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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 170 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

In vigore dal 15/05/2008

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1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e

2. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma

1. ))

In sintesi

  • Articolo sanzionatorio per le violazioni del Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) del D.Lgs. 81/2008.
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazione dell’art. 168, commi 1 e 2 (obblighi organizzativi sulla MMC).
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per violazione dell’art. 169, comma 1 (informazione e formazione).
Indice dei contenuti

Struttura delle sanzioni per la MMC

L’art. 170 del D.Lgs. 81/2008 è la norma di chiusura del Titolo VI sulla movimentazione manuale dei carichi, e raccoglie le sanzioni penali-contravvenzionali per le violazioni degli obblighi sostanziali previsti dagli artt. 168 e 169. La tecnica normativa adottata è quella tipica del decreto: arresto o ammenda in via alternativa, con soglie differenziate in base alla gravità dell’obbligo violato.

Sanzione per violazione dell’art. 168 (obblighi organizzativi)

La violazione degli obblighi di cui all’art. 168, commi 1 e 2, cioè il mancato ricorso ad attrezzature meccaniche quando possibile, la mancata adozione di misure organizzative, la mancata sorveglianza sanitaria degli addetti alla MMC, è punita con la pena più severa: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Questa severità è giustificata dal fatto che le omissioni organizzative sostanziali creano un rischio strutturale e continuativo per la salute dei lavoratori, non episodico. Tizio, datore di lavoro di Alfa S.r.l., che non ha valutato il rischio da MMC nel DVR e non ha sottoposto i magazzinieri a sorveglianza sanitaria, commette un’omissione che ricade interamente nel campo dell’art. 170, comma 1, lettera a), con conseguente esposizione alla sanzione più grave.

Sanzione per violazione dell’art. 169 (formazione)

La violazione dell’art. 169, comma 1, mancanza di informazione e formazione sui rischi e sulle tecniche corrette di movimentazione, è punita con la pena attenuata: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro. Il legislatore ha correttamente differenziato le due soglie: la mancanza di formazione è grave, ma meno immediata nella sua capacità di causare danni rispetto all’assenza totale di misure organizzative. Tuttavia, in caso di infortunio da MMC, la mancanza di formazione diventa un elemento aggravante della responsabilità colposa e civilistica del datore di lavoro.

Prescrizione obbligatoria e via di uscita dalla sanzione

Come per tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, anche le violazioni dell’art. 170 sono soggette al meccanismo della prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza imparte una prescrizione al datore di lavoro con un termine per regolarizzare, e se questi ottempera e paga un quarto del massimo dell’ammenda, il procedimento penale non ha seguito. Questo meccanismo incentiva la compliance volontaria, ma non esonera il datore dalla responsabilità civile verso il lavoratore eventualmente infortunato.

Domande frequenti

La sanzione dell’art. 170 si applica anche al RSPP?

No. L’art. 170 sanziona il datore di lavoro e il dirigente, non il RSPP. Il RSPP ha funzioni di supporto e consulenza; la responsabilità penale diretta per le violazioni degli obblighi sostanziali di MMC ricade sul datore di lavoro.

Come si estingue la contravvenzione da art. 170?

Attraverso il meccanismo della prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: regolarizzazione entro il termine fissato dall’organo di vigilanza e pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda. Il reato si estingue senza procedimento penale.

La mancanza di addestramento pratico (art. 169 comma 2) è sanzionata dall’art. 170?

L’art. 170 cita espressamente solo il comma 1 dell’art. 169. La mancanza di addestramento è tuttavia un inadempimento dell’art. 169, suscettibile di essere contestato in sede ispettiva e rilevante ai fini della responsabilità civile in caso di infortunio.

In caso di infortunio da MMC, la violazione dell’art. 170 aggrava la responsabilità penale?

Sì. La violazione degli obblighi formativi e organizzativi diventa elemento costitutivo della colpa specifica nel reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), potenzialmente aggravando significativamente la posizione del datore di lavoro rispetto alla sola contravvenzione da art. 170.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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