavoratori con patologie preesistenti, cambi repentini nell’entità del rischio) con adeguata motivazione da riportare nel DVR.

Domande frequenti

Con quale frequenza il lavoratore VDT deve essere visitato dal medico competente?

Ogni 5 anni se sano e sotto i 50 anni. Ogni 2 anni se ha prescrizioni/limitazioni o ha compiuto 50 anni. Il medico competente può modificare la periodicità in casi particolari, con motivazione documentata.

Il datore di lavoro deve pagare gli occhiali da PC a tutti i lavoratori addetti ai VDT?

Solo se il medico competente certifica che il lavoratore necessita di dispositivi speciali di correzione visiva per il VDT e che gli occhiali normali già in uso non sono adatti. Non è un diritto generale, ma condizionato all’esito della sorveglianza sanitaria.

Un lavoratore che lamenta mal di testa e occhi stanchi può chiedere la visita fuori scadenza?

Sì. Il comma 5 dell’art. 176 garantisce al lavoratore il diritto di richiedere la visita di controllo per i rischi VDT a propria iniziativa, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c). Il datore non può rifiutarsi.

La sorveglianza sanitaria VDT riguarda anche la schiena, non solo gli occhi?

Sì. Il comma 1 include esplicitamente i rischi per l’apparato muscoloscheletrico. Il protocollo sanitario del medico competente deve prevedere anche la valutazione di collo, spalle, polsi e schiena.

Cosa succede se la visita VDT classifica il lavoratore come 'inidoneo temporaneo'?

Il medico competente stabilisce un termine per la successiva visita di idoneità (comma 4). Nel frattempo, il datore di lavoro deve adattare la postazione o assegnare temporaneamente il lavoratore a mansioni diverse che non comportino l’uso continuativo del VDT.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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